Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2468

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2468



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BULGARELLI

Legge quadro in materia di riordino dei cicli dell'istruzione

Presentata il 5 marzo 2002


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge mira a fornire a tutto il Parlamento e alle forze politiche e sociali un elemento di dibattito il più possibile avanzato sulla necessaria riforma dei cicli dell'istruzione, usando il corretto strumento della proposta parlamentare su una questione che a nostro avviso non può costituire in nessun caso oggetto di delega al Governo, strumento che è invece stato scelto dal Ministro Moratti.
      In coerenza con l'impegno di Governo e di maggioranza che i gruppi parlamentari e la Federazione dei Verdi presero ed onorarono per tutta la scorsa legislatura, questa proposta di legge prende spunto dalla legge n. 30 del 2000, alla quale si vogliono aggiungere alcuni rilevanti elementi.
      Rimane ferma l'impostazione, da noi giudicata la più razionale possibile, del modello a due cicli, primario e secondario, di sette e cinque anni, che supera l'attuale frammentazione dei percorsi scolastici, diminuisce le fasi di passaggio, foriere di insuccesso e abbandono, è coerente con la tendenza già largamente presente sul territorio degli istituti comprensivi, ed infine permette di raggiungere, senza ricorrere ad artifizi perniciosi, l'obiettivo di abbassare l'età del diploma a 18 anni, mettendo i nostri giovani nelle condizioni dei loro coetanei europei.
      Ma si desidera chiarire e precisare che la novella che si presenta richiama investimenti aggiuntivi e che la diminuzione di un anno del percorso scolastico non può essere occasione di risparmio, semmai occasione per migliorare la professionalità docente, con strumenti quali l'anno sabbatico, o per spostare risorse e attenzione sulle aree territoriali critiche, da dove si deve iniziare a diminuire il numero di alunni per ogni classe, o infine per sviluppare la sempre più necessaria funzione di «tutoraggio» per i giovani che passano
 

Pag. 2

dalla scuola all'università o alla formazione superiore.
      Inoltre, è a nostro avviso indispensabile che il Parlamento, almeno all'interno di una legge-quadro da attuare poi gradualmente, sancisca che un cittadino del mondo, in una società avanzata che vuole essere equa e consapevolmente partecipata, ha il dovere di istruirsi almeno fino alla maggiore età, quindi a diciotto anni, pur potendo scegliere alla fine del ciclo primario tra licei di impostazione diversa (umanistica, scientifica, artistico-musicale, tecnica o tecnologica), e pur mantenendo la possibilità, solo ed esclusivamente nel triennio finale, di fare alcune esperienze professionalizzanti esterne alla scuola, per una quota massima di ore annue da definire.
      Si è poi ritenuto necessario introdurre l'articolo 4-bis della legge n. 30 del 2000, relativo al raccordo della scuola con la realtà territoriale, che si deve esplicitare attraverso la formazione di autonome e libere sinergie della singola scuola con gli altri enti e attori circostanti, e non con demagogiche quote di programmi da assegnare alle regioni, e si chiarisce altresì che lo studente deve essere prima formato come cittadino del mondo e cittadino d'Europa, e poi come individuo che conosce e criticamente rivisita le proprie radici territoriali, comunitarie, artistiche, economico-produttive, ricevendo dalla scuola gli strumenti e la metodologia per leggere un contesto sociale e ambientale.
      Infine, con l'introduzione del comma 2-bis dell'articolo 1 della legge n. 30 del 2000, si prevede la predisposizione di un piano pluriennale di investimenti per l'estensione della scuola dell'infanzia statale su tutto il territorio, superando la situazione di supplenza oggi svolta da istituzioni private con tale pretesto incostituzionalmente finanziate da Stato ed enti locali.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Alla legge 10 febbraio 2000, n. 30, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) all'articolo 1:

              1) al comma 1, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Il sistema educativo di istruzione e di formazione si pone, inoltre, l'obiettivo di formare la persona ai valori della cittadinanza europea e mondiale»;

              2) al comma 3, la parola: «quindicesimo» è sostituita dalla seguente: «diciottesimo»;

              3) il comma 4 è abrogato;

          b) all'articolo 2, dopo il comma 2 è inserito il seguente:

              «2-bis. Per il raggiungimento delle finalità di cui al comma 1, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione il Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, predispone un piano pluriennale di investimenti volto a garantire l'effettiva presenza su tutto il territorio nazionale di scuole dell'infanzia dello Stato o comunali»;

          c) all'articolo 3:

              1) al comma 2, lettera b), sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con pari dignità per ogni forma di linguaggio e di espressione artistica, compresa la musica»;

              2) al comma 4, le parole da: «dal quale deve» fino alla fine sono soppresse;

          d) all'articolo 4:

              1) il comma 4 è abrogato;

 

Pag. 4

              2) al comma 7, le parole da: «o nel passaggio alla» fino alla fine sono soppresse;

          e) dopo l'articolo 4 è inserito il seguente:

              «Art. 4-bis. - (Raccordo della scuola con la realtà territoriale). - 1. Nell'ambito dell'autonomia delle istituzioni scolastiche, gli istituti di istruzione di ogni ordine e grado utilizzano una parte del curricolo obbligatorio per la costruzione di percorsi interdisciplinari dedicati alla conoscenza del territorio di appartenenza, dal punto di vista storico, ambientale, culturale, urbanistico ed economico, stabilendo i necessari raccordi con i soggetti associativi, di volontariato e istituzionali.
      2. I percorsi di cui al comma 1 sono volti altresì a fornire le conoscenze necessarie ad esercitare consapevolmente il diritto di cittadinanza attiva e di partecipazione democratica a livello locale, in un'ottica di mantenimento delle diversità e delle specificità territoriali aperte ed inserite nella comunità nazionale, europea e mondiale.
      3. Nell'ambito del piano di attuazione di cui all'articolo 6 è definita la quota percentuale del monte ore curricolare da dedicare ai percorsi di cui al comma 1»;

          f) all'articolo 6:

              1) al comma 1, dopo le parole: «attuazione della riforma» sono inserite le seguenti: «, ivi compreso il piano di estensione della scuola dell'infanzia di cui al comma 2-bis dell'articolo 2», e dopo le parole: «delle tecnologie didattiche», sono inserite le seguenti: «per la generalizzazione dell'insegnamento della musica nel ciclo di base e nel ciclo secondario, per la formazione della cittadinanza europea e mondiale»;

              2) al comma 2, dopo le parole: «effetto della riforma sono» è inserita la seguente: «interamente» e dopo le parole: «periodi sabbatici» sono inserite le seguenti: «, di formazione e di aggiornamento anche all'estero, di tutoraggio di

 

Pag. 5

studenti universitari, di supporto aggiuntivo contrattualmente incentivato in aree territoriali di particolare marginalità sociale, ferma restando la non riducibilità dell'organico complessivo degli insegnanti attualmente in servizio»;

              3) dopo il comma 8 è aggiunto il seguente:

              «8-bis. Nel piano di adeguamento infrastrutturale di cui al comma 1 è previsto il conferimento al Governo di poteri sostitutivi e la possibilità di nomina di commissari ad acta per consentire l'utilizzo effettivo delle somme stanziate in caso di inadempienza o di inefficienza delle amministrazioni competenti».


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su