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PDL 2395

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2395



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato OSTILLIO

Norme in materia di demanio marittimo

Presentata il 21 febbraio 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che ho ritenuto di sottoporre all'esame della Camera affronta un tema particolarmente sentito nel nostro Paese, con particolare riguardo alle aree costiere.
      Infatti, la frammentazione di competenze in materia di gestione e controllo dei beni del demanio marittimo ha prodotto nel tempo notevoli disfunzioni a cui occorre porre rimedio con tempestività.
      In tal senso, è da ricordare il lavoro svolto dalle capitanerie di porto con grande dedizione, capacità amministrativa ed operativa. Negli ultimi anni, anche per effetto di una stratificazione normativa, si sono aggiunti nuovi e più gravosi compiti d'istituto per tale Corpo, che richiedono sempre maggiore impegno. A tale ampliamento e diversificazione delle attività è quasi impossibile far fronte con le forze di cui attualmente dispone la Guardia costiera.
      Di qui nasce l'esigenza di una razionalizzazione e di una migliore suddivisione di responsabilità tra i vari uffici delle amministrazioni statali, regionali e locali, finalizzata ad un più efficace controllo della costa e degli interessi pubblici.
      Le modifiche alla normativa vigente, che si intende introdurre con la presente proposta di legge, trovano il proprio presupposto nell'oggettiva suddivisione delle funzioni di gestione dei beni del demanio marittimo rispetto alle competenze e, quindi, agli obblighi derivanti dalla titolarità del diritto dominicale sugli stessi beni.
      L'esercizio delle funzioni che derivano dagli istituti disciplinati dalla presente proposta di legge afferiscono in modo diretto, se non quasi esclusivo, all'esercizio del diritto di proprietà, poiché dai relativi procedimenti attuativi emergono concreti effetti modificativi del bene pubblico che può subire ampliamenti, riduzioni o cessazioni.
      In particolare, l'articolo 1 prevede, per la gestione del demanio marittimo, l'attribuzione di funzioni all'Agenzia del demanio,
 

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in perfetta armonia con la lettera dell'articolo 65 del decreto legislativo n. 300 del 1999.
      L'ipotesi proposta non attiene, se non in maniera molto limitata, all'esercizio dell'attività di gestione dei beni pubblici e conferma la necessità di operare una modifica coerente con i ruoli assegnati alle rispettive amministrazioni statali per evitare promiscuità funzionali e non lineari interposizioni tra organi.
      Inoltre, la previsione di attribuire all'Agenzia del demanio anche le funzioni relative al sistema informativo del demanio marittimo - comprensiva della attività di gestione - trova il proprio fondamento logico-giuridico nel decreto legislativo n. 112 del 1998, ed esattamente nell'articolo 104, come integrato dal decreto legislativo n. 443 del 1999. In tale contesto l'attribuzione della predetta funzione strumentale consente di svolgere in modo ottimale tutti i compiti, demandati in via primaria all'Agenzia, che discendono dalla titolarità del diritto di proprietà e dall'esercizio della connessa attività di amministrazione.
      Tale previsione risponde anche all'effettiva esigenza dell'esercizio unitario di funzioni in capo alla medesima amministrazione che, in tal modo, può esercitare, ottimizzandole, sia la funzione amministrativa che quella derivante dalla titolarità del diritto di proprietà del bene pubblico.
      In più, il nuovo assetto così delineato, porta a favorire l'interscambio e quindi le più ampie sinergie nell'ambito della stessa amministrazione finanziaria.
      Infatti, l'attività di amministrazione in senso ampio svolta dall'Agenzia del demanio verrebbe completata dalla competenza tecnica dell'Agenzia del territorio tra le cui competenze, fissate dall'articolo 64 del citato decreto legislativo n. 300 del 1999, rileva, già quello che qui interessa, «l'integrazione fra i sistemi informativi attinenti [...] alle trascrizioni ed iscrizioni in materia di diritti sugli immobili» nonché «quella di operare in stretta collaborazione con gli enti locali per favorire lo sviluppo di un sistema integrato di conoscenza sul territorio».
      L'articolo 2 prevede che la Regione siciliana eserciti direttamente e con proprio personale le funzioni amministrative correlate con la gestione del demanio marittimo che, con decreto del Presidente della Repubblica 1o luglio 1977, n. 684, erano state temporaneamente affidate, in regime di avvalimento, alle capitanerie di porto.
      In proposito, si osserva che la stessa Regione siciliana, che è oltretutto proprietaria del demanio marittimo regionale (articolo 32 dello Statuto, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2), ha recentemente manifestato la volontà di assumerne la gestione diretta, in linea con quanto previsto per le regioni a statuto ordinario.
      Lo stesso articolo prevede il trasferimento del personale civile in servizio presso le sezioni demanio delle capitanerie di porto operanti nella Regione siciliana, ponendosi così in linea con quanto già attuato per le regioni a statuto ordinario in forza del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 novembre 2000, come previsto dall'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112. Nell'ambito dell'articolo 2 si ripropone la disciplina sancita nell'articolo 7 del citato decreto legislativo n. 112 del 1998 relativa alle garanzie a favore del personale (mantenimento dello status giuridico e del trattamento economico e stipendiale già goduto nell'ambito dell'amministrazione statale).
      Infine, con l'articolo 3 si prevede un periodo di vacatio legis di sei mesi, e ciò al fine di consentire - con tempi che si ritiene sufficienti - l'avvio ed il completamento di tutti gli adempimenti burocratici connessi al trasferimento dei compiti e delle competenze nella materia trattata.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Allo svolgimento delle attività e delle funzioni in materia di beni del demanio marittimo, previste dagli articoli 31, 32, 33, 34 e 35 del codice della navigazione, provvede direttamente l'Agenzia del demanio. Nello svolgimento delle relative attività istruttorie devono essere acquisiti i pareri delle amministrazioni a cui è demandata la funzione di gestione dei beni demaniali marittimi, oltre che dell'Agenzia del territorio e del competente Ufficio del genio civile per le opere marittime, per quanto attiene agli aspetti tecnici.
      2. L'Agenzia del territorio provvede all'aggiornamento delle risultanze catastali per gli immobili nei confronti dei quali non opera il trasferimento di funzioni per effetto del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.
      3. L'Agenzia del demanio provvede altresì a svolgere tutte le funzioni relative al sistema informativo del demanio marittimo, secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e dall'articolo 104 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 112, e successive modificazioni.

Art. 2.

      1. Le attribuzioni relative ai beni del demanio marittimo, già trasferite alla Regione siciliana ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 1o luglio 1977, n. 684, sono esercitate direttamente dalla stessa amministrazione regionale.
      2. Il personale civile statale con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge presso le sezioni demanio del Corpo delle capitanerie di porto operanti nella Regione siciliana, previamente

 

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individuato mediante intesa tra la competente amministrazione statale e la Regione siciliana, è messo a disposizione della Regione siciliana con effetto dalla medesima data, conservando lo stato giuridico ed il trattamento economico in godimento. Il relativo onere è a carico della Regione siciliana.
      3. Il personale individuato ai sensi del comma 2 può essere successivamente trasferito alla Regione siciliana in via definitiva, secondo le modalità stabilite da apposita normativa regionale, tenendo conto, ai fini dell'inquadramento, delle qualifiche o dei livelli posseduti da detto personale e della consistenza organica dello stesso alla data di messa a disposizione.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore decorsi sei mesi dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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