PDL 1665
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1665
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa dei deputati
GHEDINI, COLA, PITTELLI
Modifica all'articolo 124 del codice di procedura penale, in materia di obbligo di osservanza delle norme processuali
Presentata il 26 settembre 2001
Onorevoli Colleghi! - L'articolo 124 del codice di procedura penale prevede espressamente l'obbligo di osservanza da parte dei magistrati, dei cancellieri, degli altri ausiliari del giudice, degli ufficiali giudiziari nonché da parte degli ufficiali e degli agenti di polizia giudiziaria delle norme contenute nel codice anche quando l'inosservanza non comporta nullità o altra sanzione processuale. L'intento del legislatore è di ogni evidenza.
Come si evince quindi dal dato normativo, perché vi sia un processo realmente rispondente ai princìpi di civiltà giuridica, deve esservi una stretta e precisa osservanza di tutte le disposizioni codicistiche. La stessa giurisprudenza della Corte di cassazione in sede disciplinare è più volte intervenuta nel sottolineare come la violazione delle norme procedurali possa portare discredito alla magistratura e quindi in senso lato a tutto il sistema giustizia.
Norma analoga del resto è rinvenibile anche nel codice deontologico dell'avvocatura la cui violazione è sanzionata disciplinarmente. La norma attuale di cui all'articolo 124 del codice di procedura penale però non è apparsa sufficientemente pregnante per ciò che attiene la applicazione pratica, non avendo esercitato sempre con la dovuta attenzione l'azione disciplinare coloro che ne erano preposti.
Appare quindi necessario prevedere espressamente che i dirigenti degli uffici debbano trasmettere la notizia della violazione all'autorità competente per l'esercizio dell'azione disciplinare.
In tal modo si responsabilizzeranno maggiormente i soggetti chiamati ad applicare le norme con evidente vantaggio per le vittime e per gli indagati che godranno di maggiore certezza di potere ottenere un giusto processo.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 124 del codice di procedura penale, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. I dirigenti degli uffici trasmettono senza ritardo le notizie riguardanti le inosservanze di cui al comma 1 ai rispettivi organi competenti perché esercitino l'azione disciplinare».