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PDL 3173

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3173



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato BALDI

Istituzione dell'Osservatorio per la tutela, la sicurezza e la qualità del territorio storico e dell'ambiente urbano nelle città d'arte

Presentata il 20 settembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Uno sviluppo equilibrato, compatibile con il contesto ambientale e sostenibile dal punto di vista economico, deve essere contraddistinto dall'interazione di molteplici fattori quali la sicurezza, la vivibilità, l'erogazione di servizi e la reale possibilità di usufruirne, il pregio del tessuto urbano, la conservazione di importanti testimonianze di civiltà, l'assenza di agenti inquinanti nell'ambiente nel quale ci troviamo a vivere. Risulta evidente come su tali fattori si possa incidere attraverso una programmazione puntuale e particolareggiata che permetta di assicurare le migliori condizioni per l'innalzamento della qualità della vita. In questo contesto la pianificazione urbanistica riveste un'importanza strategica in particolare in Italia, Paese ricco di testimonianze storiche e culturali risultato di precedenti periodi storici.
      Il riconoscimento di qualità dei beni culturali, basato su precisi parametri, è applicabile ai beni, ai loro contesti, ai procedimenti di conservazione, valorizzazione e fruizione, coprendo un arco completo di opzioni in base alle quali si può stabilire se un bene o un prodotto culturale incida positivamente sulla qualità della vita dei cittadini che ne fruiscono.
      Si ritiene pertanto importante rendere applicabile tale procedimento alla gestione del nostro vastissimo e straordinario patrimonio culturale, storico, architettonico e artistico.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Lo Stato promuove azioni di indirizzo per attuare interventi di restauro, di recupero e di valorizzazione del patrimonio storico, artistico, scientifico e culturale, allo scopo di favorire una crescita economica e civile rispettosa dei particolari contesti, tutelando le singole peculiarità.

Art. 2.

      1. Al fine di cui all'articolo 1 è istituito, presso il Ministero per i beni e le attività culturali, l'Osservatorio per la tutela, la sicurezza e la qualità del territorio storico e dell'ambiente urbano nelle città d'arte, di seguito denominato «Osservatorio», organo di rilevanza europea. L'attività dell'Osservatorio è svolta in conformità ai princìpi internazionali dettati in materia.
      2. L'Osservatorio:

          a) elabora e verifica strategie atte a migliorare la qualità della vita e la conservazione dell'identità locale nei siti di rilevanza artistica;

          b) mette in atto programmi a medio termine di pulizia ambientale finalizzati, in particolare, a contrastare l'attuale distruzione degli ecosistemi;

          c) collabora con gli organismi di normazione per l'elaborazione di norme coordinate e condivisibili in Italia e all'estero;

          d) cura la tenuta e l'aggiornamento dell'albo nazionale delle aree urbane riconosciute quali città d'arte, soggetto a revisione biennale.

 

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Art. 3.

      1. L'Osservatorio è composto da cinque membri nominati rispettivamente dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro per i beni e le attività culturali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio, dal Ministro delle attività produttive e dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. Fanno altresì parte dell'Osservatorio quattro esperti designati rispettivamente dal Consiglio nazionale degli architetti, pianificatori, paesaggistici e conservatori, dal Consiglio nazionale degli ingegneri, dal Consiglio nazionale dei geologi e dal Consiglio nazionale dell'ordine dei giornalisti.
      2. L'Osservatorio si riunisce non meno di due volte l'anno. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge esso adotta un regolamento interno.
      3. Le aree urbane che hanno ottenuto il riconoscimento di città d'arte accedono agli incentivi in materia di beni culturali e di aree urbane previsti dalla legislazione vigente.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 280.000 euro annui a decorrere dall'anno 2002, per le spese di gestione dell'Osservatorio, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2002-2004, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2002, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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