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PDL 3417

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3417



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISTONE

Modifica all'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, in materia di detraibilità del costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico

Presentata il 25 novembre 2002


      

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Onorevoli Colleghi! - Le città sono oramai al collasso: l'inquinamento provocato dalle automobili e il traffico privato le rendono pressoché insopportabili, tanto che - negli anni - si è passati dalle cosiddette «città a misura d'uomo» alla nuova, provocatoria, definizione di «città a misura di automobile», definizione che la dice lunga su cosa effettivamente esse siano diventate oggi. È perciò ineludibile la necessità di invertire la rotta, di diminuire i flussi di traffico, di riconvertire le città. Ritengo che la città nel suo complesso sia uno dei temi principali del nostro ruolo di parlamentari e di rappresentanti dei cittadini che, in quanto tali, vogliono vivere - e vivere bene - nei loro spazi e nei propri ambienti quotidiani.
      Vivere bene in città significa anche e soprattutto decongestionare il flusso di automobili e di veicoli privati. Il trasporto pubblico va potenziato, stimolato e preferito come vero e proprio modello di sviluppo futuro: il tema di fondo della città è, ancora una volta, l'uso pubblico e privato degli spazi pubblici, delle parti comuni della città. Se il numero dei veicoli supera la capacità di carico dello spazio urbano, a pagarne le conseguenze saranno, come sempre, i soggetti più deboli e, tra questi, i bambini e gli anziani.
      In città come Milano, Torino, Firenze, Roma, Napoli e Palermo i marciapiedi sono progressivamente diventati dei parcheggi, e si parcheggia oramai in seconda e terza fila e agli incroci, impedendo ai mezzi del trasporto urbano pubblico di conservare una velocità adeguata e impedendo la mobilità di pedoni, di ciclisti e di altre tipologie di persone che preferiscono
 

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non servirsi dell'automobile come unico e solo mezzo di spostamento.
      Gli effetti di un uso spropositato del mezzo privato sono pesantissimi sulla stessa mortalità. È nota la denuncia dell'Organizzazione mondiale della sanità, all'inizio dell'anno in corso, quando, tra l'altro, si scoprì che l'Italia furbescamente non aveva neppure recepito le direttive europee emanate in materia. Più recentemente una ricerca finanziata dalla Commissione delle Comunità europee della quale i giornali hanno dato conto lo scorso 1o novembre, conclude che a Roma, per esempio, si muore di più per lo smog che a Londra e Parigi. A Roma le concentrazioni di Pm 10 (polveri sottili) superiori ai 20 microgrammi per metro cubo causano 45 morti premature ogni 100 mila abitanti all'anno (contro gli 11,7 di Parigi e i 5,9 di Londra).
      Questa proposta di legge intende favorire l'utilizzo del mezzo di trasporto pubblico, urbano ed extraurbano, consentendo ai cittadini di detrarre dalla propria dichiarazione dei redditi il costo dell'abbonamento annuo per il trasporto pubblico sulle linee urbane ed extraurbane. Una misura semplice e concreta per agevolare e rendere più appetibile l'uso del trasporto pubblico. Un provvedimento moderno e fiscalmente conveniente contro la congestione urbana.
      La presente proposta di legge consta di due articoli. L'articolo 1, al comma 1, introduce la lettera i-quinquies) del comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 2 dicembre 1986, n. 917, aggiungendo anche il costo dell'abbonamento annuale per il trasporto pubblico alle detrazioni per oneri sostenuti dal contribuente. Il comma 2 dello stesso articolo prevede la copertura finanziaria della legge.
      L'articolo 2 reca la data di entrata in vigore della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 13-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, recante disposizioni in materia di detrazioni per oneri, è aggiunta, in fine, la seguente lettera:

          «i-quinquies) le spese sostenute per l'acquisto di abbonamenti annuali per il trasporto pubblico sulle linee urbane ed extraurbane».

      2. Alle minori entrate per l'erario derivanti dall'attuazione della presente legge si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.

Art. 2.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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