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PDL 1656

XIV LEGISLATURA


CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1656


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(RUGGIERO)

di concerto con il ministro della difesa
(MARTINO)

e con il ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Ratifica ed esecuzione dell'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997

Presentato il 26 settembre 2001


      

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Onorevoli Deputati! - In occasione della XV Conferenza idrografica internazionale, tenutasi a Monaco Principato dal 14 al 25 aprile 1997 è stata approvata una proposta di modifica dell'articolo XXI della Convenzione in oggetto.
      La modifica in questione, adottata con decisione n. 13, Emendamento alla Convenzione (PRO 44), prevede l'inserimento di un nuovo paragrafo, il numero 4 che recita:

          «Ciascuna modifica della Convenzione non entrata in vigore all'apertura della successiva sessione ordinaria è nulla, salvo decisione contraria della Conferenza».

      Tale decisione è stata adottata tenuto conto che numerose proposte di emendamento, approvate dalle Conferenze precedenti e non entrate in vigore sul piano internazionale a causa della mancanza del quorum di ratifiche previsto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3 della Convenzione (che prevede l'approvazione delle modifiche esaminate dalla Conferenza a maggioranza dei due terzi dei Paesi presenti alla Conferenza), intralciano notevolmente i lavori della Conferenza medesima.

 

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      L'Emendamento in esame consente alla Conferenza di far decadere le proposte di modifica che, entro un tempo ragionevole, 5 anni - spazio temporale tra una Conferenza e l'altra - non siano entrate in vigore.
      L'Emendamento in questione non prevede oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, oltre alla quota d'Istituto (che grava sul bilancio del Ministero della difesa), che il nostro Paese versa annualmente all'Organizzazione idrografica internazionale nella qualità di Stato membro, né prevede modifiche all'attuale normativa interna.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

        La necessità di recepire il presente Atto internazionale con un provvedimento normativo, discende dal fatto che trattandosi di una modifica di una Convenzione internazionale a suo tempo ratificata, il medesimo strumento è necessario adottare ai sensi dell'articolo 80 della Costituzione.
        La Convenzione idrografica internazionale è infatti stata oggetto di apposito provvedimento autorizzativo di ratifica, la legge 15 novembre 1973, n. 925. Poiché l'Atto internazionale in oggetto incide nel contenuto della Convenzione istitutiva, pur in presenza di un meccanismo automatico per il recepimento delle modifiche, previsto nella Convenzione base, che rende il nostro Paese adempiente sul piano internazionale, si rende tuttavia necessario sul piano interno adottare uno strumento analogo a quello adottato per la ratifica dell'Atto a cui si riferisce.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Emendamento all'articolo XXI della Convenzione sull'Organizzazione idrografica internazionale, adottato a Monaco Principato nel corso della Conferenza tenutasi dal 14 al 25 aprile 1997.

Art. 2.

      1. Piena ed intera esecuzione è data all'Emendamento di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità con quanto disposto dall'articolo XXI, paragrafi 2 e 3, della Convenzione istitutiva.

Art. 3.

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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