PDL 6263
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6263
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato PISAPIA
Modifica dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, in materia di remissione del debito
Presentata il 16 gennaio 2006
Onorevoli Colleghi! - La disciplina della remissione del debito, prima prevista all'articolo 56 della legge 26 luglio 1975, n. 354 (ordinamento penitenziario), è stata modificata ad opera dell'articolo 6 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115. Tale articolo prevede, al comma 1, che «Se l'interessato non è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto una regolare condotta in libertà» e, al comma 2, che «Se l'interessato è stato detenuto o internato, il debito per le spese del processo e per quelle di mantenimento è rimesso nei confronti di chi si trova in disagiate condizioni economiche e ha tenuto in istituto una regolare condotta (...)». La stessa norma dispone, al comma 3, che la relativa domanda, corredata da idonea documentazione, è presentata dall'interessato o dai prossimi congiunti, o proposta dal consiglio di disciplina, al magistrato competente.
Per rendere più coerente tale norma, si propongono - nell'ambito di un progetto di riforma organica dell'ordinamento penitenziario, predisposto dal dottor Alessandro Margara, attuale presidente della Fondazione Michelucci - alcune limitate modifiche tese ad indicare, rispetto alla remissione del debito, criteri di valutazione differenti, che tengano conto della diversità di posizione di chi ha scontato la pena o una sua parte in carcere, di chi ha subito un periodo in carcerazione preventiva, e di chi, invece, ha subìto il processo «a piede libero» e non ha scontato la condanna in carcere.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. L'articolo 6 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è sostituito dal seguente:
«Art. 6. (Remissione del debito). - 1. Il debito per le spese del procedimento e per il mantenimento nei periodi detentivi è rimesso nei confronti dei condannati e degli internati che hanno tenuto regolare condotta.
2. Per chi è stato sottoposto a detenzione o è ancora detenuto, la regolarità della condotta, ai fini dell'attuazione del comma 1, è valutata con riferimento alla condotta attuale del soggetto, anche se in stato di libertà. Per chi non è stato sottoposto a detenzione, la valutazione viene effettuata con riferimento alla condotta attuale.
3. La condotta si considera regolare quando la persona ha manifestato costante senso di responsabilità e correttezza nel comportamento, volti a realizzare il proprio inserimento sociale.
4. La domanda relativa alla remissione del debito può essere proposta dal momento in cui è divenuta irrevocabile la sentenza di condanna al pagamento delle spese e fino a che non è conclusa la procedura per il recupero delle stesse».