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PDL 39

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 39



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PAGLIARINI

Introduzione dell'articolo 1-bis della legge 5 marzo 1990, n. 45, in materia di regolamentazione dei periodi di iscrizione a diverse gestioni pensionistiche

Presentata il 30 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Come noto, la legge 5 marzo 1990, n. 45, colmando una lacuna esistente nel nostro ordinamento, ha esteso la facoltà di richiedere la ricongiunzione ai soggetti iscritti, o che siano stati iscritti, alle casse di previdenza per liberi professionisti.
      Dopo aver dettato, all'articolo 1, le norme riguardanti le diverse forme di esercizio della facoltà di ricongiunzione, la citata legge, all'articolo 2, dispone che la gestione accentrante pone a carico del richiedente la somma risultante dalla differenza tra la riserva matematica necessaria per la copertura assicurativa relativa al periodo ricongiunto e l'importo dei contributi trasferiti dalle altre gestioni, senza prevedere l'abbattimento del 50 per cento dell'onere di ricongiunzione previsto, invece, dalla legge 7 febbraio 1979, n. 29, per la ricongiunzione onerosa.
      Con ordinanze di remissione, rispettivamente dei pretori di Cagliari, di Modena e di Milano, sono stati promossi, con motivazioni in parte analoghe e in parte comuni, tre giudizi di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990.
      La Corte costituzionale, con sentenza n. 61 del 1999, nel respingere la quasi totalità delle questioni di legittimità sollevate, ha dichiarato fondata la questione di legittimità costituzionale degli articoli 1 e 2 della legge n. 45 del 1990 nella parte in
 

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cui non prevedono, in favore dell'interessato, la facoltà di scelta fra la ricongiunzione e la totalizzazione.
      In sostanza la Corte ha articolato il proprio intervento nei seguenti punti:

          a) l'accoglimento della questione di legittimità è imposto dall'esigenza di neutralizzare, con l'introduzione del diritto alla totalizzazione (per il caso in cui essa rappresenti l'unica possibilità di accesso alla prestazione pensionistica) elementi di irrazionalità e di iniquità che la disciplina impugnata evidenzia;

          b) la ricongiunzione, come è disciplinata dalle disposizioni censurate, può rimanere nell'ordinamento senza vulnerare i princìpi costituzionali invocati solo se ridotta a mera opzione - più vantaggiosa, ma anche più costosa per l'assicurato - alternativa alla totalizzazione dei periodi assicurativi;

          c) per modificare lo stato attuale dell'ordinamento, la Corte ha individuato una vera e propria riserva legislativa, invocando il necessario intervento del legislatore, che dovrà precisare le modalità di attuazione del principio della totalizzazione dei periodi assicurativi.

      La presente proposta di legge ha lo scopo di dare attuazione al dettato costituzionale, tenendo conto sia di quanto disposto dall'articolo 35, primo comma, lettera c), della legge n. 153 del 1969, che conferisce al Governo una delega legislativa, mai esercitata, ad attuare il principio della pensione unica determinandone la misura con la totalizzazione di tutti i periodi coperti da contribuzione obbligatoria, volontaria e figurativa mediante l'applicazione del criterio del pro-rata; sia dell'articolo 16, commi 1 e 2, della legge n. 233 del 1990, che consente ai lavoratori autonomi di optarvi in alternativa alla ricongiunzione; sia del decreto legislativo n. 184 del 1997, che prevede la totalizzazione per i lavoratori i cui trattamenti pensionistici saranno liquidati con il sistema contributivo, sempre in alternativa alla ricongiunzione. Il problema della totalizzazione dei contributi previdenziali, peraltro, è stato affrontato solo parzialmente dall'articolo 71 della legge n. 388 del 2000 (legge finanziaria 2001). Infatti, il citato articolo 71 estende ai soggetti rientranti in tutto o in parte nel sistema retributivo la facoltà di totalizzare i periodi assicurati non coincidenti maturati presso le singole gestioni obbligatorie di base, qualora essi, separatamente considerati, non siano sufficienti ai fini del diritto al trattamento. Tale facoltà, tuttavia, è concessa solo con riferimento alla pensione di vecchiaia o di inabilità e non - come invece si vuole con la presente proposta di legge - al conseguimento del requisito contributivo di quaranta anni, sia pure versati in gestioni previdenziali diverse.
      Inoltre il citato articolo 71 demanda la definizione delle modalità di attuazione della norma ad uno o più decreti del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica, ad oggi non ancora emanati.
      Guida alla stesura della presente proposta di legge, che introduce l'articolo 1-bis della legge n. 45 del 1990, è stata, dunque, la seguente considerazione della Corte costituzionale: «Il principio della totalizzazione consente al soggetto - in possesso dei requisiti dell'età pensionabile e dell'anzianità contributiva, in virtù di una "fictio iuris", potendosi a tal fine sommare i periodi di iscrizione a diverse gestioni di percepire da ciascun ente previdenziale, in base al criterio del pro-rata, una quota della prestazione proporzionata al periodo di iscrizione, calcolata applicando le norme in vigore per l'ente medesimo».
      Il comma 1 dell'articolo 1-bis della legge n. 45 del 1990, individua, per i soggetti che intendano ricorrere al cumulo-totalizzazione in alternativa ad una ricongiunzione eccessivamente onerosa, come condizione primaria la circostanza di non avere diritto ad una pensione autonoma presso le gestioni cui sono stati iscritti. La seconda condizione individuata è quella della totalità del cumulo, che non

 

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consente di lasciare inutilizzata una o più posizioni contributive maturate presso altre gestioni. Ciò per seguire il principio della pensione unica, ispiratore delle leggi sulla ricongiunzione.
      Il comma 2 individua nella gestione pensionistica di più recente iscrizione la gestione cui deve essere rivolta la domanda di cumulo, la quale può essere avanzata anche dai superstiti dell'assicurato.
      Il comma 3 dispone che i requisiti amministrativi per il conseguimento del diritto a pensione sono quelli vigenti per l'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Tale scelta è stata dettata dalla necessità che il criterio per il conseguimento del diritto a pensione segua regole che risultino uguali per tutti i richiedenti. Al contrario, il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'assegno di invalidità o della pensione di inabilità, vista la molteplicità dei possibili enti coinvolti, dovrà essere quello della gestione che dovrà erogare la pensione unica.
      Il comma 4 dispone che l'importo della pensione è costituito dalla somma delle quote calcolate sulle anzianità maturate nelle singole gestioni, secondo le rispettive regole vigenti alla data di decorrenza della pensione stessa. L'onere finanziario grava sulle gestioni tenute a calcolare le singole quote, mentre l'ente di più recente iscrizione provvederà a liquidare in favore del richiedente la pensione un trattamento unico.
      Il comma 5 fa salvi sia il trattamento minimo, sia la perequazione automatica della pensione, il cui onere deve essere ripartito in proporzione sulle gestioni interessate al cumulo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Dopo l'articolo 1 della legge 5 marzo 1990, n. 45, è inserito il seguente:

          «Art. 1-bis. - (Cumulo dei periodi di contribuzione). - 1. I lavoratori che siano o siano stati iscritti ad una o più casse di previdenza libero-professionale o al fondo pensioni lavoratori dipendenti o ad una delle gestioni dei lavoratori autonomi ovvero ad uno dei fondi sostitutivi o esclusivi dell'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, in alternativa alla facoltà di ricongiunzione prevista dall'articolo 1 e ove non risulti acquisito il diritto a pensione autonoma in nessuna di tali gestioni, possono chiedere il cumulo dei periodi di contribuzione a qualsiasi titolo acquisiti come utili presso altra o altre delle citate gestioni previdenziali, ai fini del conseguimento del diritto alla pensione stessa. Il cumulo parziale delle posizioni contributive non è ammesso.
      2. Il cumulo di cui al comma 1 deve essere richiesto nella gestione pensionistica di più recente iscrizione; la facoltà di richiedere il cumulo può essere esercitata anche dai superstiti dell'assicurato.
      3. I requisiti amministrativi per il conseguimento del diritto a pensione sono, in ogni caso, quelli previsti dalla disciplina in vigore nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti. Il requisito sanitario richiesto per l'erogazione dell'assegno di invalidità e della pensione di inabilità è quello previsto dalla normativa vigente nella gestione di più recente iscrizione.
      4. L'importo della pensione è costituito dalla somma delle singole quote calcolate sulle anzianità maturate nelle singole gestioni e secondo le norme vigenti nelle gestioni stesse alla data di decorrenza

 

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della pensione. La gestione di più recente iscrizione è tenuta ad erogare il trattamento pensionistico unico, previa comunicazione da parte delle altre gestioni, sui cui grava l'onere delle rispettive quote, dei relativi importi.
      5. Sono fatti salvi, in ogni caso, il trattamento minimo e gli aumenti di perequazione automatica delle pensioni da accordare secondo le norme vigenti nell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, il cui onere deve essere ripartito in proporzione alle quote a carico delle singole gestioni».

Art. 2.

      1. L'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, è abrogato.


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