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PDL 4662-4470-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4662-4470-A


 

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PROPOSTA DI LEGGE

n. 4662, d'iniziativa dei deputati

KESSLER, FINOCCHIARO, FANFANI, GAMBINI, LUCÀ, LUCIDI

Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo

Presentata il 3 febbraio 2004

e

PROPOSTA DI LEGGE

n. 4470, d'iniziativa dei deputati

DEIANA, PISAPIA, ADDUCE, AMICI, ANNUNZIATA, BELLILLO, BIONDI, BONITO, BUFFO, CAMO, CIMA, MAURA COSSUTTA, DAMIANI, FANFANI, ALFONSO GIANNI, GRILLINI, MACCANICO, MAGNOLFI, MASCIA, MAZZUCA, NICOTRA, NIGRA, PERROTTA, PINOTTI, PISTONE, RANIERI, RIVOLTA, ROCCHI, RUSSO SPENA, SGOBIO, SPINI, SQUEGLIA, TOLOTTI, TRUPIA, VALPIANA, VENDOLA, ZANOTTI

Disposizioni concernenti gli effetti civili delle sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici

Presentata il 10 novembre 2003

(Relatore: KESSLER)



NOTA:  La II Commissione permanente (Giustizia), il 19 gennaio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul testo della proposta di legge n. 4662. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo della proposta di legge n. 4470 si veda il relativo stampato.
 

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PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 4662 Kessler, recante «Nuove disposizioni in materia di matrimonio putativo», come risultante dagli emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            rilevato che le disposizioni recate dal provvedimento appaiono riconducibili alla materia «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», che la lettera l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riserva alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ritenuto che non sussistano motivi di rilievo sugli aspetti di legittimità costituzionale,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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TESTO
della proposta di legge n. 4662

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TESTO
della Commissione
Art. 1.
(Introduzione dell'articolo 129-ter
del codice civile).
Art. 1.
(Diritti dei coniugi nei casi di nullità pronunciata con sentenza ecclesiastica).
      1. Dopo l'articolo 129-bis del codice civile è inserito il seguente:

      1. Identico:

      «Art. 129-ter. (Diritti dei coniugi nei casi di nullità dichiarata con sentenza di altro ordinamento). Nei casi in cui la nullità del matrimonio sia stata dichiarata con sentenza di altro ordinamento, dichiarata efficace in Italia, il tribunale, su istanza di parte, dispone l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive e non è passato a nuove nozze. Ai fini della determinazione dell'assegno, si tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, valutando i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio.

      «Art. 129-ter. (Diritti dei coniugi nei casi di nullità pronunciata con sentenza ecclesiastica). Nei casi in cui la nullità del matrimonio sia stata pronunciata con sentenza di un tribunale ecclesiastico dichiarata efficace in Italia, il tribunale, su istanza di parte, dispone l'obbligo per uno dei coniugi di somministrare periodicamente a favore dell'altro un assegno quando quest'ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive e non è passato a nuove nozze. Ai fini della determinazione dell'assegno, si tiene conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, valutando i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio. Qualora sopravvengano giustificati motivi, dopo la sentenza che impone l'obbligo di somministrazione periodica di un assegno, il tribunale può, su istanza di parte, disporre la revisione delle disposizioni relative alla misura dell'assegno e alle modalità di corresponsione.
        L'obbligo di corresponsione dell'assegno cessa se il coniuge, al quale deve essere corrisposto, passa a nuove nozze.

Pag. 4
      Su accordo delle parti la corresponsione può avvenire in unica soluzione ove questa sia ritenuta equa dal tribunale. In tale caso non può essere proposta alcuna successiva domanda di contenuto economico.       Identico.
      Per i provvedimenti che il giudice adotta riguardo ai figli, si applica l'articolo 155».       Identico».
Art. 2.
(Modifica all'articolo 18 della legge
27 maggio 1929, n. 847).
Art. 2.
(Modifica all'articolo 18 della legge
27 maggio 1929, n. 847).

      1. All'articolo 18 della legge 27 maggio 1929, n. 847, le parole: «La disposizione dell'articolo 116 del codice civile è applicabile» sono sostituite dalle seguenti: «Le disposizioni degli articoli 128, 129-bis e 129-ter del codice civile sono applicabili».

      Identico.


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