Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 601

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 601



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

BONITO, FINOCCHIARO, KESSLER, LEONI, CARBONI

Disciplina degli incarichi estranei ai compiti di ufficio
e del collocamento fuori ruolo dei magistrati

Presentata il 6 giugno 2001


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge riproduce il testo del disegno di legge presentato sulla stessa materia dal ministro della giustizia nella passata legislatura.
 

Pag. 2


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Capo I
INCARICHI ESTRANEI AI COMPITI DI UFFICIO E COLLOCAMENTO FUORI RUOLO DEI MAGISTRATI

Art. 1.
(Ambito di applicazione
e norme generali).

      1. Il presente capo disciplina gli incarichi non compresi nei compiti e doveri d'ufficio degli appartenenti alle varie magistrature. Ai fini della presente legge si intende per incarico quello che ha per oggetto una prestazione non occasionale di attività, retribuita o meno, rientrante nel quadro delle finalità del soggetto che lo conferisce. Le limitazioni di cui alla presente legge non operano per le attività garantite dalla Costituzione come esercizio della libertà di manifestazione del pensiero e di associazione, sempre che le suddette attività non siano svolte professionalmente o con le modalità proprie del lavoro subordinato.
      2. Ai fini della presente legge, per «competente Consiglio» si intende:

          a)  il Consiglio superiore della magistratura, relativamente alla magistratura ordinaria;

          b)  il Consiglio di presidenza di cui alla legge 27 aprile 1982, n.186 e successive modificazioni, relativamente alla magistratura amministrativa;

          c)  il Consiglio di presidenza della Corte dei conti, relativamente alla magistratura contabile;

          d)  il Consiglio della magistratura militare, relativamente alla medesima magistratura;

 

Pag. 3

          e)  il Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, relativamente ai giudici della giurisdizione tributaria.

      3. Rientrano fra le attività garantite di cui al comma 1 le attività ricreative e sportive e quelle concernenti la produzione artistica o scientifica o più in generale di opere dell'ingegno.
      4. In ogni caso il magistrato ha il dovere di curare che ogni attività sia svolta in modo che non arrechi pregiudizio alla sua posizione, alle sue funzioni, al suo rendimento professionale, alla sua credibilità e al prestigio dell'ordine giudiziario.
      5. Gli incarichi non possono essere conferiti nè autorizzati, o comunque non può procedersi a designazione per l'eventuale conferimento, quando l'espletamento, tenuto anche conto delle circostanze ambientali, sia suscettibile di determinare una situazione di pregiudizio quale quello di cui al comma 4.
      6. Ai fini del conferimento, della designazione o dell'autorizzazione, il competente Consiglio, sulla base di criteri oggettivi e previamente adottati, valuta la natura e il tipo dell'incarico, il suo fondamento normativo, la compatibilità con l'attività di istituto, con riguardo alle funzioni svolte e in particolare a quelle di dirigente, anche sotto il profilo della durata dell'incarico e dell'impegno richiesto, la qualità e il numero degli incarichi eventualmente già espletati dal magistrato interessato.
      7. Salvo quanto previsto dalla presente legge ciascun incarico non può superare la durata di cinque anni.

Art. 2.
(Partecipazione alle competizioni elettorali).

      1. I magistrati non possono partecipare alle competizioni elettorali nella regione in cui hanno esercitato le loro funzioni negli ultimi cinque anni nè essere assegnati, per i successivi tre anni, a sedi comprese nelle regioni nel cui territorio siano stati candidati o eletti.

 

Pag. 4


      2.  Nella prima applicazione della presente legge il termine di cinque anni di cui al comma 1 è ridotto a tre anni.

Art. 3.
(Incarichi consentiti e incarichi vietati).

      1. Salvo quanto disposto dal primo comma dell'articolo 61 del testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, e successive modificazioni, i magistrati non possono assumere impieghi pubblici o privati od uffici nè esercitare industrie o commercio o qualsiasi libera professione. Sono invece consentiti ai magistrati:

          a)  gli incarichi presso:

              1)  la Presidenza della Repubblica;

              2)  le Commissioni parlamentari operanti con i poteri dell'autorità giudiziaria;

              3)  la Corte costituzionale;

              4)  il Ministero della giustizia limitatamente all'ispettorato, all'ufficio grazie e rogatorie internazionali della direzione generale affari penali, alla direzione generale dell'organizzazione giudiziaria per quanto riguarda le attribuzioni suscettibili di interferire con la funzione giudiziaria;

              5)  l'ufficio legislativo della Presidenza del Consiglio dei ministri e, per i soli magistrati amministrativi e contabili che a tal fine sono collocati fuori ruolo e fermo quanto disposto al numero 4), gli uffici legislativi e di gabinetto dei Ministri nonchè del segretariato generale della Presidenza del Consiglio dei ministri;

              6)  il competente Consiglio;

              7)  gli organismi imparziali di garanzia per i quali la presenza del magistrato sia espressamente prevista o consentita dalla legge;

          b) gli incarichi presso organismi giurisdizionali internazionali o sovranazionali,

 

Pag. 5

comunque denominati, o presso organismi internazionali o sovranazionali che abbiano diretta attinenza con la giustizia e per i quali venga deliberato il collocamento fuori ruolo ai sensi della legge 27 luglio 1962, n.1114;

          c) gli incarichi di insegnamento conferiti dal competente Consiglio, per i magistrati ordinari anche attraverso i consigli giudiziari, dal Ministero della giustizia e dalle scuole superiori delle amministrazioni dello Stato nonchè gli incarichi presso le commissioni elettorali; gli incarichi di componenti di commissioni di esami di concorso per le varie magistrature, il notariato, l'avvocatura dello Stato, i ruoli del personale ex direttivo e dirigenziale del Ministero della giustizia e degli organi di giustizia diversi da quella ordinaria nonchè di componenti delle commissioni di esami di abilitazione o di concorso per l'esercizio della professione forense;

          d) la partecipazione ad organi della giustizia tributaria.

      2.  In ogni caso il numero dei magistrati destinati al Ministero della giustizia, alla Presidenza della Repubblica, alla Corte costituzionale e al competente Consiglio non può superare complessivamente le trenta unità per il predetto Ministero, le cinque unità per la Presidenza della Repubblica, le venti unità per la Corte costituzionale, le dieci unità per il Consiglio superiore della magistratura e le tre unità per ciascuno degli altri Consigli di cui all'articolo 1, comma 2.
      3.  Sono abrogate le disposizioni che prevedono come necessaria la nomina di un magistrato alla direzione di uffici del Ministero della giustizia.
      4. Sono vietati ai magistrati:

          a) le prestazioni di consulenza o collaborazione rese a soggetti privati;

          b) la partecipazione ad organi di società sia a capitale privato che pubblico;

          c) le prestazioni di consulenza, rese ad amministrazioni o enti pubblici;

 

Pag. 6

          d) la partecipazione a collegi arbitrali o l'incarico di arbitro unico nonchè la partecipazione a commissioni di collaudo;

          e) la partecipazione a commissioni di gara, di aggiudicazione o comunque attinenti a procedure finalizzate alla scelta del contraente o del concessionario;

          f) la partecipazione a commissioni o comitati di vigilanza sull'esecuzione di piani, programmi, interventi, finanziamenti;

          g) la partecipazione a consigli di amministrazione o ad organi con potere di gestione di enti con organizzazione imprenditoriale, anche se non aventi finalità lucrativa;

          h) la partecipazione a collegi sindacali o di revisori dei conti, a meno che, per i soli magistrati amministrativi e contabili, essa non sia prevista espressamente dalla legge;

          i) ogni altro incarico non espressamente consentito dal comma 1.

Art. 4.
(Cumulo di incarichi).

      1. I magistrati possono svolgere un solo incarico che comporti attività di carattere continuativo.

Art. 5.
(Conferimento degli incarichi).

      1. Le amministrazioni, le istituzioni e gli organismi di cui all'articolo 3 che intendono conferire un incarico ad un magistrato formulano richiesta, per il tramite del Ministro competente o del Presidente del Consiglio dei ministri, che esprimono in merito il proprio parere, al competente Consiglio, indicando il tipo di incarico e la sua durata, la fonte normativa o le ragioni che inducono ad attribuire l'incarico, nonchè il compenso, ove previsto. Nei casi in cui la legge prevede il

 

Pag. 7

conferimento dell'incarico da parte del Ministro della giustizia, questi ne dà comunicazione al competente Consiglio per la relativa autorizzazione.
      2. La richiesta prevista al comma 1 può contenere l'indicazione nominativa del magistrato al quale si intende conferire l'incarico, previo consenso dello stesso, fatta eccezione degli incarichi per commissioni di concorso, di disciplina e similari.
      3. Il magistrato non può assumere l'incarico nè comunque svolgere attività allo stesso riferibile prima che sia stata concessa la relativa autorizzazione dal competente Consiglio.
      4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano nel caso di incarico, consentito ai sensi della presente legge, conferito dal Ministro competente o dal Presidente del Consiglio dei ministri o su designazione degli stessi a magistrati in servizio presso lo stesso Ministero o la Presidenza del Consiglio dei ministri. Dell'incarico è data comunicazione al competente Consiglio.

Art. 6.
(Incarichi conferiti dopo la cessazione
dalle funzioni).

      1. Nessuna pubblica amministrazione può conferire ai magistrati cessati dal servizio per qualsiasi causa, entro i due anni successivi alla cessazione, incarichi di natura non giudiziaria che non siano consentiti ai sensi della presente legge.
      2. Il divieto è perenne per i magistrati cessati dal servizio per rimozione o per dimissioni presentate dopo la contestazione di addebito che possa dar luogo a procedimento disciplinare.

Art. 7.
(Disciplina del collocamento fuori del ruolo organico della magistratura).

      1. Il competente Consiglio, nel concedere l'autorizzazione, delibera il collocamento

 

Pag. 8

fuori ruolo del magistrato al quale debba essere conferito un incarico che, per la natura dell'attività o per l'impegno di lavoro richiesto, non è compatibile con la prosecuzione dell'attività giurisdizionale.
      2. Fatta eccezione per gli incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, la cui durata non può superare rispettivamente i sette e i nove anni, e salvo i casi in cui una diversa durata è stabilita da espressa norma di legge, la durata dell'incarico e del connesso collocamento fuori ruolo non può superare i cinque anni.
      3. Non può essere concesso un nuovo incarico comportante il collocamento fuori ruolo se non dopo il decorso di sei anni di esercizio di funzioni nelle rispettive magistrature.
      4. Nel caso di più collocamenti fuori ruolo disposti in tempi diversi, il periodo complessivo non può superare i dieci anni nell'arco dell'intera carriera.
      5. Il collocamento fuori ruolo non può essere disposto nei primi sette anni di attività del magistrato.

Capo II
NORME FINALI E TRANSITORIE

Art. 8.
(Norme abrogate e disciplina transitoria).

      1. Sono abrogati l'articolo 16 dell'ordinamento giudiziario, di cui al regio decreto 30 gennaio 1941, n.12, e successive modificazioni, nonchè ogni altra disposizione incompatibile con la presente legge.
      2. Con decreto del Presidente della Repubblica, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, su proposta del Presidente del Consiglio dei ministri, entro otto mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, si provvede a disciplinare la composizione di organi, collegi, comitati e commissioni per i quali le disposizioni incompatibili con la presente

 

Pag. 9

legge prevedono la partecipazione di magistrati. La nuova disciplina dovrà prevedere, in luogo dei magistrati, soggetti che posseggano analoghi requisiti di professionalità e imparzialità. La partecipazione del magistrato ai suddetti organismi cessa con la nomina del nuovo soggetto stabilito dal predetto decreto del Presidente della Repubblica e l'organismo interessato ne dà immediata notizia al competente Consiglio.
      3. Per consentire di affidare la responsabilità degli uffici dirigenziali a personale con qualifica dirigenziale in luogo di magistrati, il Ministero della giustizia è autorizzato ad assumere dirigenti presso l'amministrazione centrale, anche ricorrendo a graduatorie che siano state approvate a decorrere dal 1o gennaio 1994, nonchè ad avviare immediatamente nuove procedure concorsuali per la copertura di posti eventualmente ancora vacanti. A tale scopo si applicano le disposizioni di cui all'articolo 39, comma 8, della legge 27 dicembre 1997, n.449.

Art. 9.
(Norme transitorie).

      1. Entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il competente Consiglio verifica la situazione dei magistrati collocati fuori ruolo e dispone il richiamo di quelli la cui posizione non è conforme alle disposizioni del capo I, invitando gli interessati a proporre domanda di ricollocamento in ruolo entro tre mesi. Il competente Consiglio provvede al ricollocamento in ruolo entro un mese dalla domanda o, se questa non è presentata, dalla scadenza del termine di presentazione della stessa.
      2. Il richiamo dei magistrati fuori ruolo perchè destinati al Ministero della giustizia è attuato suddividendo gli interessati in fasce semestrali, ciascuna pari al cinquanta per cento del totale delle posizioni non conformi alle norme della presente legge. Il richiamo è disposto in modo tale che vengano ricollocati in ruolo per primi

 

Pag. 10

coloro che ne sono stati posti fuori da un maggior numero di anni, secondo una graduatoria predisposta dal Consiglio superiore della magistratura.
      3. I magistrati, i quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono titolari di incarichi presso la Presidenza della Repubblica e la Corte costituzionale, permangono fuori ruolo, in deroga alle precedenti disposizioni, fino alla conclusione dei mandati del Presidente della Repubblica e dei giudici costituzionali presso i quali svolgono le rispettive funzioni.
      4. Le prestazioni relative agli incarichi in corso alla data di entrata in vigore della presente legge, diversi da quelli che hanno comportato il collocamento fuori ruolo del magistrato, non possono più essere rese e gli incarichi devono cessare non oltre quattro mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 10.
(Entrata in vigore).

      1. Salvo quanto disposto dal comma 2, la presente legge entra in vigore un anno dopo la sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
      2. Le disposizioni di cui all'articolo 7, commi 2 e 3, entrano in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione della presente legge nella Gazzetta Ufficiale.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su