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PDL 423

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 423



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAVA, ROSSIELLO, PREDA, OLIVERIO, SEDIOLI

Disposizioni per la valorizzazione e il recupero
del patrimonio zootecnico

Presentata il 1o giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La globalizzazione impone interventi concreti in direzione della valorizzazione del patrimonio zootecnico del nostro Paese.
      In particolare, bisogna recuperare il terreno in direzione della promozione della qualità dei prodotti e verso una maggiore tutela dei consumatori. Tuttavia, persistono ancora ostacoli che frenano questo processo.
      Si registrano ancora preoccupanti dati relativi alla presenza residua di numerosi casi di brucellosi bovina, bufalina e ovicaprina in molte regioni italiane, soprattutto in alcune zone montane, anche per ritardi delle amministrazioni regionali e territoriali. Ciò sta determinando danni gravi al patrimonio zootecnico del Paese. La gravità del fenomeno, che riguarda anche TBC, scrapie e leucosi animale, compromette pesantemente la sicurezza, la salubrità degli alimenti e la salute dei cittadini. In Sicilia, per esempio, si rilevava, nel 1997, il 50 per cento di casi umani di brucellosi riscontrati in tutto il Paese ed oggi questi casi sembrano addirittura in aumento. Altri casi si registrano in molte regioni e non si possono escludere rischi legati alla trasmissibilità delle altre zoonosi. Naturalmente questa situazione mette in ginocchio l'economia di interi territori e di popolazioni tradizionalmente dediti all'allevamento. Da questi rilievi e dalla necessità di velocizzare e rendere più efficaci le misure già previste per la eradicazione delle zoonosi nasce la presente proposta di legge, i cui obiettivi sono:

          valorizzare i nostri prodotti zootecnici;

          recuperare un patrimonio zootecnico compromesso attraverso agevolazioni dirette alle aziende che intendono adeguare e modernizzare le loro strutture;

 

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          offrire ai consumatori maggiori garanzie sotto il profilo della sicurezza alimentare;

          tutelare il lavoro e l'occupazione pesantemente compromessa;

          consentire all'azienda sanitaria locale competente di operare efficacemente.

      L'impianto delle norme non concede alcuna deroga a chi non rispetta i provvedimenti in materia di sicurezza alimentare e di tutela della salute pubblica, anzi intende affrontare il problema in via definitiva.
      La presente proposta di legge intende inoltre eliminare l'eccessiva burocratizzazione degli interventi, ridurre i rischi per i consumatori ed impedire che molte aziende, anche a seguito di speculazioni commerciali senza scrupoli, finiscano fuori mercato.
      Per questo si richiede una rapida discussione ed approvazione della presente proposta di legge.

 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali promuove la valorizzazione delle produzioni zootecniche mediante il recupero del patrimonio bovino e ovicaprino e dell'ambiente rurale.
      2. Le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono a definire, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, programmi volti alla promozione delle produzioni zootecniche e all'aumento della sicurezza per il consumatore.

Art. 2.

      1. I programmi di cui all'articolo 1, comma 2, devono prevedere:

          a) iniziative che mirano alla valorizzazione delle produzioni tipiche del territorio nazionale;

          b) adeguamento e modernizzazione delle aziende zootecniche per la produzione di carne, latte e suoi derivati;

          c) azioni complementari al completamento dei piani di eradicazione a carattere zoonosico e diffusivo;

          d) realizzazione dell'anagrafe delle produzioni zootecniche collegata con le banche dati sanitarie, ai sensi dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e 19 ottobre 2000, n. 437.

Art. 3.

      1. Il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede a concedere alle regioni e alle province autonome di Trento e di Bolzano contributi per la realizzazione di

 

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programmi di valorizzazione delle produzioni zootecniche, realizzati con sistemi ecocompatibili e mediante il controllo sull'intera filiera produttiva, ai fini di una maggiore tutela del consumatore. A tale scopo, il Ministro delle politiche agricole e forestali, d'intesa con il Ministro della sanità, istituisce presso il Ministero delle politiche agricole e forestali l'osservatorio per la valorizzazione delle produzioni zootecniche.

Art. 4.

      1. Alle aziende zootecniche soggette alle misure previste dalle disposizioni vigenti in materia di eradicazione della brucellosi, tubercolosi e leucosi, al fine di raggiungere condizioni idonee alla completa ripresa dell'attività di allevamento, sono riconosciute le seguenti agevolazioni:

          a) contributi per capi macellati calcolati sulla differenza fra valore commerciale e prezzo ricavato dalla macellazione degli stessi;

          b) contributi per l'acquisto di animali da rimonta per le aziende sottoposte a macellazione dei capi infetti o sospetti di contaminazione delle malattie oggetto dei piani di eradicazione. A tale fine le aziende devono predisporre specifici programmi di macellazione, approvati dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano.

Art. 5.

      1. Alle aziende zootecniche soggette, ai sensi delle disposizioni vigenti, all'obbligo di intraprendere radicali interventi strutturali per adeguarsi ai requisiti igienico-sanitari previsti dalla normativa europea, sono concessi contributi fino alla misura del 50 per cento delle spese sostenute.
      2. Le agevolazioni di cui al comma 1 sono altresì riconosciute alle aziende che intendano ottimizzare le dotazioni igienico-sanitarie delle strutture.

 

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Art. 6.

      1. Le agevolazioni e i contributi di cui agli articoli 3, 4 e 5 sono erogati entro tre mesi dalla approvazione dei programmi regionali di promozione della qualità delle produzioni ed entro tre mesi dalla approvazione del piano di abbattimento dei capi infetti o contaminati e della sostituzione degli stessi con animali provenienti da aziende ufficialmente indenni.
      2. Alle aziende che non abbiano provveduto alla identificazione e alla registrazione degli animali ai sensi dei regolamenti di cui ai decreti del Presidente della Repubblica 30 aprile 1996, n. 317, e 19 ottobre 2000, n. 437, non sono riconosciuti le agevolazioni di cui alla presente legge né altri contributi o indennizzi.

Art. 7.

      1. Nell'ambito dei programmi di cui all'articolo 1 le aziende sanitarie locali sono autorizzate a stipulare convenzioni con veterinari operanti in regime libero-professionale, singoli o associati, in modo da assicurare una costante assistenza nella esecuzione dei piani di risanamento nelle circoscrizioni territoriali nelle quali la bonifica sanitaria presenta particolari difficoltà a causa della diffusione della brucellosi, della tubercolosi e della leucosi.

Art. 8.

      1. Il Ministro delle politiche agricole e forestali provvede, con proprio decreto, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, alla ripartizione dei fondi per il finanziamento dei programmi presentati dalle regioni e dalle province autonome, di cui all'articolo 1, comma 2.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, pari a lire 80 miliardi per l'anno 2001, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento

 

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iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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