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PDL 425

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 425



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAVA, SEDIOLI, ROSSIELLO, PREDA, OLIVERIO

Legge quadro per il settore della bonifica

Presentata il 1o giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Il concetto di «bonifica» ha avuto, in una fase di grande trasformazione come quella attuale, un'evoluzione profonda, arricchendosi, tra l'altro, di significati nuovi soprattutto in rapporto all'impatto delle azioni con il territorio e l'ambiente.
      La qualità dei progetti e delle azioni di bonifica rappresenta una domanda, che merita una risposta, non più ineludibile dalle istituzioni pubbliche, sempre più connessa con l'articolazione e la complessità dei problemi territoriali e ambientali.
      L'accorto uso delle risorse idriche, l'innovazione tecnologica, la valutazione di impatto ambientale delle opere e la funzionalità delle stesse rappresentano solo alcuni degli elementi che caratterizzano un moderno agire in materia di bonifica.
      I consorzi di bonifica, che operano in un contesto istituzionale profondamente diverso rispetto a quello esistente al momento della loro istituzione, non sembrano assolutamente in grado di rispondere alle esigenze attuali di intervento.
      Le norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, sulla bonifica integrale, rappresentano ancora oggi il riferimento legislativo tuttora applicabile per le competenze che spettano allo Stato; mentre il decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, stabilisce chiaramente le competenze regionali in materia di bonifica. La mancanza di una legge quadro in materia di bonifica ha
 

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comportato, per le regioni, una diversità di interpretazione della legislazione vigente ed una produzione legislativa regionale estremamente diversificata e spesso contrastante.
      In molte regioni si è assistito ad una dilatazione abnorme dei compiti dei consorzi che ha comportato, da un lato, la crescente burocratizzazione delle strutture e la sovrapposizione di funzioni con altri enti e, dall'altro, non ha consentito un processo di qualificazione e specializzazione degli stessi, come enti strumentali al servizio delle regioni.
      Sono diminuite in questi anni le capacità progettuali dirette dei consorzi (ricorso all'appalto) per diventare dei tramiti per l'accesso all'intervento pubblico nazionale e straordinario per il Mezzogiorno. La persistenza del voto a valenza plurima limita, inoltre, fortemente la democrazia, contribuendo non poco alla tendenza ad evolvere dei consorzi in veri e propri centri di potere.
      Sono queste le ragioni che sono alla base della presente proposta di legge quadro in materia di bonifica che, mantenendo le competenze in materia delle regioni, configura i consorzi di bonifica come enti strumentali al servizio delle regioni e degli enti locali.
      Con l'articolo 1, anche ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, si riaffermano i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi statali in materia di bonifica e si ribadiscono le funzioni trasferite alle regioni ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
      Gli articoli 2, 3, 4 e 5 delineano un quadro di riferimento puntuale per le regioni (articolo 2 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215) per provvedere, con proprie leggi, alla delimitazione dei comprensori, alle modalità di programmazione e attuazione dei programmi d'intervento e alla definizione dei compiti specifici dei consorzi di bonifica e sollecitano le stesse regioni a dettare norme atte a regolamentare secondo criteri di democraticità il funzionamento dei consorzi.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La presente legge individua, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 117 della Costituzione, i princìpi fondamentali stabiliti dalle leggi statali per il settore della bonifica, ferme restando le funzioni trasferite alle regioni in materia.

Art. 2.

      1. Nel quadro della programmazione regionale degli interventi sul territorio, sono da considerare opere pubbliche di bonifica gli interventi previsti dalle lettere a), b), c) ed e) del secondo comma dell'articolo 2 delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni, da eseguire nell'ambito dei comprensori di bonifica.
      2. Le regioni, con propria legge, provvedono a riordinare e delimitare i comprensori di bonifica, tenendo conto di quelli esistenti e dimensionandoli sulla base della definizione di bacino idrografico individuata nella legge 18 maggio 1989, n. 183.
      3. Sono, comunque, fatte salve la qualifica di territorio montano e le relative provvidenze per i territori già classificati montani ai sensi del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Art. 3.

      1. Le regioni elaborano, adottano, approvano ed attuano i piani di bonifica, coordinandoli con i programmi e gli interventi statali, regionali e subregionali di difesa, di salvaguardia e di sviluppo del territorio; dispongono la redazione e provvedono all'approvazione e all'esecuzione dei progetti delle opere pubbliche di bonifica da realizzare; programmano annualmente gli interventi di manutenzione

 

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delle opere esistenti, sentiti gli enti cui è affidato l'esercizio delle stesse.

Art. 4.

      1. Nei comprensori di bonifica, riordinati e delimitati dalle leggi regionali di cui all'articolo 2, possono operare uno o più consorzi costituiti ai sensi dell'articolo 862 del codice civile e delle norme approvate con regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, e successive modificazioni.
      2. Le regioni, con apposita legge, provvedono a dettare le norme per l'organizzazione ed il funzionamento dei consorzi con particolare riferimento:

          a) alla definizione e alla composizione degli organi;

          b) alla presenza in tutti gli organi delle rappresentanze di diritto degli enti locali e delle regioni, garantendo le minoranze;

          c) alle modalità per l'esercizio del voto da parte dei soci, che devono essere improntate a criteri di democraticità e di massima partecipazione dei coltivatori e delle imprese agricole, con l'obiettivo di superare il voto a valenza plurima;

          d) ai controlli sugli organi e sugli atti;

          e) al rapporto fra contribuzione privata e partecipazione regionale alle spese di manutenzione delle opere di bonifica.

Art. 5.

      1. Le regioni, per la progettazione e l'esecuzione delle opere pubbliche di bonifica previste nei piani e nei programmi di cui all'articolo 3, possono avvalersi degli enti pubblici e degli enti costituiti ai sensi dell'articolo 862 del codice civile, operanti nel settore.
      2. Le regioni, di norma, affidano in concessione l'esercizio e la manutenzione delle opere pubbliche di bonifica agli stessi enti che le hanno progettate ed eseguite.


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