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PDL 424

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 424



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

RAVA, SEDIOLI, PREDA, OLIVERIO, ROSSIELLO

Norme in materia previdenziale in favore degli operai agricoli

Presentata il 1o giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - A decorrere dal 1o gennaio 1996, per effetto del decreto legislativo 11 agosto 1993, n. 375, e del decreto-legge 1o ottobre 1996, n. 510, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 novembre 1996, n. 608, in materia di collocamento e di previdenza per i lavoratori agricoli, sono state introdotte norme più stringenti e omogenee, tese a mettere ordine nelle materie anzidette e a meglio combattere gli abusi. Strumenti nuovi di una politica di rigore nel campo dell'avviamento al lavoro e dell'accertamento contributivo in agricoltura sono stati introdotti con i suddetti provvedimenti, quali il registro di impresa, l'estensione dell'obbligo della busta paga, inseriti nelle sezioni presenze e paga e matricola del predetto registro, ed inoltre c'è stata una riformulazione più chiara della denuncia aziendale annuale e delle dichiarazioni trimestrali di manodopera.
      Al fine di rendere rapidamente operanti i nuovi compiti affidati all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) a seguito dello scioglimento del Servizio per i contributi agricoli unificati (SCAU), occorre sgombrare il terreno dalla imponente mole di oltre 25 mila ricorsi giacenti presso la commissione centrale dell'INPS ed aventi per oggetto le iscrizioni negli elenchi anagrafici degli anni precedenti al 1996; si propone l'adozione di un provvedimento legislativo di sanatoria che, chiudendo con il passato, faciliti i compiti dell'INPS e delle commissioni per la manodopera agricola e sgombri il terreno da un pregresso contenzioso amministrativo-giudiziario, restituendo spazio e tempo agli organi ispettivi e di vigilanza, per meglio combattere il fenomeno delle evasioni contributive e del capolarato in agricoltura.
      La presente proposta di legge ha un suo precedente nell'articolo 7 della legge 31
 

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marzo 1979, n. 92, sulle indebite iscrizioni negli elenchi anagrafici di operai agricoli. Si ricorda, inoltre, che nella materia previdenziale e assistenziale la legge 23 dicembre 1996, n. 662 (collegata alla legge finanziaria per il 1997) ha disposto un condono riguardante soltanto l'indebita percezione di pensioni previdenziali e assegni assistenziali.
      La presente proposta di legge tiene conto dei precedenti provvedimenti, ma anche della opportunità di assicurare all'INPS un gettito contributivo, difficilmente esigibile (oblazione in tutti i casi e restituzione rateizzata del 50 per cento dell'indebito per tutti i soggetti aventi un reddito IRPEF nel 1995 superiore a lire 16 milioni annui, come per il condono sulle pensioni indebite).
      Si ricorda infine che anche il condono del 1979 fece salve le iscrizioni negli elenchi anagrafici.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nei confronti degli operai agricoli a tempo indeterminato e a tempo determinato ed equiparati, i cui rapporti di lavoro siano contestati a seguito di accertamenti ispettivi o di proposte di cancellazione dagli elenchi anagrafici, e che abbiano percepito indebitamente prestazioni previdenziali e assistenziali per periodi antecedenti il 1o gennaio 1996, non si fa luogo al recupero dell'indebito qualora i soggetti medesimi siano stati nell'anno 1995 percettori di un reddito imponibile ai fini IRPEF non superiore a lire 16 milioni.
      2. Qualora i soggetti di cui al comma 1 siano stati nell'anno 1995 percettori di un reddito imponibile ai fini IRPEF superiore a lire 16 milioni non si fa luogo al recupero nei limiti del 50 per cento dell'importo delle prestazioni indebitamente riscosse. L'importo residuo è recuperato ratealmente, senza interessi, entro il limite di quattro annualità, mediante trattenuta sulle prestazioni dei periodi successivi alla data di entrata in vigore della presente legge, se dovute. Negli altri casi il richiedente è obbligato a restituire le somme rateizzate ed il mancato pagamento anche di una sola rata comporta la decadenza dal beneficio del condono.
      3. I soggetti di cui ai commi 1 e 2, al fine di usufruire del condono degli indebiti o della rateizzazione previsti dal presente articolo, devono presentare domanda all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS) entro il termine di decadenza di sei mesi; in caso di mancata presentazione della domanda è fatto salvo, comunque, il loro diritto di ricorrere in sede amministrativa e giurisdizionale.
      4. Il decorso del termine di sei mesi di cui al comma 3 si computa dalla data di entrata in vigore della presente legge per i soggetti che alla predetta data hanno già ricevuto notifica di un provvedimento di

 

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cancellazione dagli elenchi anagrafici dei lavoratori agricoli ovvero hanno pendente un contenzioso amministrativo o giudiziario e che hanno avuto comunicato dall'INPS l'importo dell'indebito maturato. Per i soggetti ai quali la notifica dei provvedimenti anzidetti è effettuata successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge, il decorso del termine di sei mesi si computa dalla data della notifica del provvedimento.
      5. Alla domanda l'interessato deve allegare l'attestazione dell'avvenuto pagamento a favore dell'INPS, a titolo di oblazione, della somma «una tantum» di lire 100 mila.
      6. La presentazione della domanda e l'avvenuto versamento dell'oblazione estinguono i procedimenti amministrativi e quelli giudiziari non divenuti definitivi e fanno salva l'iscrizione negli elenchi anagrafici per i periodi oggetto del condono.


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