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PDL 208

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 208



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISCITELLO

Disposizioni in tema di sospensione
dei termini di prescrizione dei reati

Presentata il 30 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - L'inchiesta «Mani pulite» e quelle delle altre procure impegnate sul fronte della corruzione politica ed amministrativa, hanno dimostrato che sono stati esportati all'estero migliaia di miliardi derivanti da attività illecite. Con grande difficoltà i magistrati impegnati su questo fronte sono riusciti ad individuare i luoghi dove buona parte di questi capitali sono stati occultati, superando le difficoltà dovute sia alla grande mobilità del denaro, sia all'impenetrabilità dei paradisi fiscali.
      Il solo «pool» milanese ha inoltrato in 31 Paesi esteri ben 382 rogatorie internazionali allo scopo di acquisire atti ed altri riscontri probatori: a fronte di questa attività, avviata sin dai primi mesi del 1992, sono state ricevute solo 46 risposte.
      L'iter delle rogatorie, dipendendo dall'attività o dalla inattività di altre autorità giudiziarie - ed a volte dalle decisioni di autorità politiche di altri Paesi - si svolge spesso con tempi lunghissimi, contribuendo con ciò allo scadere dei termini di prescrizione: cosa che si sta verificando, e in parte si è già verificata, per i procedimenti relativi a numerosi reati connessi alle inchieste di «Tangentopoli».
      Peraltro, rimanendo in quest'ambito, il proponente non cesserà mai di rimproverare lo sciagurato dimezzamento da 10 a 5 anni operato dal Parlamento nel 1994 in merito alla perseguibilità dei reati contro la pubblica amministrazione da parte della Corte dei conti.
      Esiste quindi un concreto rischio di prescrizione per i reati per i quali sono
 

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state richieste le rogatorie: trascorsi i termini, centinaia di miliardi diverranno irrecuperabili e decine di rei, anche confessi, non saranno più pienamente perseguibili.
      Con la presente proposta di legge si intende ovviare a questo ennesimo vulnus alla certezza del diritto nel nostro Paese; con due semplici modifiche agli articoli 159 del codice penale e 727 del codice di procedura penale si dispone la sospensione dei termini di prescrizione per tutto il lasso di tempo intercorrente dall'invio della rogatoria alla conclusione dell'iter della medesima.
      Per inciso, si rammenta che la presente proposta, presentata allo scopo di impedire la decadenza di reati contro la pubblica amministrazione, ha efficacia anche in tutti i casi per i quali è stata richiesta la rogatoria internazionale e per i quali ancora si attende risposta.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al primo comma dell'articolo 159 del codice penale, dopo le parole: «o di questione deferita ad altro giudizio» sono aggiunte le seguenti: «o di rogatoria all'estero».

Art. 2.

      1. All'articolo 727 del codice di procedura penale, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

      «5-bis. La richiesta di rogatoria sospende il corso della prescrizione del reato».


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