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PDL 6364

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6334



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

CARLUCCI, ZUIN

Modifica all'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, in materia di indennità di trasferta in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione

Presentata l'8 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge è finalizzata a ripristinare la corresponsione dell'indennità di trasferta, prevista sia a livello legislativo che a livello contrattuale, in favore dei dipendenti della pubblica amministrazione che, per l'espletamento dei loro uffici, debbano recarsi fuori della ordinaria sede di servizio in località distanti almeno 10 chilometri ovvero in Paesi esteri.
      La soppressione delle indennità in parola è stata accolta con stupore dai soggetti interessati e da più parti è stato rilevato come tale previsione rischi di minare la funzionalità della stessa pubblica amministrazione.
      Il provvedimento in commento si è reso, quindi, necessario per evitare che le «buone intenzioni», che sicuramente hanno ispirato il legislatore nella stesura della previsione normativa di cui si propone la soppressione (comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, legge finanziaria 2006), non producano danni maggiori di quanti ne vorrebbero sanare.
      Per i motivi esposti si auspica, dunque, una rapida approvazione della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 213 dell'articolo 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266, è abrogato.
      2. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, valutato in 20 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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