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PDL 839

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 839


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CARLI

Norme per la ricongiunzione a fini pensionistici dei periodi di iscrizione agli albi professionali dei liberi professionisti

Presentata il 13 giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 5 marzo 1990, n. 45, consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i dipendenti pubblici che abbiano svolto libere professioni.
      I periodi presi in considerazione sono quelli in cui si è svolta effettivamente la professione, purché vi sia stata l'iscrizione ad una forma assicurativa previdenziale obbligatoria. Purtroppo nel passato (anni sessanta-settanta) l'iscrizione a tale forma assicurativa non era obbligatoria per gli avvocati e procuratori, per cui è accaduto che molti non vi si fossero iscritti, e ad altri che lo furono vennero restituite le contribuzioni effettuate al momento dell'assunzione presso enti locali o altri enti pubblici.
      Questa situazione è gravemente preclusiva per molti attuali dipendenti pubblici ex professionisti, nei confronti dei quali sono vanificati gli effetti della legge 5 marzo 1990, n. 45.
      La presente proposta di legge tende ad eliminare le ingiustizie evidenziate, con un onere finanziario che resta completamente a carico del richiedente la ricongiunzione.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Facoltà di ricongiunzione).

      1. Al lavoratore dipendente, pubblico e privato, o al lavoratore autonomo, ancorché non soggetto a contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, è data facoltà di richiedere la ricongiunzione dell'intero periodo di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nella gestione cui risultava iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
      2. L'iscrizione all'albo professionale e la sua durata sono attestate dall'ordine professionale del richiedente la ricongiunzione.

Art. 2.
(Esercizio della facoltà).

      1. La facoltà di cui all'articolo 1 è esercitata con totale onere a carico del richiedente, secondo le modalità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.
      2. Restano valide le domande già proposte ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.

Art. 3.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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