PDL 839
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 839
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato CARLI
Norme per la ricongiunzione a fini pensionistici dei periodi di iscrizione agli albi professionali dei liberi professionisti
Presentata il 13 giugno 2001
Onorevoli Colleghi! - La legge 5 marzo 1990, n. 45, consente la ricongiunzione dei periodi assicurativi per i dipendenti pubblici che abbiano svolto libere professioni.
I periodi presi in considerazione sono quelli in cui si è svolta effettivamente la professione, purché vi sia stata l'iscrizione ad una forma assicurativa previdenziale obbligatoria. Purtroppo nel passato (anni sessanta-settanta) l'iscrizione a tale forma assicurativa non era obbligatoria per gli avvocati e procuratori, per cui è accaduto che molti non vi si fossero iscritti, e ad altri che lo furono vennero restituite le contribuzioni effettuate al momento dell'assunzione presso enti locali o altri enti pubblici.
Questa situazione è gravemente preclusiva per molti attuali dipendenti pubblici ex professionisti, nei confronti dei quali sono vanificati gli effetti della legge 5 marzo 1990, n. 45.
La presente proposta di legge tende ad eliminare le ingiustizie evidenziate, con un onere finanziario che resta completamente a carico del richiedente la ricongiunzione.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
(Facoltà di ricongiunzione).
1. Al lavoratore dipendente, pubblico e privato, o al lavoratore autonomo, ancorché non soggetto a contribuzione obbligatoria ai fini pensionistici, è data facoltà di richiedere la ricongiunzione dell'intero periodo di iscrizione ai rispettivi albi professionali, nella gestione cui risultava iscritto in qualità di lavoratore dipendente o autonomo.
2. L'iscrizione all'albo professionale e la sua durata sono attestate dall'ordine professionale del richiedente la ricongiunzione.
Art. 2.
(Esercizio della facoltà).
1. La facoltà di cui all'articolo 1 è esercitata con totale onere a carico del richiedente, secondo le modalità previste dalla legge 5 marzo 1990, n. 45.
2. Restano valide le domande già proposte ai sensi della legge 5 marzo 1990, n. 45.
Art. 3.
(Entrata in vigore).
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.