Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 3822

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 3822



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

GASTALDI, AMATO, BAIAMONTE, BORRIELLO, CAMINITI, CESARO, COLLAVINI, COSENTINO, DELL'ANNA, DEODATO, FLORESTA, FRIGERIO, DANIELE GALLI, GAZZARA, GERMANÀ, LEZZA, LORUSSO, LUPI, MAURO, MILANATO, MINOLI ROTA, MORETTI, MURATORI, NICOTRA, PACINI, ROMANI, ROSSO, SAGLIA, SANZA, SARDELLI, SCHERINI, SPINA DIANA, STRADELLA, TABORELLI, TESTONI, ALFREDO VITO, ZAMA, ZANETTA

Istituzione di un fondo per l'incentivazione della mobilità ciclistica

Presentata il 25 marzo 2003


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di realizzare interventi per favorire la mobilità ciclistica come mezzo di trasporto e come mezzo per la scoperta e la conoscenza delle bellezze naturali del territorio del nostro Paese. Infatti la mobilità nelle aree urbane costituisce una priorità politica ed economica. Riequilibrare il trasporto a favore di sistemi integrati di trasporto collettivo e favorire gli spostamenti in bicicletta richiede azioni mirate ed integrate di politica urbanistica, sociale ed infrastrutturale.
      La mobilità ciclistica è senza dubbio competitiva in termini di tempo di spostamento e, soprattutto, economici. La percentuale degli spostamenti sulle due ruote aumenta a seconda di alcuni parametri legati, oltre che alla «cultura della bicicletta», alle dimensioni delle città, e soprattutto, alla disponibilità di infrastrutture. La realizzazione di infrastrutture deve essere solo il primo, benché indispensabile, passo per diffondere una nuova cultura della mobilità ciclistica. A livello nazionale emerge che la mobilità ciclistica rappresenta il 5 per cento rispetto alla mobilità complessiva e richiede, pertanto, un'assegnazione di risorse finanziarie in linea con questo valore. Fino ad ora le poche piste ciclabili realizzate nel
 

Pag. 2

nostro Paese hanno dovuto contare sulla buona volontà di alcuni comuni. È anche vero che il gap nell'utilizzo delle «due ruote» rispetto ad altri Paesi europei è culturale prima che infrastrutturale. In Italia fino ad oggi è mancata la «cultura» della bicicletta ed occorre, pertanto, incentivare questo mezzo che evidenzia indubbi vantaggi sul piano del risparmio del tempo, del decongestionamento del traffico urbano e offre inoltre sicuri vantaggi dal punto di vista economico. Ma è necessario che vengano favoriti anche e soprattutto gli interventi infrastrutturali.
      La presente proposta di legge è quindi volta all'istituzione di un fondo, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per incentivare, attraverso l'erogazione di risorse economiche ai comuni e alle province, la realizzazione di piste ciclabili. Ulteriore scopo della presente proposta di legge è quello di realizzare percorsi ciclabili di tipo turistico per permettere ai cittadini di conoscere le bellezze naturali del nostro Paese.
      Le risorse economiche sono erogate ai comuni e alle province sulla base delle priorità d'intervento definite dagli stessi in un programma che deve essere valutato e approvato dalla regione.
      Sono, inoltre, previste norme per accelerare la realizzazione degli interventi infrastrutturali.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La presente legge ha lo scopo di valorizzare e di sviluppare la mobilità ciclistica incentivando l'uso della bicicletta, quale mezzo di trasporto economico e salutare e quale occasione per scoprire, per conoscere e apprezzare il territorio e le bellezze del paesaggio.

Art. 2.
(Fondo per la mobilità ciclistica).

      1. È istituito, nell'ambito dello stato di previsione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, un fondo per promuovere la realizzazione di interventi per la mobilità ciclistica.
      2. Entro il 30 giugno di ogni anno il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, ripartisce, con proprio decreto, le risorse del fondo, di cui al comma 1 tra le regioni che provvedono a ripartirle fra i comuni e le province che ne fanno richiesta, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281.
      3. La dotazione del fondo di cui al comma 1 è determinata in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005. A decorrere dal 2006 alla determinazione del fondo si provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 3, lettera d), della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni.

Art. 3.
(Destinatari dei benefìci).

      1. Possono avvalersi dei benefìci previsti dalla presente legge i comuni e le province

 

Pag. 4

tenendo conto delle condizioni ambientali e del traffico urbano del territorio comunale e provinciale, del patrimonio artistico e della vocazione turistica.
      2. I comuni e le province di cui al comma 1, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, adottano un programma per la realizzazione, l'ampliamento, la ristrutturazione e il completamento di itinerari ciclabili comunali, privilegiando le realizzazioni più urgenti ai fini del decongestionamento dei centri storici dal traffico veicolare a motore e dell'interscambio con i sistemi di trasporto collettivo, nonché interventi che pongono come priorità i collegamenti con gli edifici scolastici, con le aree verdi, con le aree destinate ai servizi, con le strutture socio-sanitarie, con la rete di trasporto pubblico, con gli uffici pubblici e con aree di diporto e turistiche. Il programma dovrà indicare anche che il rapporto tra costi preventivati e benefìci stimati segni il più alto risultato dell'investimento anche in termini di impatto ambientale e turistico.
      3. I comuni e le province trasmettono i programmi di cui al comma 2 alla regione che li valuta e li approva secondo criteri di priorità prefissati.
      4. La regione invia i piani approvati al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti che provvede all'erogazione delle risorse ai sensi dell'articolo 2.

Art. 4.
(Realizzazione degli interventi).

      1. I comuni e le province realizzano gli interventi previsti dalla presente legge direttamente o in concorso con altri soggetti pubblici o privati.

Art. 5.
(Regole tecniche per le piste ciclabili).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei

 

Pag. 5

trasporti è emanato un regolamento con il quale sono definite le caratteristiche tecniche delle piste ciclabili da realizzare ai sensi della presente legge.

Art. 6.
(Procedure).

      1. L'approvazione da parte dei consigli comunali e provinciali dei programmi costituisce variante agli strumenti urbanistici vigenti e la procedura si completa in sede comunale.
      2. Al fine di acquisire gli atti di intesa, i pareri, i nulla osta, le autorizzazioni e le approvazioni prescritti per la programmazione degli interventi può essere convocata un'apposita conferenza dei servizi, ai sensi dell'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, cui partecipano tutti gli enti tenuti ad esprimersi.
      3. Ove l'attuazione degli interventi richieda l'azione integrata e coordinata dell'Ente nazionale per le strade, delle province, dei comuni può essere promossa la conclusione di appositi accordi di programma.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione della presente legge, stabilito in 25 milioni di euro per ciascuno degli anni 2003, 2004 e 2005, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2003-2005, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2003, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su