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PDL 6308

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6308



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SCALTRITTI

Legge quadro in materia di ittiturismo

Presentata il 31 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha il principale obiettivo di promuovere l'ittiturismo al fine di integrare i redditi dei pescatori professionali che, come noto, si trovano da qualche tempo in forte crisi. È sotto gli occhi di tutti, infatti, il crescente costo del carburante con conseguenze molto gravi sui bilanci di chi esercita l'attività ittica ed è necessario, pertanto, che il legislatore proponga misure che in qualche modo possano essere di ausilio agli operatori del settore per arrivare a fine mese in condizioni di maggiore serenità economica.
      L'ittiturismo, come il pescaturismo, è un'attività connessa alla pesca marittima professionale ed è di stimolo alla creazione di nuovi posti di lavoro, può migliorare le condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie e produce anche un ritorno sul territorio e sui suoi prodotti tipici.
      L'attività di ittiturismo consiste principalmente nel dare ospitalità ai clienti nelle abitazioni dei pescatori, appositamente allestite, ma anche in spazi aperti per il campeggio, offrendo servizi di ristorazione e di degustazione di prodotti tipici della zona, con particolare riguardo a quelli ittici. Così facendo, come avviene nel settore agricolo con l'agriturismo, il pubblico - soprattutto quello giovanile - si avvicina al mondo della pesca, alle sue tradizioni e alla sua cultura gastronomica, anche attraverso l'organizzazione di attività informative, ricreative o culturali sui prodotti ittici e sul mondo marino.
      Attraverso l'ittiturismo si farà promozione per il consumo di prodotti ittici nazionali, con particolare riguardo alle specie meno note e quindi con scarsa richiesta di mercato. Il risultato sarà l'apertura di nuovi sbocchi di mercato e una via d'uscita per ridurre l'impatto di
 

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un sovrasfruttamento delle risorse ittiche a rischio.
      La proposta di legge ricalca le norme relative all'agriturismo ed ha la struttura di «legge quadro», nel senso che saranno poi le regioni a stabilire le disposizioni attuative a seconda delle proprie caratteristiche e specificità.
      L'articolo 1 definisce le finalità dell'ittiturismo, sottolineando principalmente l'obiettivo di integrazione al reddito degli imprenditori ittici, ma anche il miglioramento del benessere delle famiglie dei pescatori, che saranno autorizzate a collaborare con l'imprenditore per gestire l'attività ittituristica. L'articolo 2 chiarisce quali sono le attività di ittiturismo, evidenziando peraltro la complementarietà con altre attività connesse alla pesca quali il pescaturismo.
      Gli articoli seguenti recano disposizioni amministrative per esercitare l'attività: in particolare l'articolo 3 prevede che le regioni definiscano criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e che istituiscano l'elenco regionale dei soggetti abilitati al suo svolgimento. L'articolo 4 è relativo alla richiesta dell'autorizzazione comunale da parte di coloro che intendono svolgere attività ittituristiche. L'articolo 5 detta norme sull'iter amministrativo di concessione dell'autorizzazione. In particolare, al fine di snellire la burocrazia, si prevede che, qualora il comune non risponda alla domanda di autorizzazione entro il termine di sessanta giorni dalla presentazione, la domanda si intende accolta. L'articolo 6 reca norme in materia di revoca e di sospensione dell'autorizzazione all'attività: essa è sospesa dal comune con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, nel caso di accertate violazioni agli obblighi stabiliti dall'articolo 7. L'autorizzazione è invece revocata dal comune quando l'interessato non abbia intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero abbia sospeso l'attività da almeno un anno, sia stato cancellato dall'elenco regionale di cui all'articolo 3 per perdita dei requisiti previsti oppure abbia subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.
      L'articolo 7 definisce gli obblighi a carico degli operatori autorizzati allo svolgimento di attività ittituristiche, in particolare l'esposizione al pubblico dell'autorizzazione comunale; il rispetto dei limiti e delle modalità indicati nell'autorizzazione stessa; la trasmissione al comune delle tariffe massime che si impegnano a praticare.
      L'articolo 8 prevede, per coloro che sono abilitati all'esercizio delle attività ittituristiche, la concessione di contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per interventi di restauro, di adattamento e di allestimento dei locali destinati alle attività di ittiturismo e delle aree di pertinenza; per la costruzione di piazzole e delle relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio o, infine, per il restauro, la ricostruzione e l'allestimento per la preparazione e la consumazione dei pasti nonché per la vendita di prodotti ittici.
      Per tali interventi sono previsti contributi in conto capitale con massimali definiti nella stessa proposta di legge. Le priorità nell'accesso ai contributi sono date agli imprenditori ittici che esercitano la pesca locale o l'attività di acquacoltura estensiva e che sono abilitati anche all'esercizio del pescaturismo; che utilizzano per l'attività ittituristica in prevalenza manodopera di età inferiore a quaranta anni, che si impegnano a somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti gastronomici a base di specie normalmente poco note, massive e di pesce azzurro, anche acquistate presso altri pescatori professionali del luogo, e a fare conoscere le specialità gastronomiche tipiche locali.
      Infine, l'articolo 9 ha l'obiettivo di evitare spreco di denaro pubblico e quindi definisce gli impegni da sottoscrivere per non vedersi revocare il contributo concesso.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità).

      1. La Repubblica, in armonia con l'Unione Europea e con le regioni, sostiene la pesca marittima professionale anche mediante la promozione dell'ittiturismo, come definito all'articolo 2, volto a:

          a) integrare i redditi degli imprenditori ittici di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 maggio 2001, n. 226, e successive modificazioni;

          b) promuovere l'occupazione e il miglioramento delle condizioni di vita degli imprenditori ittici e delle loro famiglie;

          c) sviluppare il turismo sociale e giovanile;

          d) promuovere il consumo di prodotti ittici nazionali, con particolare riguardo alle specie meno note e con scarsa richiesta di mercato;

          e) favorire la conoscenza delle tradizioni del mondo della pesca.

Art. 2.
(Definizione di attività ittituristiche).

      1. Per attività ittituristiche si intendono le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori ittici, come definiti alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 1, titolari di licenza di pesca professionale, singoli o associati, dai loro familiari o dai membri di equipaggio della unità da pesca; tali attività sono da considerare connesse alla pesca e all'allevamento, che devono rimanere principali. L'ittiturismo può essere complementare al pescaturismo.

 

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      2. Rientrano tra le attività ittituristiche:

          a) dare ospitalità nei locali, appositamente allestiti, dell'abitazione dei soggetti di cui al comma 1, nonché in edifici o in spazi aperti o in parte di essi dei quali lo stesso soggetto abbia la disponibilità, in qualità di proprietario, di affittuario o di concessionario;

          b) dare ospitalità anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori, purché attrezzati con i servizi essenziali nel rispetto delle norme igienico-sanitarie;

          c) somministrare, per la consumazione sul posto, pasti costituiti prevalentemente da prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1 o di altri imprenditori locali di pesca professionale;

          d) somministrare, per la consumazione sul posto, oltre alle bevande analcoliche sigillate, anche bevande alcoliche e superalcoliche prevalentemente di produzione locale o regionale;

          e) vendere agli ospiti e al pubblico prodotti ittici derivanti dall'attività dei soggetti di cui al comma 1;

          f) organizzare attività informative, ricreative e culturali sui prodotti ittici, valorizzando le specialità gastronomiche locali a base di pesce.

Art. 3.
(Disposizioni amministrative
per l'attività di ittiturismo).

      1. Le regioni, con propri provvedimenti, dettano criteri, limiti e obblighi amministrativi per l'esercizio dell'attività di ittiturismo e istituiscono l'elenco regionale dei soggetti abilitati al suo svolgimento.
      2. L'iscrizione all'elenco regionale è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 4.
      3. L'iscrizione all'elenco regionale è negata, a meno che non abbiano ottenuto la riabilitazione, a coloro che:

          a) hanno riportato nel triennio precedente alla richiesta di iscrizione, con

 

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sentenza passata in giudicato, condanna per reati contro la persona o contro il patrimonio;

          b) sono sottoposti a misure di prevenzione ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, e successive modificazioni, o sono stati dichiarati delinquenti abituali.

      4. Per l'accertamento delle condizioni di cui al comma 3 si applicano l'articolo 606 del codice di procedura penale e l'articolo 43 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.
      5. Nelle more dell'entrata in vigore dei provvedimenti regionali che regolano la materia di cui al comma 1, gli interessati possono richiedere alla regione ove ha sede l'immobile un certificato provvisorio di idoneità ai fini del rilascio dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 4.

Art. 4.
(Autorizzazione comunale).

      1. I soggetti che intendono svolgere attività ittituristiche presentano al comune ove ha sede l'immobile apposita domanda contenente la descrizione dettagliata dell'attività proposta, con l'indicazione degli edifici e delle aree da adibire a uso ittituristico, della capacità ricettiva e delle tariffe massime che intendono applicare nell'anno in corso.
      2. Nelle more dell'entrata in vigore delle specifiche norme regionali in materia, la domanda di cui al comma 1 deve essere corredata da:

          a) copia di attestato, anche provvisorio, dell'iscrizione all'elenco regionale di cui all'articolo 3;

          b) copia del libretto sanitario rilasciato alla persona o alle persone che esercitano l'attività;

          c) parere favorevole dell'autorità sanitaria competente relativo ai locali da adibire all'attività;

 

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          d) copia della concessione edilizia, nel caso in cui gli interventi previsti debbano essere effettuati prima dell'inizio dell'attività. In tale caso il parere di cui alla lettera c) non è richiesto ed è surrogato dalla dichiarazione di agibilità che è rilasciata successivamente e che deve essere trasmessa al comune prima dell'inizio dell'attività.

Art. 5.
(Concessione dell'autorizzazione).

      1. Il sindaco del comune competente decide sulla domanda di cui all'articolo 4 entro sessanta giorni dalla data della sua presentazione. Decorso tale termine senza pronuncia, la domanda si intende accolta.
      2. Il sindaco, entro sette giorni dall'accoglimento della domanda o della scadenza del termine senza pronuncia di cui al comma 1, rilascia l'autorizzazione. In caso di mancato rilascio entro il termine prescritto, tiene luogo del provvedimento di autorizzazione la copia della domanda contenente la data di ricevimento da parte dell'amministrazione comunale.
      3. Il provvedimento che respinge la domanda è comunicato all'interessato entro sette giorni dall'adozione dello stesso.
      4. L'autorizzazione comunale è sostitutiva di ogni altro provvedimento amministrativo.
      5. Al provvedimento di autorizzazione si applicano i commi quarto e quinto dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Non si applicano le disposizioni di cui alla legge 16 giugno 1939, n. 1111, e successive modificazioni.

Art. 6.
(Revoca e sospensione dell'autorizzazione).

      1. L'autorizzazione è sospesa dal comune con provvedimento motivato, per un periodo massimo di quindici giorni, nel caso di accertate violazioni agli obblighi di cui all'articolo 7.

 

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      2. L'autorizzazione è revocata dal comune con provvedimento motivato, quando si accerta che l'interessato:

          a) non ha intrapreso l'attività entro un anno dalla data di autorizzazione, ovvero ha sospeso l'attività da almeno un anno, sempre che l'interessato non abbia tempestivamente comunicato al comune il ritardo e la sospensione indicando motivi obiettivamente verificabili;

          b) è stato cancellato dall'elenco regionale di cui all'articolo 3 per perdita dei requisiti di cui al medesimo articolo e all'articolo 2;

          c) ha subìto nel corso dell'anno tre provvedimenti di sospensione.

      3. La contestazione dei motivi della revoca deve essere comunicata all'interessato, il quale nel termine di trenta giorni può rispondere e controdedurre. Il comune delibera in via definitiva sulla revoca entro i successivi trenta giorni.

Art. 7.
(Obblighi).

      1. Gli operatori autorizzati allo svolgimento di attività ittituristiche hanno i seguenti obblighi:

          a) esporre al pubblico l'autorizzazione comunale o il documento equipollente di cui all'articolo 5, comma 2;

          b) rispettare i limiti e le modalità indicati nell'autorizzazione;

          c) trasmettere al comune entro il 31 marzo di ogni anno, per i dodici mesi successivi, una dichiarazione contenente le tariffe massime che si impegnano a praticare, eventualmente articolate a seconda dei periodi in cui viene svolta l'attività. In caso di mancata trasmissione si intendono confermate le tariffe dell'anno precedente;

          d) rispettare le tariffe massime previste nel comune in cui si svolge l'attività;

 

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          e) osservare le disposizioni stabilite dall'articolo 109 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni.

Art. 8.
(Contributi per l'ittiturismo).

      1. A favore degli operatori abilitati all'esercizio delle attività ittituristiche e iscritti all'elenco regionale di cui all'articolo 3 possono essere concessi contributi finanziari, compatibilmente con le normative comunitarie in materia di aiuti di Stato, per i seguenti interventi:

          a) restauro, adattamento e allestimento dei locali o degli edifici di cui all'articolo 2, destinati alle attività di ittiturismo, e delle relative aree di pertinenza;

          b) costruzione di piazzole e delle relative strutture idriche e sanitarie per il campeggio;

          c) restauro, ricostruzione e allestimento per la preparazione e la consumazione dei pasti nonché per la vendita di prodotti ittici;

          d) allestimento di attrezzature ricreative per il tempo libero.

      2. Per gli interventi di cui al comma 1 è previsto un contributo in conto capitale nei seguenti limiti massimi:

          a) fino al 50 per cento della spesa ammessa per i progetti considerati prioritari ai sensi del comma 3, con il limite massimo di 50.000 euro per ogni operatore;

          b) fino al 25 per cento della spesa ammessa per i progetti non compresi alla lettera a), con il limite massimo di 25.000 euro per ogni operatore.

      3. Sono considerati prioritari i progetti presentati dai soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, che esercitano la pesca locale o l'attività di acquacoltura estensiva e che:

          a) sono abilitati all'esercizio del pescaturismo;

 

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          b) utilizzano per l'attività ittituristica in prevalenza manodopera di età inferiore ai quaranta anni;

          c) si impegnano a somministrare agli ospiti in prevalenza prodotti gastronomici a base di specie normalmente poco note, massive e di pesce azzurro, anche acquistate presso altri pescatori professionisti del luogo, e a fare conoscere le specialità gastronomiche tipiche locali.

Art. 9.
(Condizioni per il mantenimento
dei contributi).

      1. I beneficiari dei contributi di cui all'articolo 8 devono impegnarsi a non mutare la destinazione delle opere e delle attrezzature destinate all'esercizio delle attività di ittiturismo per un periodo di dieci anni a decorrere dalla data di concessione del finanziamento.
      2. Si procede alla revoca e al recupero dei contributi erogati quando:

          a) l'iniziativa non è stata portata a termine nel periodo indicato nell'atto di concessione del finanziamento o l'attività di ittiturismo non è stata iniziata entro centottanta giorni dalla data di chiusura dei lavori senza giustificato motivo;

          b) i locali ristrutturati sono stati utilizzati per fini diversi da quelli previsti nel progetto ammesso al finanziamento prima che sia trascorso il periodo minimo previsto al comma 1;

          c) i fabbricati, o parte di essi, oggetto del contributo, sono stati alienati.


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