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PDL 6326

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6326



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SERENA

Istituzione del Ministero per il turismo

Presentata il 7 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Come noto l'economia del nostro Paese si basa in larga parte su turismo e su agricoltura. Ciò non ha impedito che proprio questi settori siano stati penalizzati negli ultimi anni da scelte politiche quantomeno azzardate.
      In Italia il settore turistico costituisce una delle risorse trainanti della nostra economia. Gli alberghi italiani sono i primi in Europa e i terzi nel mondo per numero di camere. E per i pernottamenti alberghieri annuali l'Italia è prima in Europa, seguita da Spagna, Germania e Francia. Il fatturato annuo è di circa 30 milioni di euro tra diretto e indotto. Vi lavorano circa un milione di persone. Inoltre, il comparto alberghiero costituisce la vera struttura portante del ben più vasto settore turistico che in Italia rappresenta il 12 per cento del prodotto interno lordo, dà lavoro a più di due milioni di persone ed introita dall'estero quasi 30 miliardi di euro l'anno.
      È poi doveroso considerare il turismo non solamente sotto il profilo economico e produttivo, ma anche per quanto attiene la tutela dei beni storici, culturali, architettonici e ambientali del nostro Paese: chiese, edifici storici, borghi medievali, centri storici, città sotto tutela dell'UNESCO, paesaggi, località turistiche e di montagna.
      In tale senso si muove la presente proposta di legge: con l'intento di conciliare le esigenze del mondo produttivo con quelle legate alla tutela del patrimonio storico e culturale.
      In Italia il Ministero del turismo e dello spettacolo, originariamente istituito con la legge 31 luglio 1959, n. 617, è stato poi soppresso (aprile 1993) a seguito di referendum abrogativo. In seguito a questa abrogazione, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 12 marzo 1994, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 75 del 31 marzo 1994, è stato
 

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istituito il Dipartimento del turismo presso la Presidenza del Consiglio dei ministri e, successivamente alla riforma dell'organizzazione del Governo varata con il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, le competenze in materia di turismo sono state trasferite al Ministero delle attività produttive, nell'ambito del quale è stata istituita un'apposita Direzione generale.
      Un'impostazione che ricalca quella in essere, a diverso titolo, in alcuni Paesi dell'Unione europea, come Belgio, Danimarca, Lituania, Bulgaria, Olanda, Finlandia e contrariamente a quanto accade invece in altri Paesi dell'Unione europea (Francia, Portogallo, Gran Bretagna, Lussemburgo, Svezia, Cipro, Ungheria) dove le competenze in materia di turismo sono attribuite a un apposito Ministero.
      Nel presente progetto di legge il Ministero per il turismo avrà competenza, in perfetto accordo con le regioni, in materia di indirizzo delle politiche turistiche, di valorizzazione del sistema turistico, di partecipazione alle attività delle organizzazioni internazionali, di sviluppo delle attività finalizzate alla promozione dell'immagine dell'Italia e delle sue realtà regionali all'estero.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al comma 1 dell'articolo 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, è aggiunto il seguente numero:

      «14-bis) Ministero per il turismo».

Art. 2.

      1. Al titolo IV del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, dopo l'articolo 54, è aggiunto il seguente capo:

«Capo XII-bis.
MINISTERO PER IL TURISMO

      Art. 54-bis. - (Istituzione del Ministero e attribuzioni). - 1. È istituito il Ministero per il turismo.
      2. Al Ministero sono attribuite le funzioni spettanti in materia di turismo nazionale e internazionale, di rapporti con l'Unione europea e di controllo sugli enti turistici nazionali.

      Art. 54-ter. - (Aree funzionali). - 1. Il Ministero svolge le sue funzioni nelle seguenti aree:

          a) elaborazione e definizione, in accordo con le regioni, degli indirizzi turistici ai fini della valorizzazione e dello sviluppo del sistema turistico nazionale;

          b) partecipazione alle attività delle organizzazioni europee e internazionali finalizzate all'attuazione delle politiche comunitarie e degli accordi internazionali in materia turistica;

          c) promozione di attività destinate allo sviluppo della cultura e del mercato italiano all'estero;

 

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          d) definizione delle iniziative di incentivazione nel settore turistico, in collegamento con il Ministero delle attività produttive;

          e) studi e ricerche finalizzati allo sviluppo del sistema turistico con particolare attenzione alla promozione del turismo nelle aree depresse e nei riguardi di persone disabili, qualunque sia il grado e il tipo di disabilità.

      Art. 54-quater. - (Ordinamento). - 1. Il Ministero si articola in direzioni generali corrispondenti alle aree funzionali previste dall'articolo 54-ter».

Art. 3.

      1. Al decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 3 dell'articolo 27, le parole: «del Dipartimento del turismo istituito presso la Presidenza del Consiglio dei ministri,» sono soppresse;

          b) all'articolo 28:

              1) alla lettera a) del comma 1, le parole: «promozione delle iniziative nazionali e internazionali in materia di turismo;» sono soppresse;

              2) alla lettera b) del comma 1, le parole: «lo sviluppo e valorizzazione del sistema turistico per la promozione unitaria dell'immagine dell'Italia all'estero;» sono soppresse;

              3) alla lettera c) del comma 1, le parole: «attività di tutela dei consumatori nel settore turistico a livello nazionale;» sono soppresse;

              4) al comma 2, le parole: «ricerche, raccolta ed elaborazione di dati e rilevazioni economiche riguardanti il sistema turistico;» sono soppresse.

      2. In attuazione di quanto previsto dalla presente legge, la Direzione generale per il turismo del Ministero delle attività

 

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produttive è soppressa. Con decreto del Presidente della Repubblica sono apportate le necessarie modifiche all'ordinamento del Ministero delle attività produttive in conformità alle attribuzioni già spettanti allo stesso Ministero e trasferite al Ministero per il turismo.


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