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PDL 5730

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5730



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MAZZUCA

Istituzione dell'Osservatorio dei musei scientifici italiani

Presentata il 17 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - In Italia esistono poco meno di 1.000 musei scientifici, allocati nelle città, nelle sedi universitarie, nelle sedi degli enti locali e in ulteriori ambiti.
      È un patrimonio che va valorizzato, anche per la consistenza dei contenuti di molti di questi musei. A tal fine la presente proposta di legge istituisce l'Osservatorio dei musei scientifici italiani, per conseguire la piena valorizzazione delle risorse museali disponibili, per estenderne il numero e aumentarne la consistenza culturale. Ma soprattutto a beneficio di un pubblico che deve essere implementato, sia in Italia che all'estero.
      L'Osservatorio ha tra le sue principali finalità quella di incrementare l'attenzione dei giovani verso la ricerca e la scienza, al fine di orientarne in tale senso gli studi, con ciò cercando di sostenere il profondo cambiamento rispetto a quanto oggi avviene fra i nostri studenti, sempre meno interessati agli studi scientifici. I compiti dell'Osservatorio prevedono la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti; la raccolta dei profili dei musei; la pubblicazione del conseguente catalogo e la sua trasmissione a entrambi i rami del Parlamento nazionale e al Parlamento europeo nonché alle scuole di ogni ordine e grado; la raccolta dei programmi e delle relazioni di attività dei musei stessi, nonché l'annotazione di tutti i dati concernenti i musei scientifici e, infine, la pianificazione della formazione delle risorse umane da destinare alla informazione e alla divulgazione connesse con la gestione dei musei (articolo 3).
 

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L'Osservatorio è dotato di un consiglio scientifico (articolo 4) cui sono demandate una serie di funzioni.
      Esso elabora progetti scientifici speciali (articolo 5) la cui prima attuazione è disciplinata dall'articolo 6. L'articolo 7 tratta del rendiconto delle risorse finanziarie, mentre l'articolo 8 prevede una conferenza di servizi annuale che coinvolge l'amministrazione dei musei.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Osservatorio dei musei scientifici italiani).

      1. Sotto la responsabilità della Presidenza del Consiglio dei ministri è istituito l'Osservatorio dei musei scientifici italiani con lo scopo di coordinarne le attività e le funzioni per ottenere la piena valorizzazione delle risorse museali disponibili, a beneficio del pubblico, sia nazionale che estero, e di estenderne il numero e la consistenza culturale.

Art. 2.
(Presidenza dell'osservatorio).

      1. La presidenza onoraria dell'Osservatorio è affidata a un senatore a vita, nominato dal Presidente della Repubblica.
      2. La presidenza effettiva è attribuita a un Vice Ministro nominato dal Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Art. 3.
(Compiti dell'Osservatorio).

      1. L'Osservatorio è dotato di personalità giuridica e con apposito provvedimento del Presidente del Consiglio dei ministri è prevista l'attribuzione ad esso della qualifica di fondazione, ai sensi delle disposizioni vigenti in materia.
      2. I compiti dell'Osservatorio riguardano:

          a) la ricognizione e la successiva catalogazione dei musei scientifici esistenti, da completare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente

 

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legge, in relazione ai settori culturali di competenza, alla quantità di visitatori in un anno, distinguendo i numeri afferenti alle scolaresche di ogni ordine e grado;

          b) la raccolta dei profili dei musei di cui alla lettera a), avendo cura di acquisire le presentazioni degli stessi in formato sia elettronico sia cartaceo;

          c) la pubblicazione del catalogo, che assume i connotati di certificazione pubblica di inquadramento e di esistenza del museo interessato;

          d) la trasmissione del catalogo al Parlamento e al Parlamento europeo, nonché alle scuole di ogni ordine e grado e alle amministrazioni provinciali responsabili della gestione logistica degli edifici e della formazione delle risorse umane dedicate;

          e) la raccolta, con periodicità annuale, dei programmi e delle relazioni delle attività, elaborati e svolte dai musei;

          f) l'annotazione, nelle relazioni di cui alla lettera e), di tutti i dati concernenti la frequentazione dei musei stessi, il bilancio delle iniziative culturali adottate, le copie delle pubblicazioni distribuite al pubblico, l'elenco dei collaboratori che hanno cooperato, a titolo gratuito e volontariamente, alla gestione dei musei;

          g) la pianificazione della formazione delle risorse umane da destinare alla informazione e alla divulgazione connesse alla gestione dei musei.

Art. 4.
(Consiglio scientifico).

      1. L'Osservatorio è dotato di un consiglio scientifico che ne indirizza e ne controlla l'attività, in particolare sotto il profilo culturale e scientifico.
      2. Al consiglio scientifico sono demandati, altresì, compiti di promozione della divulgazione culturale, della informazione

 

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e della comunicazione, anche attraverso la messa in opera di strumenti multimediali, nonché di cura delle relazioni istituzionali con gli enti consimili e con il sistema dei distretti scientifici e tecnologici operante in Italia.
      3. Il consiglio scientifico è composto dai presidenti delle associazioni di settore e della Conferenza dei rettori delle università italiane. Esso è presieduto dal presidente dell'Osservatorio e si avvale del supporto di una segreteria tecnica, costituita da personale esperto prioritariamente dipendente dalle direzioni dei musei stessi.
      4. Al consiglio scientifico sono altresì demandate le funzioni riguardanti:

          a) le inclusioni e le cancellazioni dei musei dal catalogo di cui all'articolo 3;

          b) l'ideazione e la gestione di eventuali collane editoriali di valorizzazione, di ordine sia nazionale che europeo;

          c) l'approvazione di accordi di programma con istituzioni, enti, amministrazioni dello Stato, regioni ed enti locali, per la realizzazione di iniziative di valorizzazione e di divulgazione, nonché di gestione dei musei;

          d) la promozione e l'approvazione di programmi di formazione di risorse umane, proposte negli ambiti museali riferite alle risorse finanziarie disponibili per i medesimi scopi.

Art. 5.
(Progetti scientifici speciali).

      1. Allo scopo di incrementare il valore dei musei e incentivare i giovani a impegnarsi nella ricerca e negli studi, il consiglio scientifico provvede alla elaborazione periodica di progetti scientifici speciali, avvalendosi della collaborazione dei direttori dei musei.

 

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      2. I progetti di cui al comma 1 sono ordinati con riferimento alle finalità scientifiche, tecnologiche, culturali e di formazione che il consiglio scientifico stabilisce entro il primo trimestre di ciascun anno.
      3. Per ciascun progetto scientifico speciale è redatta, dai proponenti, una relazione che ne motiva gli scopi e ne descrive le caratteristiche.

Art. 6.
(Prima attuazione dei
progetti scientifici speciali).

      1. Per la prima attuazione del ciclo dei progetti scientifici speciali è istituito un apposito fondo di sostegno, la cui dotazione iniziale è di 2 milioni di euro, destinato ai seguenti progetti, dei quali si riconoscono il valore innovativo e l'utilità pubblica:

          a) programma di studi sulla variabilità del sole;

          b) programma di studi per la scoperta degli asteroidi;

          c) programma di gestione delle linee guida per la adroterapia;

          d) programma di studi sul computer APENEXT.

Art. 7.
(Rendiconto delle risorse finanziarie).

      1. Con periodicità annuale, in relazione all'approvazione della legge finanziaria dello Stato e dei bilanci delle regioni, il consiglio scientifico redige il rendiconto delle risorse finanziarie disponibili e provvede all'eventuale richiesta di finanziamenti aggiuntivi.

 

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Art. 8.
(Conferenza di servizi).

      1. Il rendiconto delle risorse finanziarie disponibili e l'eventuale richiesta di finanziamenti aggiuntivi sono presentati e discussi nella conferenza annuale di servizi convocata dal consiglio scientifico e aperta alla partecipazione delle amministrazioni titolari dei musei.


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