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PDL 6345

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6345



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato FIORI

Istituzione del ruolo direttivo speciale ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco

Presentata il 9 febbraio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge ci si prefigge di correggere, senza alcun incremento di spesa, una rilevante anomalia negli inquadramenti previsti dal nuovo ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005, secondo un principio di equità e rispetto dei criteri di inquadramento previsti per gli altri Corpi dello Stato. Trattasi dell'istituzione del ruolo direttivo speciale per i circa 550 funzionari (ex ufficiali) diplomati, come, peraltro, specificamente indicato da entrambe le Commissioni parlamentari per gli affari costituzionali, nell'esame del citato decreto legislativo (vedi pareri I Commissione permanente della Camera dei deputati - resoconto di giovedì 15 settembre 2005; I Commissione permanente del Senato della Repubblica - resoconto sommario su atto del Governo n. 526 - Schema di decreto legislativo concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco).
      Il comma 1 dell'articolo 1 della presente proposta di legge istituisce il ruolo direttivo speciale ad esaurimento, riservato al personale diplomato già appartenente alla carriera degli ex ufficiali del ruolo tecnico antincendi.
      Tale ruolo accorpava il personale in possesso di diploma di laurea in ingegneria o in architettura (gli attuali direttivi ordinari) con il personale in possesso del diploma di geometra o di perito industriale. Questi ultimi, dopo varie ridefinizioni, erano stati collocati nei profili professionali dei collaboratori tecnici antincendi; una denominazione senz'altro riduttiva che già mal si addiceva al ruolo di funzionari da essi svolto, in quanto il loro mansionario (vedi regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1990, n. 335) li definiva «diretti
 

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collaboratori dei dirigenti, addetti alla direzione e coordinamento delle attività istituzionali del Corpo, con sfera di autonomia totale e piena responsabilità degli atti compiuti»: «responsabili di attività a rilevanza esterna» (contratto collettivo nazionale di lavoro 1998/2001).
      Il recente ordinamento del personale di cui al decreto legislativo n. 217 del 2005 ha ridotto e dequalificato, impropriamente, le loro attribuzioni, inquadrandoli nel ruolo di «ispettori e sostituti direttori»: di fatto un ruolo di «sottufficiali» (ancorché avanzati), allineato con quello degli altri Corpi dello Stato: marescialli dei carabinieri, della guardia di finanza, ispettori di polizia, eccetera, che poco o nulla hanno a che vedere con le competenze espresse e con le responsabilità assunte in oltre 60 anni di storia del Corpo nazionale dei vigili del fuoco dai funzionari operativi diplomati.
      Inoltre, con il transito dei diplomati nel ruolo degli ispettori, l'organico dei funzionari si è ridotto a circa 580 unità (i soli laureati): un rapporto assolutamente squilibrato in relazione ai 35.000 uomini di organico del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, in controtendenza rispetto agli altri Corpi dello Stato.
      Il comma 2 delinea funzioni sostanzialmente omogenee con quelle del personale direttivo ordinario, con esclusione delle funzioni vicarie, di reggenza e di provvisoria sostituzione del dirigente, riservate ai direttori-vicedirigenti del ruolo ordinario.
      Sono riconfermate le attribuzioni di polizia giudiziaria già possedute dai funzionari operativi diplomati.
      Il comma 3 esclude l'accesso alla dirigenza e prevede che il procedimento negoziale nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione del Corpo nazionale dei vigili del fuoco sia, per il personale del ruolo direttivo speciale, il medesimo del personale direttivo ordinario, fermo restando - in sede di prima attuazione - il trattamento economico per i neo inquadrati. Si rileva, peraltro, che il trattamento economico degli ex funzionari operativi diplomati è già sostanzialmente identico a quello previsto per i direttivi ordinari.
      Il comma 4 precisa che la traslazione di tale personale nel ruolo direttivo speciale non comporterà alcun incremento di organici o di impegno finanziario per l'Amministrazione dei vigili del fuoco.
      Il provvedimento non comporta quindi alcun onere finanziario e consentirà di superare una grave lacuna creatasi con il recente riordino di carriera del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, che oltre alla demotivazione degli interessati, sta determinando - come prevedibile - concrete difficoltà applicative nello svolgimento dei servizi istituzionali del Corpo.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. È istituito il ruolo direttivo speciale ad esaurimento del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, riservato al personale già appartenente ai profili professionali di assistente tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi, collaboratore tecnico antincendi esperto e collaboratore tecnico antincendi capo, attualmente inquadrato nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi. Il predetto personale viene, rispettivamente, inquadrato nelle seguenti qualifiche:

          a) vice direttore aggiunto del ruolo direttivo speciale;

          b) vice direttore del ruolo direttivo speciale;

          c) direttore del ruolo direttivo speciale;

          d) direttore coordinatore del ruolo direttivo speciale.

      2. Il personale appartenente al ruolo direttivo speciale ad esaurimento esercita le medesime funzioni demandate al personale del ruolo dei direttivi, con esclusione di funzioni vicarie, di provvisoria sostituzione del dirigente e di reggenza, specificamente attribuite ai direttori-vicedirigenti del ruolo ordinario. Gli appartenenti al ruolo direttivo speciale ad esaurimento rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, limitatamente all'esercizio delle funzioni previste per tale ruolo.
      3. Al personale del ruolo direttivo speciale ad esaurimento si applicano gli articoli 80, 81, 82, 83 e 84 del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217. Al medesimo personale non si applica l'articolo 45 del citato decreto legislativo n. 217

 

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del 2005, concernente l'accesso alla qualifica di primo dirigente, riservato al solo personale del ruolo dei direttivi. In sede di prima attuazione della presente legge, il trattamento economico del personale inquadrato nel ruolo direttivo speciale ad esaurimento resta invariato rispetto a quello previsto per le rispettive qualifiche di provenienza.
      4. In relazione agli inquadramenti di cui al presente articolo, è reso indisponibile un numero finanziariamente equivalente di posti nel ruolo degli ispettori e dei sostituti direttori antincendi del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. Tale indisponibilità di posti è aggiornata al 31 dicembre di ogni anno in base alla consistenza degli organici del ruolo direttivo speciale ad esaurimento.


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