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PDL 5729

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5729



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MARRAS

Istituzione della «Giornata nazionale delle comunità
di bonifica e delle città di fondazione»

Presentata il 17 marzo 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema delle bonifiche si pose fin dall'antichità per le popolazioni stanziate lungo corsi d'acqua e presso aree palustri. Le civiltà antiche hanno mirabilmente sviluppato i propri insediamenti, la culla della loro cultura, in stretto contatto con le risorse idriche più facilmente utilizzabili.
      La natura però ha obbligato l'uomo a rispettare il millenario defluire delle acque e perciò, solo con la sperimentazione di sempre più moderne e compatibili tecniche di regolazione idrica, sono state rese possibili la residenza stabile di comunità organizzate e la conservazione durevole di terre rese fertili a prezzo di una dura e indomita fatica. È questo ciò che più brevemente si definisce «bonifica», quell'ampio processo tecnico che ha consentito, anche in anni a noi più vicini, di liberare centinaia, migliaia di ettari dalle piene che fornivano habitat ideale per l'anofele, trasformando lande insalubri in siti definitivamente produttivi e abitabili. La storia dell'agricoltura, la storia della bonifica è quindi parte essenziale della nostra storia nazionale. La pianura padana, quella pontina, la Maremma, il Fucino, il Campidano di Oristano - dove oggi sorge Arborea, capitale regionale dell'agrozootecnia e comune istituito con la legge dello Stato 30 dicembre 1930, n. 1869 - hanno conosciuto e ancora oggi recano il segno opportuno di questa opera infaticabile, assecondata dal legislatore con molteplici finalità, non ultima quella dell'eradicazione del flagello malarigeno, anello essenziale della modernizzazione dell'Italia e del processo di unificazione sociale ed economica della Nazione. Spesso l'azione di bonifica ha coinciso con la nascita di nuovi insediamenti e proprio in Sardegna, a partire dalla fine degli anni dieci del secolo scorso, prese avvio una delle più efficaci realizzazioni capaci di condensare finalità tecniche e sociali, esigenze
 

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occupazionali e sanitarie. In quello scenario si evidenziò l'eccellente valore di ingegneri, agronomi e architetti capaci di marcare con intelligenza e creatività lande desolate e inospitali. Oggi, va detto, la visione ecologista più moderna non consentirebbe o comunque biasimerebbe l'adozione di talune soluzioni ma fu certo grazie alla sinergia tra quelle professionalità che si poterono realizzare opere di altissima valenza: canali e laghi artificiali, idrovore e acquedotti, colmate e appoderamenti, imprese agricole e fattorie, infine città di nuova fondazione.
      Tutto ciò accompagnò e perfezionò la trasformazione di pianure e di comprensori inabitati perché malsani, improduttivi perché esposti al riottoso avvicendamento tra le stagioni piovose e quelle secche. I bonificatori ebbero quindi grande merito ed è opportuno che lo Stato riconosca ufficialmente il risultato fecondo di codeste fatiche celebrandone la memoria perché ciò è fatto essenziale per la valorizzazione di così importanti identità, ancora più se si considera che nelle terre di bonifica e di nuova urbanizzazione trovarono posto migliaia di uomini e di donne, centinaia di nuclei familiari immigrati da regioni distanti dai nuovi poderi che, vivificati dalla bonifica, hanno poi assunto una dimensione aziendale produttiva di valore nazionale o addirittura europeo. La fatica di una folta generazione di bonificatori, assistita da migliaia di lavoratori a giornata, ha reso possibile la realizzazione di una rivoluzione agrotecnica enorme, inimmaginabile solo pochi anni prima. E per questo è opportuno che l'intera comunità nazionale celebri quanti hanno speso la propria esistenza e la propria intelligente competenza nella realizzazione di siffatto miracolo agrario e idraulico, architettonico e sociale. Gli eredi di questi uomini hanno messo stabili radici nelle regioni di adozione dei propri nonni, dei propri genitori, esplicitando esemplarmente l'unione tra le genti d'Italia del nord e del sud, del nord est e delle isole. E appunto alla luce di questi valori identitari e storici, con la presente proposta di legge si intende istituire la «Giornata nazionale delle comunità di bonifica e delle città di fondazione» al fine di immortalare nel tempo il ricordo del lavoro e dell'impegno di questi uomini e di queste donne, laboriosamente capaci, i quali sono riusciti a domare una natura avversa trasformandola in terreni fertili. La data scelta è il 21 marzo, sotto l'auspicio perciò di San Benedetto da Norcia, protettore dei bonificatori e soprattutto fondatore dell'ordine monastico che fu modello esemplare di organizzazione del lavoro rurale e dell'opera di bonifica in vaste regioni, altrimenti desolate e sterili, infine rese fertili dal lavoro dei contadini e grazie all'introduzione di più moderne tecniche di appoderamento e di governo delle acque.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Per ricordare il lavoro e l'impegno profuso dagli uomini e dalle donne che con opera pratica e di ingegno hanno contribuito alla realizzazione della bonifica rurale, intesa nella più ampia accezione sociale, economica, geografica e urbanistica, è istituita la «Giornata nazionale delle comunità di bonifica e delle città di fondazione», di seguito denominata «Giornata nazionale».

Art. 2.

      1. La Giornata nazionale si celebra annualmente il 21 marzo, data in cui la tradizione ricorda San Benedetto, fondatore dell'Ordine benedettino e protettore dei bonificatori.
      2. Ai fini della celebrazione di cui al comma 1, gli enti locali assumono ogni utile iniziativa volta a sensibilizzare la popolazione sui temi legati alle opere della bonifica e alla difesa dei valori rurali.

Art. 3.

      1. Ai fini della presente legge, è istituito l'Albo nazionale delle comunità di bonifica e delle città di fondazione. L'Albo, le manifestazioni legate all'attività del medesimo nonché gli eventi connessi con la celebrazione annuale della Giornata nazionale sono contrassegnati da un apposito logo.
      2. Sono iscritti all'Albo di cui al comma 1 i comuni città di fondazione o comunque quelli entro i cui confini risulta rintracciabile e storicamente documentata e verificabile la realizzazione di significative opere di bonifica, intesa nella più ampia accezione sociale, economica, geografica e

 

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urbanistica. L'adesione all'Albo, le iniziative e le finalità di tale forma associativa sono disciplinate con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, di concerto con i Ministri delle attività produttive, del lavoro e delle politiche sociali e per gli affari regionali.
      3. Nello spirito e per le finalità previste dalla presente legge, lo Stato promuove sul territorio nazionale iniziative didattiche e divulgative, di ricerca, di studio, seminariali ed espositive sulla storia della bonifica in Italia; valorizza la cultura e la storia della bonifica; supporta la conservazione del patrimonio documentario, materiale e immateriale, esistente; promuove iniziative volte a favorire la conoscenza del patrimonio conservato e incoraggia la messa in rete dello stesso, tra enti e istituzioni pubblici e privati italiani ed esteri.

Art. 4.

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 2, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2005, 2006 e 2007, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2005-2007, nell'ambito dell'unità previsionale di base di conto capitale «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2005, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero per i beni e le attività culturali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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