Frontespizio Relazione Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 1808

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1808



 

Pag. 1

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COSTA

Norme in materia di estinzione dei crediti inesigibili e di onerosa esazione, ai fini della definitiva liquidazione degli enti dichiarati disciolti

Presentata il 19 ottobre 2001


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - Con la presente proposta di legge si intende porre fine alla liquidazione degli enti disciolti che si protrae ormai da diversi decenni con pochi risultati ed ingenti spese.
      Tale fine si può raggiungere concedendo ai dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria la possibilità di dichiarare estinti tutti quei crediti di onerosa esazione o assolutamente inesigibili che obiettivamente risultano di difficile, se non impossibile adempimento.
      Con il comma 1 dell'articolo 1 si intendono superare le molteplici e talvolta insuperabili difficoltà di acquisizione di documentazione probatoria, dovute alla vetustà dell'insorgenza del credito, alla morte od impossibilità di rintracciare il debitore, alla insolvibilità dello stesso, eccetera.
      Con il comma 2 si vuole ampliare il concetto di «crediti» da trasferire da un ente ad un altro, facendo riferimento al termine più generico di «rapporti di credito».
      Con il comma 3 si intende salvaguardare l'esigenza di celerità con cui si deve procedere alle operazioni di liquidazione, celerità che il legislatore ha voluto ribadire prevedendo per l'Ispettorato generale per gli affari e per la gestione del patrimonio degli enti disciolti, (IGED), istituito presso l'allora Ministero del tesoro, all'articolo 1, comma 40, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, che, ai fini dell'accelerazione delle operazioni di liquidazione degli enti soppressi affidati al medesimo Ispettorato generale, la cui denominazione è stata cambiata in «Ispettorato generale per la liquidazione degli enti disciolti» (regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 aprile 1998, n. 154), lo stesso possa, tra l'altro, determinare il prezzo e la procedura di alienazione dei
 

Pag. 2

beni patrimoniali degli enti, anche in deroga alle norme sull'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato e sull'alienazione dei beni dello Stato.
      Le disposizione recate dall'articolo 1, comma 2, lettera d), della legge n. 560 del 1993, che si intendono abrogare, si pongono in contrasto con la ricordata esigenza di celerità della liquidazione.
      Infatti, il comma 7 del citato articolo prevede che gli assegnatari aventi titolo all'acquisto, qualora ultrasessantenni, portatori di handicap o possessori di redditi inferiori ai limiti fissati dal CIPE, possano rifiutare l'acquisto e rimanere assegnatari dell'alloggio, che non potrà, comunque, essere alienato a terzi.
      Da tale norma, scaturisce, al verificarsi delle circostanze ivi indicate, un divieto di alienazione a terzi, con la conseguenza che l'Ispettorato dovrebbe continuare, sine die, nella gestione degli alloggi con aggravi di spesa per la liquidazione e senza poter pervenire al relativo realizzo.
      Tale divieto, volto a tutelare le categorie di assegnatari più deboli, non crea, in effetti, alcun problema per le amministrazioni pubbliche destinatarie in via principale della normativa contenuta nella legge n. 560 del 1993, mentre per l'Ispettorato, il divieto di cui trattasi viene a costituire un impedimento alla chiusura della liquidazione degli enti disciolti e quindi alla realizzazione del fine istituzionale dell'Ispettorato generale stesso.
      Inoltre il comma 9 del medesimo articolo 1 prevedeva che gli assegnatari che non si trovassero nelle condizioni di cui al comma 7, sopra indicato, potevano presentare domanda di acquisto dell'alloggio entro due anni dalla data di entrata in vigore della legge, il che ha comportato per l'Ispettorato generale un ulteriore ritardo nelle operazioni di dismissione del patrimonio immobiliare degli enti disciolti. Tra l'altro, trascorsi i due anni gli alloggi possono essere venduti solo a determinati soggetti in possesso di particolari requisiti, con priorità all'acquisto da parte di società cooperative edilizie iscritte all'albo nazionale e con l'obbligo delle stesse di concedere gli alloggi in locazione a canone convenzionato per un periodo non inferiore a otto anni.
      Anche tale norma, nel procrastinare l'alienazione degli immobili e nel circoscrivere l'ambito dei possibili terzi acquirenti, con conseguenti oneri aggiuntivi per la gestione liquidatoria e maggiori difficoltà per la vendita, si pone in contrasto con l'esigenza di celerità con la quale si deve procedere nelle operazioni di liquidazione degli enti disciolti.
      Infine, con l'esigenza di celerità insita nell'attività liquidatoria, si pone in contrasto, altresì, il comma 12, lettera b), che, riguardo alle modalità di pagamento del prezzo di vendita, prevede la possibilità di dilazionare la parte eccedente il 30 per cento del prezzo stesso fino a quindici anni.
 

Pag. 3


torna su
PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 9, primo comma, della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: «I crediti di difficile ed onerosa esazione o assolutamente inesigibili, anche per la mancanza della necessaria documentazione probatoria, possono essere dichiarati estinti. All'annullamento di tali crediti devono provvedere i dirigenti preposti ai competenti settori di attività liquidatoria».
      2. All'articolo 13-bis della legge 4 dicembre 1956, n. 1404, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al primo comma, la parola: «crediti» è sostituita dalle seguenti: «rapporti di credito»;

          b) al secondo comma, la parola: «credito» è sostituita dalla seguente: «rapporto di credito».

      3. La lettera d) del comma 2 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 1993, n. 560, è abrogata.


Frontespizio Relazione Progetto di Legge
torna su