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PDL 727

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 727



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato SINISCALCHI

Abrogazione del comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, in materia di determinazione del risarcimento spettante ai proprietari di immobili illegittimamente espropriati

Presentata il 12 giugno 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Occorre rimediare sollecitamente ad una vera e propria ingiustizia contenuta nell'articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, secondo cui il risarcimento del danno spettante al proprietario di un immobile illegittimamente espropriato deve essere determinato, in tutti i giudizi ancora pendenti, in misura pari all'indennizzo previsto per le espropriazioni per pubblica utilità dall'articolo 5-bis del decreto-legge 11 luglio 1992, n. 333, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 agosto 1992, n. 359, corrispondente, come è noto, a circa il 30 per cento del valore venale dell'immobile.
      Si tratta, come è evidente, di un fatto gravissimo, perché sconvolge il principio cardine del nostro ordinamento giuridico (appartenente peraltro agli ordinamenti giuridici di tutti i Paesi civili che lo hanno ereditato dal diritto romano: principio del neminem laedere) posto dall'articolo 2043 del nostro codice civile secondo cui «qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno».
      L'ingiustizia commessa induce a sicura ribellione la coscienza civile, prima ancora di quella giuridica, e determina il distacco del cittadino dalle istituzioni del nostro Paese, compromettendone, in un momento senz'altro delicato, la loro legittimazione.
      Non si può infatti impunemente equiparare il fatto lecito (esproprio secundum jus) al fatto illecito (esproprio, o anche occupazione del bene, contra jus) quanto
 

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alle conseguenze indennitarie, perché così si viola la nostra Costituzione, come è dato peraltro di desumere con assoluta chiarezza dalla sentenza della Corte costituzionale n. 442 del 16 dicembre 1993, che ha considerato quali fattispecie «assolutamente divaricate e non comparabili» quella relativa al procedimento espropriativo secundum legem («ossia nel rispetto dei presupposti formali e sostanziali che rappresentano altrettante garanzie per il proprietario espropriato») e quella relativa alla occupazione illegittima espropriativa. E ciò in quanto «è giustificato che l'ente espropriante, il quale non faccia ricorso ad un legittimo procedimento espropriativo (...) subisca conseguenze più gravose di quelle previste ove invece sia rispettoso dei presupposti formali e sostanziali prescritti dalla legge perché si determini l'effetto di ablazione dell'area».
      L'insegnamento è del tutto chiaro, nel senso che sarebbe sicuramente irragionevole quella legge (e la legge denunciata lo ha fatto!) che sancisse un'indennizzo uguale sia nell'ipotesi di un esproprio secundum legem, sia nell'ipotesi di una acquisizione espropriativa contra legem.
      La legge denunciata non trova così alcuna seria giustificazione, neppure quella che solo apparentemente vorrebbe giustificarla, consistente in un risparmio delle finanze degli enti pubblici esproprianti (risparmio trascurabile se si pensa alla minima incidenza dello stesso in percentuale rispetto al costo delle opere pubbliche da realizzare con l'esproprio), in quanto una modesta economia realizzata ai danni di cittadini ingiustamente lesi da atti illegittimi nella loro sfera giuridico-patrimoniale costituisce di per sé danno irreversibile all'immagine dello Stato di diritto e alle sue istituzioni.
      Non vi è dubbio, in conclusione, che la legge in oggetto contrasti con gli articoli 3, 24, 42, 97 e 113 della Costituzione, perché se da una parte, in violazione degli articoli 3 e 42 della Costituzione, nega il risarcimento del danno ai cittadini ingiustamente danneggiati da comportamenti illegittimi delle amministrazioni esproprianti, stabilendo una irragionevole equazione tra esproprio legittimo ed illegittimo, dall'altra parte tende addirittura ad incentivare i comportamenti illegittimi dei pubblici uffici in contrasto col principio posto dall'articolo 97 della Costituzione, privando altresì, in contrasto evidente con gli articoli 24 e 113 della Costituzione, il cittadino di ogni seria tutela giurisdizionale contro gli atti della pubblica amministrazione.
      Si ritiene assolutamente necessario che il nostro legislatore non attenda la scure della Corte costituzionale, la cui decisione demolitoria non è solo una previsione ma una certezza, e si attivi per evitare fin da ora i gravi danni di cui si è detto, nonché quelli economici dei cittadini che attendono, alcuni già da lunghi anni, considerati purtroppo i tempi lunghi della nostra giustizia anche civile, la definizione dei processi in corso.
      L'abrogazione della norma contenuta nel citato articolo 1, comma 65, della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è pertanto, l'oggetto della presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 65 dell'articolo 1 della legge 28 dicembre 1995, n. 549, è abrogato.


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