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PDL 4806

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 4806



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato COLASIO

Disciplina delle attività cinematografiche e audiovisive

Presentata l'11 marzo 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Le attività cinematografiche e audiovisive costituiscono un elemento strategico del patrimonio culturale del Paese e uno strumento di comunicazione sociale e di affermazione dell'identità nazionale.
      Purtroppo, da alcuni decenni, assistiamo ad un lenta recessione del settore che si manifesta, in primo luogo, con il progressivo calo del numero degli spettatori e con un ampliamento della forbice rispetto alla presenze registrate in altri Paesi europei (basti pensare ai 180 milioni di spettatori della Francia). Ciò è dipeso sostanzialmente dalla crescente offerta della concorrenza televisiva, dapprima in chiaro e poi tematica, criptata e satellitare, accompagnata dall'incalzante crescita della qualità dell'homevideo e dal preoccupante fenomeno della pirateria, sempre più sofisticata nella realizzazione di un prodotto di qualità offerto a buon mercato, se non addirittura a titolo gratuito attraverso INTERNET.
      Un altro aspetto della crisi del cinema tocca da vicino le sale cinematografiche che, nonostante l'incessante opera di ristrutturazione e di adeguamento tecnologico, registrano un inarrestabile declino, solo in parte contrastato dall'avvento delle multisale prima e dei multiplex poi. Inoltre, al crescente numero di schermi non ha fatto seguito una più ampia e diversificata offerta cinematografica, né una proporzionale crescita della domanda, con un'implosione del sistema che sta mettendo a repentaglio il tessuto connettivo del settore, ovvero le monosale.
      Il sistema delle monosale nei centri storici delle città è in via di estinzione, risucchiato dal vortice inarrestabile dei multiples, per lo più situati fuori dai centri abitati. Tale circostanza assume, oltre l'aspetto di depauperamento economico del settore, un rilievo fortemente sociale per il venire meno, nel contesto urbano, di quella funzione culturale di aggregazione
 

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di una collettività che il cinema ha da sempre svolto.
      Ultimo aspetto di una crisi che viene da lontano, e in quanto tale prevedibile ma colpevolmente sottovalutata, è quello relativo alla bassa incidenza sul mercato, rispetto all'offerta di oltreoceano, del prodotto italiano ed europeo, incapace di fare fronte, come invece accade nella vicina Francia, all'invasione culturale dei modelli americani che stereotipizzano e globalizzano prodotti e gusti. Ed è pur vero che l'Italia vanta una tradizione cinematografica di tutto rispetto (basti pensare al neorealismo, alla grande scuola di Fellini, all'esperienza di Bertolucci), solo in parte riscoperta in questi ultimi anni con i nuovi talenti della regia, Salvatores, Tornatore, Moretti, Soldini, Muccino, Archibugi, che favoriscono e sostengono la crescita culturale di numerose generazioni.
      È di tutta evidenza che il sistema attuale di sostegno alla produzione cinematografica ha rappresentato, salvo rare eccezioni, un intervento «a fondo perduto» privo di qualsiasi logica di investimento e di ritorno, che ha contratto il livello complessivo della qualità del cinema italiano e la sua visibilità e presenza sul mercato interno e internazionale.
      Nonostante tutto ciò, siamo ancora consapevoli e convinti che l'industria cinematografica e audiovisiva, laddove adeguatamente motivata e sostenuta, è in grado di offrire nuove opportunità culturali, sociali ed economiche di sviluppo e di occupazione, ormai sempre più indispensabili nell'attuale fase di stagnazione. La legge del 1965, datata rispetto all'incessante sviluppo delle tecnologie, all'evoluzione del sistema televisivo e dell'homevideo e alla crisi dianzi esposta, ed ancora più l'analogo provvedimento del 1994 ed il recente decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, parziale nei contenuti e privo di una effettiva volontà di razionalizzazione, semplificazione e modernizzazione, non sembrano offrire adeguate soluzioni ad una serie di problematiche i cui esiti, laddove dovessero assumere il carattere dell'irreversibilità, sancirebbero il fallimento di un sistema «cinema» che per anni ha contribuito a diffondere un'immagine significativa del nostro Paese.
      Riteniamo pertanto doveroso, tramite la presente proposta di legge, prevedere una nuova filosofia di intervento, capace di sostenere in maniera proficua e dinamica le diverse fasi che sovrintendono il processo produttivo fino all'uscita del film in sala, attraverso la razionalizzazione degli interventi, la valorizzazione della qualità dei progetti, la corresponsabilizzazione dei produttori, l'individuazione degli strumenti più idonei a garantire un'adeguata promozione e distribuzione, il sostegno agli investimenti per le innovazioni tecnologiche, l'incentivazione dell'intervento sussidiario del capitale privato, l'integrazione economica con il sistema televisivo, la diversa missione di organismi e di enti pubblici operanti nel settore, l'adeguamento al titolo V della parte seconda dalla Costituzione.
      Tutto ciò appare indispensabile, e non più rinviabile, per garantire la più corretta ed equilibrata evoluzione dell'industria cinematografica e audiovisiva italiana, e per definire un nuovo sistema capace di interloquire con la società e di confrontarsi ed integrarsi con le esperienze straniere.
      Tracciando un esame sommario, si evidenzia che l'articolo 1 fissa i princìpi generali, mentre l'articolo 2 individua le finalità della proposta di legge, tra cui il sostegno delle diverse fasi del ciclo di realizzazione del film, l'innovazione tecnologica e il cinema digitale, la tutela delle professionalità e la conservazione del patrimonio cine-audiovisuale.
      L'articolo 3 promuove l'educazione alla cultura cinematografica, presso le scuole e le università, e sancisce il sostegno della Repubblica alla realizzazione di appositi centri per la formazione, la riqualificazione e la specializzazione professionali.
      Nella prospettiva di una cultura cinematografica europea, l'articolo 4 configura una serie di interventi tesi a favorire gli scambi cinematografici, la coproduzione e la codistribuzione di film, la protezione congiunta del patrimonio audiovisivo anche attraverso azioni e iniziative tese a contrastare e a reprimere il fenomeno
 

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della pirateria audiovisiva, campagne promozionali continentali, con l'obiettivo di istituire, entro i prossimi anni, un'agenzia per la promozione del cinema europeo, un circuito europeo di sale cinematografiche, una cineteca europea e un network di scuole europee di cinematografia.
      L'articolo 5 attribuisce allo Stato i compiti in materia di cinematografia e di audiovisivo, tra cui la definizione della quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo (FUS), il riparto interno tra i settori, la quantificazione dei contributi, le autorizzazioni sugli interventi per l'adeguamento e la realizzazione di sale con capienza superiore a 1.800 posti, la definizione di accordi di programma con la Arcus spa, interventi volti ad impedire nell'ambito della produzione, della distribuzione e dell'esercizio concentrazioni e abusi di posizione dominante sul mercato.
      Si prevede, inoltre, la riconsiderazione dell'azione e la riorganizzazione di Cinecittà Holding, con limitazione delle attività di produzione e di distribuzione al sostegno di progetti significativi sia per gli aspetti culturali, sia per quelli collegati alla sperimentazione e alla tecnologia innovativa, la cessione di alcune attività e partecipazioni, il sostegno all'attività dei circuiti cinematografici di qualità, il consolidamento della funzione di archivio e di cineteca nazionale dell'Istituto Luce.
      La proposta di legge definisce, con l'articolo 6, le attribuzioni delle regioni, tra cui l'elaborazione del piano di programmazione regionale, l'istituzione di commissioni per i film, il sostegno alla realizzazione di centri di produzione cinematografica e audiovisiva, i criteri comprensoriali per le autorizzazioni relative agli interventi e alla realizzazione di sale cinematografiche con capienza inferiore a 1.800 posti, il credito agevolato, i progetti di catalogazione e di conservazione del patrimonio filmico, l'attività di formazione professionale, di monitoraggio e di osservatorio e, con l'articolo 7, le attribuzioni delle province, dei comuni e delle città metropolitane, tra cui l'erogazione di servizi per la promozione, la distribuzione e l'esercizio, l'autorizzazione agli interventi sulle sale dei centri storici e delle strutture con capienza inferiore a 1.800 posti, la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, la partecipazione all'attività delle commissioni regionali per i film anche attraverso l'istituzione di commissioni locali.
      Gli interventi di riforma si concretano, nell'articolo 8, con l'adeguamento annuale del FUS al tasso programmatico di inflazione e con l'impegno delle televisioni satellitari e via cavo ad investire il 10 per cento dei proventi annui degli abbonamenti nell'acquisto di prodotti cinematografici e audiovisivi nazionali o di coproduzione europea, per il 50 per cento indipendenti, con quote di programmazione equivalenti a quelle di acquisto; analogo impegno (10 per cento degli introiti pubblicitari suddivisi al 50 per cento tra produzione cinematografica e audiovisiva) è richiesto alle televisioni in chiaro; il medesimo articolo individua la figura di produttore e di distributore indipendente.
      L'articolo 9 prevede la delega al Governo per estendere, inizialmente alle attività di produzione, l'ambito di intervento dell'Istituto per il credito sportivo, che assume la nuova denominazione di Istituto di credito per lo sport e lo spettacolo (è istituita un'apposita sezione), con istituzione di un fondo di garanzia per l'accesso al credito. Il fondo di dotazione è alimentato, nella fase iniziale, dai proventi delle cessioni e delle dismissioni di Cinecittà Holding, dalla quota parte degli investimenti annui che la società Arcus spa destina alle attività e alle strutture dello spettacolo e da una quota dei proventi del gioco del Lotto.
      L'articolo 10 prevede la delega al Governo per la razionalizzazione e la semplificazione dei meccanismi fiscali di agevolazione e di incentivazione, con la detassazione degli utili reinvestiti e interventi anche mutuati dalla recente legislazione francese, quali l'esenzione dal reddito imponibile ai fini delle imposte dirette del 5 per mille del bilancio (tetto massimo di 5 milioni di euro) delle persone giuridiche, operanti in settori diversi da quello cinematografico, destinato alla produzione o
 

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alla distribuzione indipendente di nuovi film nazionali o coprodotti o codistribuiti con Stati membri dell'Unione europea, ad iniziative di recupero, adeguamento funzionale-tecnologico e ristrutturazione di spazi e di immobili da adibire ad attività del settore, alla realizzazione di nuove strutture cinematografiche, ad attività di formazione e aggiornamento professionali.
      È inoltre prevista l'esclusione della promozione dei film destinati alle sale cinematografiche dalla percentuale per la determinazione dei tetti di affollamento pubblicitario dell'emittenza televisiva.
      L'articolo 11 dispone, in materia di pirateria audiovisiva, anche on line, adeguate iniziative per una più efficace e coordinata azione di contrasto, attraverso intese in ambito europeo e con Paesi esteri, e prevede che il Governo adotti un apposto provvedimento per coordinare le disposizioni vigenti in materia e inasprire le relative sanzioni.
      L'articolo 12 modifica sostanzialmente l'intervento pubblico nel settore. Sono infatti aboliti gli strumenti del fondo di garanzia e dei mutui previsti dalla legislazione vigente e sono introdotti interventi diretti per la produzione di lungometraggi, cortometraggi, film di animazione di interesse culturale nazionale e di coproduzione europea, per opere prime, nonché per la promozione, per i festival, per la distribuzione e per l'esercizio.
      Il contributo pubblico è determinato, attraverso un reference system (solidità economica del progetto, capacità di auto finanziamento - ad eccezione delle opere prime e seconde - esperienza pregressa dell'impresa, esito commerciale dei progetti precedenti, presenze e incassi relativamente all'attività di distribuzione e di programmazione del cinema di qualità e di opere prime e seconde) e criteri qualitativi (valore artistico e culturale, aspetto spettacolare e commerciale, diversificazione tra i generi e, per la produzione, curriculum degli autori, registi e interpreti, esito artistico dei precedenti progetti ed eventuali premi vinti in festival cinematografici).
      L'articolo 13 istituisce la Commissione per il cinema e ne stabilisce i compiti: il riparto della quota cinema del FUS tra settori, con definizione dei criteri e dei parametri di valutazione e di erogazione dei contributi, anche per la partecipazione alle commissioni regionali e all'attività di centri di formazione e di specializzazione professionali (rapportati alla metà dell'investimento complessivo del territorio), l'autorizzazione degli interventi inerenti le sale cinematografiche con capienza superiore a 1.800 posti.
      La nuova Commissione, nominata dal Ministro per i beni e le attività culturali, previo parere delle competenti commissioni parlamentari, è presieduta dal direttore della Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali, ed è composta da cinque membri designati dal Ministro stesso, uno designato dal coordinamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano, uno designato congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia, due designati dalle organizzazioni datoriali e uno designato dalle organizzazioni sindacali di categoria maggiormente rappresentative, scelti tra esperti in possesso di comprovate specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali, che non versino, direttamente o indirettamente, in situazioni di incompatibilità in rapporto alla contribuzione pubblica.
      Per lo svolgimento dei propri compiti nella fase di istruttoria e di verifica, la Commissione si avvale dei competenti uffici ministeriali, adeguatamente strutturati e potenziati nelle risorse umane e tecniche.
      L'articolo 14 dispone gli interventi annui in favore della produzione cinematografica, 20 progetti di film di interesse culturale e 10 progetti di film opere prime. È fissata la misura massima dell'intervento pubblico (2 milioni di euro per il progetto di interesse culturale, con il tetto massimo del 30 per cento del costo del film, e 1.500.000 euro per le opere prime e seconde, con il tetto massimo del 50 per
 

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cento del costo del film), determinato tenuto conto del costo relativo alla realizzazione delle diverse fasi del ciclo produttivo (acquisizione dei diritti, progettazione, realizzazione, post produzione, distribuzione, promozione), ed erogato ad effettivo e riscontrato reperimento delle restanti risorse attraverso la verifica e la certificazione del piano economico.
      L'articolo 15 dispone gli interventi per la distribuzione cinematografica dei film di interesse culturale e delle opere prime e seconde, con la valutazione di una serie di costi indispensabili per una proficua azione di sostegno commerciale, mentre l'articolo 16 disciplina gli interventi per la valorizzazione e la diffusione della cultura cinematografica e del prodotto filmico.
      L'articolo 17 dispone gli interventi in favore dell'esercizio cinematografico (sono assimilate le sale d'essai e le sale delle comunità ecclesiali e religiose), di cui è riconosciuta la funzione culturale ed economica, con specifico riferimento alla programmazione di film di interesse culturale e di opere prime e seconde, italiane ed europee. Una particolare attenzione viene riservata alle sale che operano nei centri storici e agli schermi localizzati in province caratterizzate da scarsa domanda, consentendo, in presenza di una prevalente programmazione di film ammessi all'intervento pubblico, la parziale variazione della destinazione d'uso per ospitare spazi commerciali strettamente funzionali all'attività di esercizio cinematografico.
      Con la presente proposta di legge, pertanto, il gruppo parlamentare della Margherita vuole proporre una visione moderna e dinamica della filiera audiovisiva, con un processo che contribuisca alla creazione di un sistema piramidale alla cui base si trovi la cinematografia autosufficiente, capace di generare flussi finanziari che sostengano le fasi sempre meno redditizie, fino a raggiungere la cuspide del prodotto altamente qualitativo, ma non per questo elitario ed autorefenziale, e la crescita artistica e professionale del nuovo cinema italiano.
      Questo rappresenta un impegno, un diritto-dovere cui il Parlamento non può sottrarsi se ritiene di riconoscere alla cultura, allo spettacolo, al cinema e all'audiovisivo l'importante ruolo di crescita culturale e sociale della collettività e di strumento essenziale per favorire e accelerare il processo di reciproca conoscenza ed integrazione tra culture diverse.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.
(Princìpi generali).

      1. La Repubblica riconosce le attività cinematografiche e audiovisive quale elemento strategico del patrimonio culturale del Paese, strumento di comunicazione sociale e di diffusione dell'articolata e plurale identità nazionale, rilevante dal punto di vista industriale, occupazionale ed economico.
      2. I comuni, le province, le città metropolitane, le regioni e lo Stato sostengono la creatività e la libertà di espressione, promuovono l'innovazione artistica, imprenditoriale e tecnologica, favoriscono lo sviluppo dell'industria cinematografica e audiovisiva e incentivano la tutela del patrimonio filmico.
      3. La Repubblica sostiene la diffusione dei prodotti cinematografici e audiovisivi nazionali ed europei nell'ambito dell'Unione europea e all'estero.
      4. La presente legge stabilisce le modalità dell'intervento pubblico e disciplina forme di intesa e di coordinamento istituzionale e operativo tese a rimuovere gli ostacoli che impediscono il pieno sviluppo del settore.

Art. 2.
(Finalità).

      1. La Repubblica riserva particolare attenzione a:

          a) la scrittura, la progettazione, la preparazione, la produzione, la post produzione,

 

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la promozione, la distribuzione e la programmazione dei prodotti cinematografici e audiovisivi italiani ed europei;

          b) l'innovazione tecnologica, quale il cinema digitale, la distribuzione via satellite, via cavo e via INTERNET, la post produzione e gli effetti speciali, il montaggio e il doppiaggio elettronico, essenziale per lo sviluppo e la competitività internazionale della cinematografia italiana;

          c) la divulgazione della cultura cinematografica attraverso i più diffusi strumenti di comunicazione di massa;

          d) la tutela delle professionalità e delle specificità del lavoro artistico, tecnico, organizzativo e del doppiaggio, anche attraverso attività di formazione e di costante aggiornamento dei profili professionali;

          e) l'equilibrata diffusione e il pluralismo dell'offerta cinematografica;

          f) la disciplina del rapporto con l'emittenza televisiva pubblica e privata, terrestre, satellitare e digitale;

          g) la tutela, la conservazione e il restauro del patrimonio cine-audio-visuale.

Art. 3.
(Educazione e formazione alla cultura
cinematografica).

      1. La Repubblica, nel rispetto dell'autonomia scolastica, promuove l'introduzione, nei piani dell'offerta formativa delle scuole dell'obbligo, dello studio dell'arte cinematografica nei suoi aspetti estetici, sociologici ed economici, favorendo la realizzazione di corsi di formazione per il personale docente e incentivando stage scolastici per la realizzazione di cortometraggi.
      2. La Repubblica sostiene la formazione, la riqualificazione e la specializzazione professionale del settore cinematografico, favorendo la costituzione di appositi centri.

 

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Art. 4.
(Cinematografia europea e internazionale).

      1. Nella prospettiva di una cultura cinematografica europea che contribuisca al consolidamento di una cultura comune, la Repubblica favorisce e sostiene:

          a) gli scambi cinematografici con l'estero nonché la coproduzione e la codistribuzione di film, anche a livello esclusivamente finanziario, attraverso accordi bilaterali o multilaterali e attraverso l'intensificazione dei rapporti artistici e industriali all'interno dell'Unione europea e nei confronti di nazioni extraeuropee;

          b) la tecnologia digitale e lo sviluppo delle più evolute tecniche di doppiaggio, al fine di favorire la più ampia diffusione culturale e commerciale della produzione cinematografica europea;

          c) lo sviluppo di strumenti che stimolino la libera circolazione delle opere audiovisive sul mercato interno dell'Unione europea, anche attraverso campagne promozionali e di marketing pianificate a livello continentale;

          d) l'attuazione di una politica comunitaria tesa a contrastare e a reprimere, in ambito europeo e internazionale, il fenomeno della pirateria audiovisiva.

Art. 5.
(Compiti dello Stato).

      1. Nel rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e delle regioni, lo Stato provvede a:

          a) definire il riparto della quota destinata al cinema del Fondo unico per lo spettacolo (FUS) di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra i diversi settori di intervento e assegnare le relative risorse;

          b) fissare i criteri e procedere alle autorizzazioni per l'adeguamento tecnologico e per la realizzazione, la trasformazione

 

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o l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, multisale e multiplex con capienza superiore a 1.800 posti;

          c) definire, tramite il Ministero per i beni e le attività culturali e il Ministero dell'economia e delle finanze, accordi di programma con la Arcus spa, per l'utilizzo della quota parte degli investimenti che tale società deve destinare alle attività e alle strutture di spettacolo;

          d) svolgere attività di monitoraggio e di osservatorio, in rete con analoghi strumenti a livello regionale, per la verifica socio-economica, demoscopica e di marketing, dell'evoluzione del settore, al fine di improntare l'intervento pubblico a criteri di massima efficacia e trasparenza;

          e) operare interventi volti ad impedire, nell'ambito della produzione, della distribuzione e dell'esercizio, concentrazioni e abusi di posizione dominante sul mercato al fine di garantire un corretto espletamento della libera concorrenza, secondo apposite disposizioni emanate dal Ministero per i beni e le attività culturali, di intesa con l'Autorità garante della concorrenza e del mercato;

          f) esercitare attività di vigilanza, nei casi previsti dalla legge, su enti ed organismi del settore.

      2. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro per i beni e le attività culturali predispone un atto di indirizzo concernente le finalità dell'azione e la riorganizzazione di Cinecittà Holding e delle società controllate.
      3. L'atto di indirizzo di cui al comma 2 è predisposto sulla base dei seguenti criteri direttivi:

          a) limitazione dell'attività di produzione e di distribuzione al sostegno di progetti significativi sia per l'aspetto culturale, sia per le tecnologie innovative e sperimentali, secondo gli indirizzi individuati dal Ministero per i beni e le attività culturali;

 

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          b) cessione della partecipazione della controllata Mediaport e della collegata Cinecitttà Studios;

          c) sostegno e partecipazione all'attività di circuiti cinematografici di qualità;

          d) sostegno ad attività di promozione, in Italia e all'estero, a festival, ad iniziative editoriali, a conferenze, a studi, a ricerche e ad attività di formazione, anche in collaborazione con le regioni;

          e) destinazione dei proventi delle dismissioni e delle cessioni al fondo di dotazione dell'Istituto di credito per lo sport e lo spettacolo di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b);

          f) conferma e consolidamento dell'attività di archivio e della cineteca nazionale dell'Istituto Luce, anche quale sistema di rete degli archivi regionali, per la tutela, il restauro e la conservazione del patrimonio materiale e immateriale della cinematografia e dell'audiovisivo.

Art. 6.
(Compiti delle regioni).

      1. Nel rispetto delle attribuzioni dei comuni, delle province, delle città metropolitane e dello Stato, le regioni concorrono alla promozione e alla valorizzazione delle attività cinematografiche e audiovisive.
      2. Spetta alle regioni:

          a) elaborare, con il concorso delle province e dei comuni, il piano di programmazione regionale per favorire il consolidamento del rapporto delle attività cinematografiche e audiovisive con il territorio;

          b) istituire commissioni regionali per i film, supportate da adeguati stanziamenti regionali, al fine di promuovere iniziative cinematografiche che operano sul territorio e sostenere la formazione artistica, tecnica ed organizzativa, inclusa quella relativa al doppiaggio;

 

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          c) promuovere e sviluppare l'attività del settore favorendo la realizzazione di centri di produzione cinematografici e audiovisivi, anche interregionali;

          d) promuovere campagne promozionali attraverso protocolli d'intesa con le emittenti radiotelevisive e l'editoria;

          e) adottare criteri comprensoriali per l'autorizzazione alla realizzazione, alla trasformazione e all'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, multisale e multiplex con capienza inferiore a 1.800 posti, a tale fine effettuando indagini ricognitive tese a individuare aree geografiche meno servite e potenziali bacini di utenza; in particolare, si tiene conto del rapporto tra domanda ed offerta, della distanza tra i vari insediamenti abitativi, della popolazione residente nel comune interessato e in quelli limitrofi;

          f) sostenere l'imprenditoria cinematografica e audiovisiva attraverso convenzioni con l'Istituto di credito per lo sport e lo spettacolo, di cui all'articolo 9, per favorire l'accesso al credito a tasso agevolato;

          g) tutelare il patrimonio artistico del cinema, attraverso progetti di catalogazione e di conservazione, a fini educativi e culturali, del patrimonio filmico regionale e la promozione di mediateche e di cineteche per la valorizzazione delle iniziative regionali e locali, anche in rete con l'archivio nazionale;

          h) svolgere attività di monitoraggio e di osservatorio in collegamento con l'analogo servizio dello Stato.

Art. 7.
(Compiti delle province, dei comuni
e delle città metropolitane).

      1. Le province, i comuni e le città metropolitane curano la promozione e la fruizione del prodotto cinematografico e audiovisivo.

 

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      2. Le province, i comuni e le città metropolitane in particolare:

          a) partecipano alla definizione della programmazione regionale;

          b) assicurano l'erogazione di servizi per la promozione, la distribuzione e l'esercizio, con particolare riferimento ai film di qualità;

          c) autorizzano, sulla base dei criteri comprensoriali individuati a livello regionale, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, lettera e), l'adeguamento tecnologico delle sale dei centri storici e la realizzazione, la trasformazione e l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, multisale e multiplex con capienza inferiore a 1.800 posti;

          d) favoriscono la cooperazione con il sistema scolastico e universitario, con i gruppi sociali e con le comunità locali;

          e) concorrono alla formazione, alla qualificazione e all'aggiornamento professionali;

          f) operano la rilevazione di dati sensibili attinenti il settore;

          g) contribuiscono al programma e all'attività delle commissioni regionali per i film anche attraverso l'istituzione di commissioni locali per i film.

CAPO II
INTERVENTI DI RIFORMA

Art. 8.
(Risorse finanziarie e interventi indiretti).

      1. Per il perseguimento degli obiettivi di sostegno e di sviluppo delle attività cinematografiche e audiovisive, lo Stato incrementa annualmente, in sede di legge finanziaria, gli stanziamenti del FUS in misura non inferiore al tasso di inflazione programmata.
      2. Le televisioni satellitari e via cavo destinano il 10 per cento dei proventi

 

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annui degli abbonamenti all'acquisto di prodotti cinematografici nazionali o di coproduzione europea, per almeno il 50 per cento indipendenti, e ne assicurano la programmazione per quote equivalenti a quelle di acquisto.
      3. Le televisioni in chiaro, pubblica e private, con concessione di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva nazionale, destinano annualmente il 10 per cento dei ricavi pubblicitari all'acquisto di prodotti cinematografici e audiovisivi nazionali o di coproduzione europea, per almeno il 50 per cento indipendenti, e ne assicurano la programmazione per quote equivalenti a quelle di acquisto.
      4. Sono considerati produttori e distributori indipendenti i soggetti di nazionalità italiana ed europea non controllati da o collegati direttamente o indirettamente a enti, a società o a persone destinatari, nel territorio dell'Unione europea, di concessione di licenza o di autorizzazione per la diffusione radiotelevisiva.

Art. 9.
(Istituto di credito per lo sport
e lo spettacolo).

      1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei princìpi e criteri direttivi stabiliti al comma 2, il Governo è delegato ad adottare un decreto legislativo recante norme finalizzate alla trasformazione dell'Istituto per il credito sportivo istituito dalla legge 24 dicembre 1957, n. 1295, e successive modificazioni, in Istituto di credito per lo sport e lo spettacolo, al quale sono attribuite ulteriori funzioni in materia di attività di produzione cinematografica e audiovisiva.
      2. Il decreto legislativo di cui al comma 1 si attiene ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) la costituzione di un'apposita sezione spettacolo dell'Istituto di cui al comma 1;

 

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          b) la istituzione di un fondo di dotazione per le attività cinematografiche e audiovisive alimentato inizialmente dai proventi delle cessioni e delle dismissioni di Cinecittà Holding, dalla quota parte degli investimenti annuali che la società Arcus spa destina alle attività e strutture dello spettacolo e da una quota dei proventi del gioco del Lotto, definita annualmente in sede di legge finanziaria;

          c) la istituzione di un fondo di garanzia per favorire, prioritariamente, operazioni di finanziamento dell'attività di produzione cinematografica e audiovisiva.

Art. 10.
(Agevolazioni e incentivazioni fiscali).

      1. Il Governo è delegato ad adottare, entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge e sulla base dei princìpi e criteri direttivi stabiliti dal comma 2, su proposta dei Ministri dell'economia e delle finanze e per i beni e le attività culturali, uno o più decreti legislativi di razionalizzazione e di semplificazione dei meccanismi fiscali e di incentivazione per le attività cinematografiche e audiovisive.
      2. I decreti legislativi di cui al comma 1 si attengono ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) riduzione dell'aliquota IVA al 4 per cento;

          b) esenzione dal reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, degli utili dichiarati da imprese operanti nel settore cinematografico con il sistema di contabilità ordinaria, e investiti nella produzione o nella distribuzione indipendente, di nuovi film nazionali o di nuovi film coprodotti o codistribuiti con Stati membri dell'Unione europea;

          c) esenzione dal reddito imponibile, ai fini delle imposte dirette, del 5 per mille del bilancio, e con un tetto massimo di 5 milioni di euro, delle persone giuridiche

 

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con il sistema di contabilità ordinaria, operanti in settori diversi da quello cinematografico, destinato, anche mediante accordi con imprese di produzione o di distribuzione, alla produzione o alla distribuzione indipendente di nuovi film nazionali o di nuovi film coprodotti o codistribuiti con Stati membri dell'Unione europea, ad iniziative di recupero, di adeguamento funzionale-tecnologico e di ristrutturazione di spazi e immobili da adibire all'attività del settore, alla realizzazione di nuove strutture cinematografiche e all'attività di formazione e di aggiornamento professionali.
      3. Per la definizione di soggetto produttore e distributore indipendente, si applica quanto previsto dall'articolo 8, comma 4.
      4. Al fine di consentire la massima divulgazione della conoscenza del prodotto filmico, la promozione dei film destinati alle sale cinematografiche è esclusa dalla percentuale per la determinazione dei tetti di affollamento pubblicitario dell'emittenza televisiva prevista dalla legislazione vigente in materia.

Art. 11.
(Pirateria audiovisiva).

      1. L'acquisto dei prodotti audiovisivi illegalmente duplicati o la loro acquisizione attraverso INTERNET è passibile di sanzioni penali, civili e amministrative. Il Governo provvede, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, al coordinamento delle disposizioni vigenti in materia di pirateria audiovisiva e di inasprimento delle relative sanzioni.
      2. Lo Stato promuove adeguati interventi in sede di Unione europea e accordi con i Paesi esteri per una più efficace e coordinata azione di contrasto delle diverse forme, anche più recenti e tecnologicamente avanzate, assunte dalla pirateria audiovisiva.
      3. Sono previsti appositi corsi di formazione sulle forme di pirateria audiovisiva per le Forze dell'ordine e per la

 

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magistratura, e sono individuate risorse adeguate per la lotta coordinata al fenomeno.
      4. Lo Stato promuove campagne mirate di sensibilizzazione del pubblico sugli illeciti inerenti le diverse forme di pirateria audiovisiva.

Art. 12.
(Intervento pubblico).

      1. La quota per il cinema del FUS è suddivisa all'inizio dell'anno solare secondo le aliquote fissate dalla Commissione per il cinema di cui all'articolo 13, tra:

          a) produzione e incentivi;

          b) opere prime;

          c) promozione e festival;

          d) distribuzione;

          e) esercizio;

          f) progetti speciali e interventi in favore delle commissioni regionali per i film;

          g) educazione e formazione professionali;

          h) spese di funzionamento della Commissione per il cinema.

      2. Il contributo pubblico di cui al comma 1 è determinato attraverso:

          a) criteri oggettivi, tra i quali, in particolare, la solidità economica del progetto, la spiccata capacità di autofinanziamento, ad eccezione delle opere prime, l'esperienza pregressa dell'impresa anche in relazione all'andamento dei bilanci, l'esito commerciale dei progetti precedenti, le presenze e gli incassi registrati;

          b) criteri qualitativi, tra i quali, in particolare, il valore artistico e culturale, l'aspetto spettacolare e commerciale, la diversificazione tra i generi e, per la produzione, il curriculum degli autori, dei registi e degli interpreti, l'esito artistico dei

 

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precedenti progetti ed eventuali premi vinti in festival o rassegne cinematografici nazionali e internazionali.

      3. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge, gli interventi pubblici di sostegno all'attività cinematografica e audiovisiva previsti dal decreto-legge 14 gennaio 1994, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o marzo 1994, n. 153, e successive modificazioni, e dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28, cessano di avere validità, fatti salvi i procedimenti amministrativi in corso alla medesima data di entrata in vigore.

Art. 13.
(Commissione per il cinema).

      1. Presso il Ministero per i beni e le attività culturali è istituita la Commissione per il cinema, alla quale sono attribuite le seguenti funzioni:

          a) effettuare il riparto della quota per il cinema del FUS di cui alla legge 30 aprile 1985, n. 163, e successive modificazioni, tra i diversi settori;

          b) stabilire i criteri e i parametri di valutazione per la quantificazione dei contributi e le forme di incentivo;

          c) erogare contributi, per la produzione di interesse culturale, di lungometraggi e cortometraggi, film di animazione di nazionalità italiana e di coproduzione con imprese estere, opere prime, nonché incentivi;

          d) erogare contributi per attività di promozione e per festival;

          e) erogare contributi per le attività di distribuzione, per l'esercizio cinematografico e per i circuiti d'essai;

          f) erogare contributi per progetti speciali, da affidare all'Istituto Luce o ad altri enti e organismi specializzati;

          g) erogare contributi per la partecipazione ai progetti delle commissioni regionali per i film e all'attività di centri di

 

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formazione e di specializzazione professionali promossi da regioni e da enti locali, tendenzialmente rapportati alla metà dell'investimento complessivo del territorio;

          h) fissare i criteri e provvedere all'autorizzazione per l'adeguamento tecnologico e la realizzazione, la trasformazione o l'adattamento di immobili da destinare a sale cinematografiche, a multisale e a multiplex con capienza superiore a 1.800 posti;

          i) esaminare specifiche tematiche avanzate dalle regioni, dalle province, dai comuni e dalle città metropolitane.

      2. La Commissione per il cinema è presieduta dal direttore dalla Direzione generale per il cinema del Ministero per i beni e le attività culturali ed è composta da:

          a) cinque membri designati dal Ministro per i beni e le attività culturali;

          b) un membro designato dal coordinamento delle regioni e delle province autonome di Trento e di Bolzano;

          c) un membro designato congiuntamente dall'Associazione nazionale dei comuni italiani e dall'Unione delle province d'Italia;

          d) due membri designati dalle organizzazioni datoriali di categoria delle attività cinematografiche e audiovisive maggiormente rappresentative a livello nazionale;

          e) un membro designato dalle organizzazioni sindacali di categoria delle attività cinematografiche e audiovisive maggiormente rappresentative a livello nazionale.

      3. I componenti della Commissione per il cinema sono scelti tra esperti in possesso di comprovate specifiche competenze professionali artistiche, organizzative e manageriali, che non versino, direttamente o indirettamente, in situazioni di incompatibilità in rapporto alla contribuzione pubblica, e restano in carica per un triennio

 

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con mandato rinnovabile per un solo ulteriore identico periodo.
      4. La nomina dei componenti della Commissione per il cinema è disposta entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere delle competenti Commissioni parlamentari, con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali che ne disciplina altresì l'organizzazione, il funzionamento e, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, i compensi spettanti ai predetti componenti.
      5. Per il puntuale e organico assolvimento delle proprie funzioni, la Commissione per il cinema è supportata dai competenti uffici e servizi del Ministero per i beni e le attività culturali, adeguatamente strutturati e potenziati nelle risorse umane e tecniche, nella fase di istruttoria e di verifica delle istanze.
      6. Per la valutazione e l'approfondimento di specifiche questioni, la Commissione per il cinema può audire ed avvalersi di professionisti ed esperti del settore.
      7. All'atto di insediamento della Commissione per il cinema, è soppressa la Commissione per la cinematografia istituita dall'articolo 8 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 28.

CAPO III
ATTIVITÀ CINEMATOGRAFICHE

Art. 14.
(Interventi in favore della produzione
cinematografica).

      1. Al fine di razionalizzare gli interventi e di esaltare la qualità artistica, organizzativa ed economica delle istanze, la Commissione per il cinema riconosce, ai fini del finanziamento pubblico, ogni anno, fino ad un numero massimo di venti progetti di film di interesse culturale, definiti ai sensi del comma 2, in forma di lungometraggio, di cortometraggio e di animazione, e fino ad un numero massimo

 

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di dieci progetti di film opere prime e seconde.
      2. Per progetto di interesse culturale si intende il film che presenta, oltre ad adeguati requisiti di idoneità tecnica, significative qualità artistiche e culturali o eccezionali qualità spettacolari, autori della sceneggiatura e della musica e della regia di nazionalità italiana, interpreti principali e secondari in maggioranza italiani e utilizzo delle industrie tecniche nazionali.
      3. L'intervento pubblico è fissato per i film di interesse culturale fino ad un massimo di 2 milioni di euro a progetto e comunque non oltre il 30 per cento dei costi complessivamente preventivati, e per le opere prime e seconde fino ad un massimo di 1.500.000 euro a progetto e comunque non oltre il 50 per cento dei costi complessivamente preventivati, tenuto conto del costo relativo alla realizzazione delle diverse fasi del ciclo produttivo, alla progettazione, al marketing, alla produzione, alla post produzione, alla distribuzione e alla promozione.
      4. Il contributo a sostegno della produzione cinematografica è erogato all'atto dell'effettivo e riscontrato reperimento delle restanti risorse necessarie a coprire il costo complessivo del film, attraverso la verifica e la certificazione del piano economico.

Art. 15.
(Interventi in favore della distribuzione
cinematografica).

      1. Al fine di ottimizzare gli interventi nell'ambito della produzione e della qualificazione dell'offerta cinematografica, e di avvicinare al cinema più ampie fasce di pubblico, particolare attenzione è riservata alla distribuzione dei film di interesse culturale e di opere prime e seconde, italiane ed europee.
      2. L'intervento in favore dell'attività di distribuzione è volto in particolar modo al preacquisto dei diritti, alle spese di edizione e di stampa delle copie, alla promozione

 

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e alla pubblicità dei film in uscita nell'anno, alle indagini di ricerca volte a individuare le direzioni in cui sviluppare il mercato, alle spese per il doppiaggio o per i sottotitoli in almeno tre lingue straniere, alle spese per i viaggi di autori, di attori e di produttori per partecipazione a festival nazionali e internazionali.
      3. Il contributo per la distribuzione è erogato anche tenuto conto del numero di presenze registrate sul territorio nazionale, delle cessioni effettuate a imprese estere dei diritti di sfruttamento economico nonché delle presenze registrate all'estero dai film che abbiano fruito del finanziamento ai sensi dell'articolo 14.

Art. 16.
(Interventi in favore della promozione
cinematografica).

      1. Gli interventi nell'ambito della promozione cinematografica, in Italia e all'estero, sono tesi a sostenere l'attività svolta da soggetti pubblici e privati per valorizzare e diffondere la cultura cinematografica ed il prodotto filmico italiano ed europeo.
      2. Il contributo per la promozione cinematografica è assegnato a:

          a) programmazioni stagionali o codistribuzioni di film;

          b) mostre d'arte cinematografica di particolare rilevanza internazionale, festival e rassegne di interesse nazionale e internazionale;

          c) manifestazioni in Italia e all'estero, anche a carattere non permanente, per lo sviluppo del cinema sul piano artistico, culturale e tecnico;

          d) conservazione, restauro e diffusione del patrimonio filmico nazionale e internazionale;

          e) attività convegnistica nazionale e internazionale;

          f) pubblicazione, diffusione e conservazione di riviste e di opere a carattere

 

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storico, artistico, scientifico e critico-informativo di interesse nazionale, nonché organizzazione di corsi di cultura cinematografica.

Art. 17.
(Interventi in favore dell'esercizio
cinematografico).

      1. È riconosciuta la funzione culturale ed economica della sala cinematografica quale veicolo di aggregazione sociale e strumento indispensabile per la fruizione collettiva del prodotto filmico.
      2. L'intervento in favore dell'attività di esercizio e di piccolo esercizio, è volto in particolar modo a sostenere e ad incentivare una qualificata programmazione di film di interesse culturale e di opere prime e seconde, italiane ed europee.
      3. Nella quantificazione del contributo di cui al presente articolo, si tiene conto del periodo complessivo di attività nell'arco dell'anno, del periodo di programmazione dei singoli titoli, dell'attività svolta per favorire la conoscenza e la visione dei film, di speciali programmazioni per l'infanzia e per la terza età, delle presenze e degli incassi registrati per la programmazione dei film di interesse culturale e di opere prime e seconde, italiane ed europee, di indagini e di ricerche sulla domanda del pubblico.
      4. Una particolare attenzione è riservata alla prioritaria funzione culturale e sociale dell'attività delle sale che operano nei centri storici e degli schermi localizzati in complessi cinematografici in province caratterizzate da scarsa domanda, prevedendo, in presenza di una prevalente programmazione di film che hanno fruito del finanziamento ai sensi dell'articolo 14, la realizzazione di progetti di parziale variazione della destinazione d'uso per ospitare spazi commerciali strettamente funzionali all'attività di esercizio cinematografico.


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