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PDL 5165

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5165



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato MONTECCHI

Modifiche al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285,
concernenti limitazioni nella guida per i neo-patentati

Presentata il 19 luglio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - Il problema della previsione di possibili limiti a carico dei neo-patentati per la guida di veicoli in grado di esprimere una potenza o una velocità superiori a determinati parametri non è una questione nuova nel nostro ordinamento.
      Il decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, infatti, nell'adottare le disposizioni concernenti il Nuovo codice della strada, introdusse l'articolo 117 che, al comma 2, prevedeva che «Per i primi tre anni dal conseguimento della patente non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h».
      Una scelta di politica legislativa che, per evidenti ragioni di sicurezza nella gestione delle strade, riteneva necessario per la guida di autoveicoli ritenuti maggiormente pericolosi - stante le loro dimensioni e/o potenza - un'esperienza nel possesso della patente almeno triennale.
      Nel 1995, poi, un decreto-legge più volte reiterato, e successivamente convertito in legge (articolo 11 del decreto-legge 1o aprile 1995, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 maggio 1995, n. 204) - il cui oggetto principale riguardava in realtà alcuni interventi urgenti in materia di trasporti - trasformava incidentalmente questa limitazione a carico dei neopatentati nella prescrizione - assai più tenue - di non superare la velocità di 100 km/h in autostrada o di 90 km/h nelle principali strade extraurbane.
      Trascorsi quasi dieci anni da quella modifica sembra arrivato il momento di ripensare nuovamente alcune scelte di politica
 

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legislativa. La presente proposta di legge non vuole avere alcun intento punitivo o discriminatorio nei confronti dei più giovani, ma nasce dalla considerazione che la guida di autoveicoli in grado di esprimere una potenza o una velocità superiore a determinati parametri richieda necessariamente un'esperienza nel possesso del titolo abilitativo alla guida almeno triennale, anche a prescindere dall'età di conseguimento della patente di guida. Per le stesse ragioni si è ritenuto che la misura che qui si vuole reintrodurre non andasse concepita come alternativa a quella dei limiti di velocità, ma come aggiuntiva: il non poter superare determinati limiti di velocità e il non poter guidare veicoli particolarmente veloci o potenti nel triennio in cui si acquisisce una certa esperienza nella conduzione delle autovetture dovrebbe infatti contribuire ad aumentare i livelli di sicurezza sulle strade. Pertanto, nell'attesa che anche l'Unione europea adotti norme uniformi in materia di patenti europee - stante la vigenza già da diversi anni del principio dell'equipollenza per le patenti di guida rilasciate dagli Stati membri dell'Unione europea - e fermo restando che l'articolo 135 del citato decreto legislativo n. 285 del 1992, attualmente in vigore, al comma 6 stabilisce che «I conducenti muniti di patenti di guida o di permesso internazionale, rilasciati da uno Stato estero, sono tenuti all'osservanza di tutte le prescrizioni e le norme di comportamento stabilite nel presente codice; ai medesimi si applicano le sanzioni previste per i titolari di patente italiana», la reintroduzione del suddetto limite appare non solo opportuna, ma anche necessaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) alla lettera e) del comma 1 dell'articolo 115 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «; autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h, quando il conducente non sia munito di un certificato di abilitazione professionale rilasciato dal competente ufficio del Dipartimento per i trasporti terrestri»;

          b) dopo il comma 2 dell'articolo 117 è inserito il seguente:

      «2-bis. Al titolare di patente italiana, per i tre anni successivi alla data di conseguimento della patente stessa, non è consentita la guida di autoveicoli aventi una potenza specifica, riferita alla tara, superiore a 50 kw/t, o che comunque sviluppino una velocità massima, accertata in sede di omologazione del tipo, superiore a 150 km/h».


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