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PDL 5011

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5011



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato DORINA BIANCHI

Istituzione dell'autorità portuale di Crotone

Presentata il 18 maggio 2004


      

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Onorevoli Colleghi! - La legge 28 gennaio 1994, n. 84, ha provveduto al riordino della legislazione in materia portuale, separando il ruolo di programmazione, coordinamento e controllo, affidato ad organi pubblici, dalla gestione, affidata a soggetti privati, potenziando l'operatività in ambito portuale di imprese che investono durevolmente ai fini dello sviluppo degli scali e prevedendo la trasformazione dei soggetti sino ad allora operanti in modo tale da consentire la tutela, soprattutto nella fase di transizione, dei lavoratori delle organizzazioni e delle compagnie e gruppi portuali.
      In particolare, la legge ha previsto l'istituzione, nei più importanti porti nazionali, dell'autorità portuale con rilevanti funzioni di indirizzo, programmazione, coordinamento e controllo delle operazioni portuali, di manutenzione delle parti comuni dell'ambito portuale, di affidamento e controllo delle attività di fornitura, a titolo oneroso, di servizi di interesse generale non coincidenti né strettamente connessi con le operazioni portuali.
      Ulteriori autorità possono essere istituite in porti di categoria II, classi I e II, che negli ultimi anni hanno registrato un volume di traffico di merci non inferiore a 3 milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 200.000 Twenty Feet Equivalent (articolo 6, comma 8, della legge n. 84 del 1994).
      Le autorità portuali sono enti aventi personalità giuridica di diritto pubblico, sono sottoposti alla vigilanza del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sono dotati di autonomia amministrativa, finanziaria e di bilancio nei limiti previsti dalla legge. Il rendiconto della loro gestione finanziaria è soggetto al controllo della Corte dei conti.
      Le entrate delle autorità portuali sono costituite dai canoni di concessione delle aree demaniali e delle banchine comprese nelle circoscrizioni territoriali, da proventi di autorizzazioni per operazioni portuali,
 

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dagli eventuali proventi derivanti dalle cessioni di impianti ai concessionari, dal gettito delle tasse sulle merci sbarcate e imbarcate, dai contributi delle regioni, degli enti locali e di altri organismi pubblici, nonché da entrate diverse.
      È fatto divieto alle autorità portuali di esercitare, sia direttamente che tramite la partecipazione di società, operazioni portuali e attività ad esse strettamente connesse.
      La presente proposta di legge ha lo scopo di istituire l'autorità portuale di Crotone.
      Il porto di Crotone, che è di II classe, è situato in una posizione strategica sul Mediterraneo, costituendo l'unico buon riparo nella costa ionica da Taranto a Reggio Calabria.
      Efficiente e in attività come porto mercantile, imbarca in prevalenza prodotti cerealicoli, agroalimentari, metallurgici, chimici e materiali edili.
      È diviso in porto nuovo, prevalentemente industriale, e in porto vecchio, adibito a traffico peschereccio e da diporto.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Nel porto di Crotone è istituita l'autorità portuale con i compiti previsti dall'articolo 6, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.
      2. Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti sono individuati i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale di Crotone, ai sensi dell'articolo 6, comma 7, della legge 28 gennaio 1994, n. 84.
      3. Per l'organizzazione e il funzionamento dell'autorità portuale di Crotone si applicano, oltre a quanto previsto dal comma 1 del presente articolo, le ulteriori disposizioni in materia stabilite dalla legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni.


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