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PDL 198

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 198



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato CIMA

Disposizioni per l'incentivazione delle applicazioni
di informatica civica

Presentata il 30 maggio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Una nuova risorsa è a disposizione degli italiani; una risorsa potente, dai contorni e dalla forza ancora inesplorati. Una risorsa capace di creare lavoro, prosperità diffusa, benessere autentico, valori per gli italiani ammalati di passato e di mille rigidità.
      Questa risorsa siamo noi in quanto comunità. Grazie ai nuovi strumenti di comunicazione possiamo creare, informarci, cooperare in modo nuovo. Possiamo vivere meglio dentro città di cui siamo parte attiva. Possiamo reinventare assieme l'amministrazione pubblica, correggerne le deformazioni e le obsolescenze. Soprattutto possiamo cooperare ad una migliore gestione del nostro patrimonio comune, umano e ambientale, con estesi guadagni in termini di lavoro, risparmi (energetici, nei costi dei servizi, nelle maggiori opportunità per tutti), migliore qualità del vivere quotidiano, nuova cultura, rinata speranza civile.
      La proposta di legge vuole avviare il primo passo, in apparenza piccolo e misurato, per la creazione diffusa, su tutto il territorio nazionale, delle comunità civiche ovvero reti di cittadini interconnesse alla pubblica amministrazione, alle associazioni, alle scuole e alle università ed ancora alle imprese. Reti aperte e il più possibile gratuite per favorire la partecipazione attiva della società italiana allo Stato e alle sue istituzioni, per rompere antichi steccati di separazione, per generare opportunità e stimoli.
      A questo fine, a mio avviso, è necessario partire dai giovani qualificati, e innanzitutto formare sul campo una generazione di tecnologi italiani capaci di costruire e gestire, in modo diffuso, le nuove infrastrutture di comunicazione. Per questo la presente proposta di legge è esclusivamente dedicata alla costituzione, presso il Ministero della pubblica istruzione, di un apposito fondo in grado di
 

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stimolare, nelle università e negli istituti di istruzione superiore (ad indirizzo tecnico-scientifico) la nascita di «laboratori di informatica civica», in grado di far nascere reti civiche operative (nodi telematici dai costi contenuti) e, al contempo, di formare risorse umane qualificate nel campo della telematica avanzata.
      Tale fondo, dalla concezione più agile possibile, metterà a disposizione di queste iniziative un ammontare fisso di contributi (per non più di tre anni) sufficienti all'acquisto delle attrezzature essenziali per l'avvio delle reti (nodi telematici formati da un personal computer con connessi modem e software). In questo modo ritengo che sarà possibile avviare molte esperienze didattico-operative in numerosi centri universitari e formativi italiani, innescando processi di aggregazione di «comunità telematiche» su base locale che, in fasi successive, vedranno l'attivazione delle pubbliche amministrazioni e delle imprese. Dove l'obiettivo finale che si vuole raggiungere e di cui la presente proposta di legge è solo il primo passo, è realizzare quello che definiamo «Stato civico».
      Con l'espressione «Stato civico» intendo quell'insieme di innovazioni, piccole e grandi, nate dalla partecipazione alla cosa pubblica e che comportano l'instaurarsi di un generale clima sociale di cooperazione attiva, anche conflittuale, ma diretta e aperta verso fatti, obiettivi pratici comuni, comprensibili e di buon senso. Ma per fare ciò è necessario dotarsi di alcune indispensabili innovazioni, vale a dire, innanzitutto, di una piattaforma per lo sviluppo della comunità attiva. Oggi l'agorà, luogo di partecipazione democratica dei cittadini alla vita politica e commerciale, è divenuto un complesso di media basati sull'elettronica. Il primo obiettivo dello «Stato civico» è diffondere forme appropriate di agorà aperte (ovvero reti civiche bidirezionali, non solo telematiche, ma anche con estensioni telefoniche, radio, televisione, eccetera) progressivamente, in tutte le città e regioni d'Italia.
      In secondo luogo abbiamo bisogno di istituzioni aperte, a cominciare dalle università, per dare modo ai giovani di prendere saldamente in mano lo sviluppo di queste agorà e offrire loro la possibilità di creare percorsi di formazione in grado di accrescere il valore costituito dal capitale umano, per se stessi e per il proprio futuro. La nascita e lo sviluppo di laboratori di informatica civica in tutti i maggiori centri educativi del Paese rappresentano un ottimo investimento per l'intera collettività:

          per la scuola e l'università, perché così si mette in atto direttamente sul campo la trasformazione sociale in grado di creare competenze e formazioni solide e spendibili sul mercato;

          per i giovani e gli studenti, perché possono formarsi all'interno di iniziative concrete, partecipando allo sviluppo di valori nuovi e migliori per il Paese, cooperando alla creazione di innovazioni sociali che producono nuovo lavoro per altri giovani, sviluppando una cultura attiva della solidarietà come protagonisti creativi, e fuori dalle forme illusorie e obsolete del passato;

          per il mondo delle imprese, perché lo sviluppo di piattaforme civiche consente l'avvio di nuove forme di business, di produzione e di valore aggiunto all'avanguardia nel mondo (commercio elettronico locale, nazionale e internazionale-Internet). Perché la disponibilità di una nuova generazione di giovani tecnologi italiani effettivamente preparati sul campo è già di per sé una risorsa inestimabile, con risparmi notevoli in termini di formazione aggiuntiva. E infine, perché il clima sociale italiano, progressivamente rasserenato da una ondata innovativa e da una nuova cultura della partecipazione e della solidarietà, offrirà condizioni di lavoro enormemente migliori alle opportunità di sviluppo delle imprese e di un effettivo, prospero e responsabile mercato;

          per l'amministrazione del Paese.

      Infatti, milioni di cittadini attivi rappresentano in futuro una forza potentissima alleata al difficile e complesso governo di questo Paese. L'amministrazione

 

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può snellirsi, reinventarsi, gestire le risorse del Paese cooperando con i cittadini e quindi raggiungere un livello di legalità diffuso, di fiducia reciproca, di conseguimento degli obiettivi comuni, di consenso autentico.
      La disponibilità di piattaforme civiche, di istituzioni aperte, di possibilità attive, continue e a tutti i livelli rappresenta, per l'intera società italiana, un efficace antidoto contro il profondo «malessere italiano»; un grande e strutturale invito a rimboccarsi le maniche, tutti. Una occasione, senza mezzi termini, di rigenerazione in avanti del corpo sociale.
      Pertanto, la presente proposta di legge, all'articolo 1, definisce le principali caratteristiche delle reti civiche. Si tratta di nodi telematici bidirezionali di accesso pubblico e gratuito, a cui i cittadini possono accedere, fatta salva la loro adesione a regole di comportamento telematiche definite all'interno di appositi «galatei».
      Con l'articolo 2, viene istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Fondo speciale per l'informatica civica, al fine di incentivare lo sviluppo di applicazioni di informatica civica; esso è rivolto quasi esclusivamente al mondo scolastico-universitario, nonché agli enti locali (articolo 3), rendendo possibile l'accesso a risorse strettamente finalizzate alla dotazione necessaria per il decollo dei nodi telematici, delle strutture di ricerca e formative e delle applicazioni di informatica civica. I contributi del Fondo si applicano a progetti di avvio di durata non superiore a tre anni.
      Con l'articolo 4 viene demandato al Ministro della pubblica istruzione il compito di provvedere all'emanazione del regolamento di accesso al Fondo.
      L'articolo 5 detta norme relative al comitato di gestione del Fondo, composto da quattro membri: un rappresentante del Ministero della pubblica istruzione, due esperti in informatica civica ed un esperto in informatica designato dall'organizzazione sindacale più rappresentativa nell'area dell'informatica pubblica. Tra le funzioni del comitato (articolo 6) sono ricomprese quelle relative alla valutazione dei progetti per l'istituzione dei laboratori di informatica civica, all'erogazione dei finanziamenti e alla scelta delle aree prioritarie di intervento.
      Infine, l'articolo 7 detta norme relative alla copertura finanziaria dell'onere derivante dall'attuazione della legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Finalità e definizioni).

      1. La presente legge garantisce l'incentivazione delle reti civiche mediante lo sviluppo di servizi di comunicazione, cooperazione e condivisione di risorse in modo libero, anche al fine di proseguire nell'opera di semplificazione dei procedimenti amministrativi, di incrementare l'uso dello strumento informatico e di fornire regole e standard per ottenere economie di scala.
      2. Ai fini della presente legge si intende:

          a) per «rete civica», un nodo telematico bidirezionale messo gratuitamente a disposizione dei cittadini di una specifica area, a cui è possibile connettersi sia tramite collegamenti telefonici diretti via modem, sia tramite accessi alla rete INTERNET. Le reti civiche provvedono allo sviluppo e alla messa in rete di servizi a disposizione dei cittadini in collaborazione con la pubblica amministrazione, le comunità locali, le imprese e le associazioni;

          b) per «galateo», il documento che contiene i princìpi ispiratori che hanno orientato lo sviluppo della rete civica, nonché le regole per un corretto e trasparente utilizzo del servizio fornito;

          c) per «utente», chiunque accede alla rete civica. Per accedere ai servizi della rete civica l'utente deve dichiarare di accettare il galateo e provvedere alla propria registrazione indicando i dati anagrafici ed inviando alla rete civica copia di un documento di identità. All'utente viene in qualsiasi caso garantita la riservatezza dei dati personali;

          d) per «laboratori di informatica civica», le sedi pubbliche presso le quali è possibile effettuare la sperimentazione diretta, sulle applicazioni contenute nelle reti civiche.

 

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Art. 2.
(Istituzione del Fondo speciale
per l'informatica civica).

      1. Al fine di incentivare lo sviluppo di applicazioni di informatica civica, è istituito, presso il Ministero della pubblica istruzione, il Fondo speciale per l'informatica civica, di seguito denominato «Fondo».
      2. Il Fondo ha personalità giuridica e gestione autonoma ed è sottoposto alla vigilanza del Ministero della pubblica istruzione.

Art. 3.
(Finalità del Fondo).

      1. Il Fondo è finalizzato a:

          a) promuovere la costituzione di laboratori di informatica civica presso le principali sedi universitarie italiane, nonché presso le scuole medie superiori;

          b) finanziare l'avvio, per un periodo massimo di tre anni decorrenti dalla data di concessione del finanziamento, di reti civiche di accesso pubblico, all'interno dei laboratori di cui alla lettera a);

          c) finanziare la realizzazione di progetti-pilota di alfabetizzazione informatica da parte degli enti locali in collaborazione con le reti civiche.

      2. Ai progetti di cui alla lettera c) del comma 1, gli enti locali partecipano con proprio finanziamento per una quota non superiore al 40 per cento della spesa totale.

Art. 4.
(Accesso ai finanziamenti).

      1. Il Ministro della pubblica istruzione provvede con proprio decreto, entro il termine di due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, sentito il

 

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comitato di gestione di cui all'articolo 5, all'emanazione di un regolamento contenente le modalità di accesso ai finanziamenti che dovranno, in ogni caso, essere erogati in ammontare fisso.

Art. 5.
(Comitato di gestione del Fondo).

      1. Il Fondo è amministrato da un comitato di gestione, di seguito denominato «comitato», i cui membri sono nominati dal Ministro della pubblica istruzione.
      2. Il comitato è composto da:

          a) un dipendente del Ministero della pubblica istruzione del profilo professionale di analista informatico, inquadrato nell'area C, posizione economica C1;

          b) due esperti in informatica civica scelti all'interno di un elenco di nominativi forniti dalle reti civiche già esistenti alla data di entrata in vigore della presente legge;

          c) un esperto in informatica designato dall'organizzazione sindacale più rappresentativa nell'area dell'informatica pubblica.

      3. I membri del comitato durano in carica tre anni e non possono essere confermati.
      4. I membri del comitato di cui alle lettere b) e c) del comma 2, a pena di decadenza, non possono esercitare, direttamente o indirettamente, qualsiasi altra carica attinente alla gestione e al controllo di reti civiche.
      5. Le indennità spettanti ai membri del comitato sono determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica; in ogni caso l'indennità non può superare la retribuzione corrispondente alla posizione economica C1 dell'area C del Ministero della pubblica istruzione.

 

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Art. 6.
(Funzioni del comitato).

      1. Il comitato svolge le seguenti funzioni:

          a) propone al Ministro della pubblica istruzione, entro il termine di un mese dalla data di entrata in vigore della presente legge, il regolamento istitutivo del Fondo;

          b) stabilisce le priorità delle aree di intervento;

          c) valuta i progetti relativi all'istituzione di laboratori di informatica civica;

          d) eroga i finanziamenti ai soggetti interessati;

          e) valuta i risultati e provvede alla loro diffusione;

          f) rende disponibile il software prodotto.

Art. 7.
(Copertura finanziaria).

      1. L'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 3 e dell'articolo 5, comma 5, è valutato in lire 10 miliardi, per il triennio 2001-2003.
      2. All'onere di cui al comma 1 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2001-2003, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica per l'anno 2001, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero.
      3. Il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.


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