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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 4936 |
«Art. 1. (Presupposti e finalità della legge). - Lo Stato considera l'attività della lirica e concertistica di rilevante interesse generale, in quanto intesa a favorire la formazione musicale, culturale e sociale della collettività nazionale.
Per la tutela e lo sviluppo di tali attività lo Stato interviene con idonee provvidenze».
In realtà, l'articolo 6 (integrato dall'articolo 7) limitava di molto la portata e l'applicazione del provvedimento in quanto individuava tassativamente i soggetti riconosciuti come rientranti nell'ambito operativo della legge. Gli articoli 6 e 7 recitavano infatti:
«Art. 6. (Enti autonomi lirici e istituzioni concertistiche assimilate). - Il Teatro Comunale di Bologna, il Teatro Comunale di Firenze, il Teatro Comunale dell'Opera di Genova, il Teatro alla Scala di Milano, il Teatro San Carlo di Napoli, il Teatro Massimo di Palermo, il Teatro dell'Opera di Roma, il Teatro Regio di Torino, il Teatro Comunale Giuseppe Verdi di Trieste, il Teatro La Fenice di Venezia e l'Arena di Verona sono riconosciuti enti autonomi lirici.
Sono riconosciute istituzioni concertistiche assimilate l'Accademia nazionale di Santa Cecilia di Roma per la gestione autonoma dei concerti e l'istituzione dei concerti del Conservatorio musicale di Stato Giovanni Pierluigi da Palestrina di
A fronte di questa individuazione di enti di livello di interesse nazionale veniva individuata una fattispecie di secondo grado con l'articolo 28 (Teatri di tradizione e istituzioni concertistico-orchestrali) che recitava: «Sono riconosciuti teatri in tradizione: Petruzzelli di Bari, Grande di Brescia, Massimo Bellini di Catania, Sociale di Como, Ponchielli di Cremona, Comunale di Ferrara, Sociale di Mantova, Comunale di Modena, Coccia di Novara, Regio di Parma, Municipale di Piacenza, Verdi di Pisa, Municipale di Reggio Emilia, Sociale di Rovigo, Comunale di Treviso, nonché il Comitato Estate Livornese di Livorno e l'Ente Concerti Sassari di Sassari.
Sono riconosciute istituzioni concertistico-orchestrali: Haydn di Bolzano e Trento, AIDEM di Firenze, Angelicum di Milano, Pomeriggio Musicale di Milano, Sinfonica Siciliana di Palerno, Sinfonica di San Remo.
I teatri di tradizione e le istituzioni concertistico-orchestrali hanno il compito di promuovere, agevolare e coordinare attività musicali che si svolgano nel territorio delle rispettive Province (...) ».
Successivamente il decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, recante «Disposizioni urgenti in tema di fondazioni lirico-sinfoniche» ha operato una profonda trasformazione in materia in quanto ha disposto che (articolo 1): «1. Gli enti autonomi lirici e le istituzioni concertistiche assimilate, già disciplinati dal titolo II della legge 14 agosto 1967, n. 800, sono trasformati in fondazione ed acquisiscono la personalità giuridica di diritto privato a decorrere dal 23 maggio 1998.
2. La Fondazione subentra nei diritti, negli obblighi e nei rapporti attivi e passivi dell'ente, in essere alla data della trasformazione. Essa è disciplinata, per quanto non espressamente previsto dal presente decreto, dal decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, di seguito definito "decreto legislativo", dal codice civile e dalle disposizioni di attuazione del medesimo».
In armonia con quanto previsto dal citato decreto-legge n. 345 del 2000, la successiva legge 11 novembre 2003, n. 310, recante «Costituzione della "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", con sede in Bari, nonché disposizioni in materia di pubblici spettacoli, fondazioni lirico-sinfoniche e attività culturali» ha modificato il quadro della ripartizione tra soggetti prevedendo il passaggio della «Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari» al primo gruppo (articolo 1): «È costituita, con sede in Bari, la "Fondazione lirico-sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari", ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1996, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6».
È quindi possibile, nel quadro di riordino complessivo dei soggetti di cui alla legge n. 800 del 1967, una nuova classificazione che tenga conto della specificità degli stessi e della loro attività attuale in riferimento ai tempi ormai remoti della legge quadro del 1967.
L'articolo 1 della proposta di legge istituisce la «Fondazione lirico-sinfonica Teatro Massimo Bellini» di Catania sottoposta - come le altre 14 Fondazioni esistenti attualmente in Italia - al regime tipico previsto dalla maggior parte delle
1. È istituita, con sede in Catania, la «Fondazione lirico-sinfonica Teatro Massimo Bellini», ente di diritto privato, operante nel settore musicale, di prioritario interesse nazionale, sottoposto alle disposizioni della legge 14 agosto 1967, n. 800, del decreto legislativo 29 giugno 1966, n. 367, e del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni.
2. In attesa della partecipazione dei soggetti privati entro il termine previsto dal comma 4, il consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 è composto dal sindaco di Catania che lo presiede, e da quattro membri individuati con le seguenti modalità:
a) un componente designato dal Ministro per i beni e le attività culturali;
b) un componente designato dalla regione Sicilia;
c) un componente designato dalla provincia di Catania;
d) un componente designato dal sindaco di Catania.
3. Per il componente del consiglio di amministrazione della Fondazione di cui al comma 1 designato dal sindaco di Catania non ha luogo la decadenza di cui all'articolo 4, comma 1, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6.
4. In deroga a quanto previsto dall'articolo 2, comma 4, del decreto-legge 24 novembre 2000, n. 345, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 gennaio 2001, n. 6, e successive modificazioni, la partecipazione dei soggetti privati alla Fondazione
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