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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 1200 |
a) Comitato per la difesa contro le malattie delle piante (poi sostituito da una apposita sottosezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste);
b) istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;
c) osservatori per le malattie delle piante;
d) commissariati provinciali per le malattie delle piante.
Le disposizioni della legge citata prevedono, inoltre, la nomina di delegati e delegati speciali incaricati di svolgere la vigilanza oltre che sui vivai e sugli stabilimenti orticoli anche sulle importazioni e sulle coltivazioni in campo. Prevedono, infine, la costituzione di consorzi obbligatori volontari di difesa contro le malattie delle piante e per il miglioramento delle coltivazioni, costituiti dagli operatori interessati.
Di fatto la legge n. 987 del 1931 presenta tuttora, in genere, una sua persistente validità e ciò malgrado che da allora molte situazioni siano cambiate non solo sul piano tecnico ma anche sul piano economico e su quello organizzativo. Per il primo aspetto sembra superfluo ricordare come la ricerca pubblica e privata, internazionale e nazionale, abbia messo a disposizione dell'agricoltura nuovi prodotti in grado di combattere i parassiti con crescente efficienza. Si tratta peraltro spesso di prodotti di troppo alta tossicità per l'uomo e per l'ambiente, soprattutto se usati in dosi eccessive, tanto che nel corso degli anni alcuni di essi sono stati ritirati dal commercio. Spesso, comunque, il frequente mancato rispetto dei protocolli di uso (eccessivo numero di trattamenti, trattamenti fuori stagione, eccessivo prodotto utilizzato) da un lato rende le lotte troppo costose e dall'altro lato determina rischi di residui tossici dannosi per la salute umana, ancorché la legislazione comunitaria e nazionale determini i limiti di tolleranza dei residui di antiparassitari.
Dal punto di vista economico l'accelerato, vigoroso sviluppo del commercio internazionale di prodotti vegetali, ivi compresi le piante, gli ortaggi e la frutta, si è posto come strumento di rapida diffusione dei parassiti dall'uno all'altro Paese e dall'uno all'altro continente. Gli istituti di ricerca e le università italiani, ad esempio, hanno dovuto constatare la presenza in Italia di numerose specie di insetti, anche dannose, provenienti da altre aree mondiali ed una volta assenti dal nostro Paese. Questa facilità di diffusione è alimentata, d'altra parte, dalle modifiche intervenute nei sistemi di controllo delle importazioni. Da un lato, infatti, la normativa comunitaria ha progressivamente ridotto, fino ad abolirli del tutto, i controlli fitosanitari al passaggio delle frontiere tra l'uno e l'altro Paese membro dell'Unione europea, prevedendo, altresì, che i prodotti destinati all'esportazione siano controllati all'origine ed accompagnati da una sorta di «passaporto fitopatologico». Ciò, fra l'altro, rende più facile l'introduzione di parassiti attraverso operazioni di triangolazione, vale a dire di importazione di prodotti provenienti da Paesi terzi in Paesi dell'Unione europea, ad essi scarsamente interessati e qui nazionalizzati per essere trasferiti poi ad altri Paesi membri che ne sono invece produttori. Va anche aggiunto, inoltre, che già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 gli osservatori fitopatologici passarono alla competenza delle regioni, le quali, come è noto, hanno piena disponibilità di organizzare le loro strutture interessanti l'agricoltura talché, talvolta, tale delicatissima branca dell'amministrazione si trova in condizioni di difficoltà
1. Le dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, trovano impiego, ai sensi degli interventi ed in base alle procedure di cui alla presente legge, anche al fine di favorire la continuità e la ripresa dell'attività delle aziende agricole singole od associate le cui coltivazioni risultino gravemente danneggiate da attacchi parassitari.
2. Ai fini della presente legge si intendono per attacchi parassitari le infezioni di carattere virosico o batterico e le infestazioni di insetti.
3. Hanno titolo a beneficiare degli interventi di cui alla presente legge le aziende agricole singole o associate ricadenti nelle zone delimitate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 che abbiano subìto nel corso dell'annata agraria, a causa di attacchi parassitari, danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, e siano in grado di dimostrare, ove ritenuto necessario dalle competenti autorità regionali, di avere provveduto alle opportune operazioni di difesa antiparassitaria, anche preventiva, nel rispetto dei protocolli prescritti dalle autorità regionali medesime. Nel calcolo della percentuale dei danni possono essere comprese le perdite derivanti da eventuali eventi calamitosi subìte dalla stessa azienda anche a carico delle medesime colture.
1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni provvedono a delimitare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla fine della o delle campagne di produzione delle colture interessate, il territorio
1. Le aziende agricole singole od associate di cui all'articolo 1 della presente legge hanno titolo agli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
3. Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate di cui all'articolo 2, comma 1.
1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 3 gli oneri conseguenti all'estirpazione e all'eventuale reimpianto di
a) le regioni territorialmente competenti possono concedere contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi di estirpazione e di reimpianto delle colture interessate nonché per il mancato reddito ai soggetti che abbiano ottemperato alle prescrizioni imposte dai competenti uffici regionali. Gli importi dei contributi sono determinati dal Ministro delle politiche agricole e forestali sentiti gli assessorati regionali all'agricoltura competenti per territorio, nonché i soggetti interessati anche in relazione all'età dell'albero e nei limiti di un tetto massimo di spesa per superficie coltivata;
b) in presenza di estirpazione totale degli impianti, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle della impresa beneficiaria. Nelle aree nelle quali non è possibile procedere al reimpianto, in quanto dichiarate ad alto rischio fitosanitario dal competente ufficio regionale, il contributo è concesso a parziale indennità del danno nella misura dell'80 per cento.
2. In sede di prima attuazione della presente legge, gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nelle zone sottoposte a lotta obbligatoria contro la Erwinia Amylovora, la Pseudomonas Avellanae, il virus sharka ed il «malsecco» degli agrumi (Phoma Tracheiphila) secondo gli importi riportati nella tabella A allegata alla presente legge.
3. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche nel caso di soggetti che, in presenza delle fitopatie di cui al comma 2, hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.
1. Il Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, sentiti gli istituti sperimentali e di ricerca interessati, a definire i limiti massimi di uso dei prodotti antiparassitari ai quali devono attenersi gli uffici fitopatologici regionali nella determinazione dei protocolli da adottare nelle diverse realtà ambientali nei confronti dei diversi agenti nocivi.
Tabella A.
(Articolo 4, comma 2).
Importo massimo dei contributi in conto capitale concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati di reimpianto e per il mancato reddito situati in zone soggette alla lotta obbligatoria e riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali:
1) in caso di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di sharka e di Erwinia Amylovora:
a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;
b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;
c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;
d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;
e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel decimo anno;
f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, nell'undicesimo anno;
g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno;
h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai;
2) in caso di alberi di agrumi colpiti dal malsecco degli agrumi (Phoma Tracheiphila) gli stessi contributi sono aumentati fino al 10 per cento in caso di impianti terrazzati;
3) in caso di alberi di nocciolo o di impianti di noccioli attaccati da Pseudomonas Avellanae gli stessi contributi sono ridotti al 50 per cento.
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