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PDL 1200

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 1200



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

LOSURDO, FASANO, FATUZZO, FRANZ,
LA GRUA, ONNIS, VILLANI MIGLIETTA

Disposizioni in materia di interventi del Fondo di solidarietà nazionale in favore delle imprese agricole danneggiate da fitopatologie di eccezionale gravità

Presentata il 5 luglio 2001


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono ben noti i danni recati dagli agenti parassitari di carattere batterico virosico e anche dalle infestazioni di insetti alle coltivazioni erbacee ed arboree e quindi alla economia delle aziende agricole ed ai redditi dei produttori. Solo a titolo di esempio, e certamente senza pretendere di ricordare le migliaia di organismi appartenenti all'una o all'altra categoria e dannosi per l'una o l'altra coltivazione, si può ricordare la distruzione dei vigneti di buona parte delle regioni italiane provocata a cavallo del secolo da un insetto, la fillossera, che obbligò alla introduzione di portainnesti americani su cui innestare poi gli originali vitigni o, più recentemente, la diffusione nel nostro Paese, nell'immediato dopoguerra, della dorifora delle patate, coleottero di origine americana che obbligò ad un importante impegno per la difesa delle coltivazioni orticole nazionali ma di cui ancora si ritrova qualche esemplare la cui presenza provoca il rifiuto da parte degli organi fitosanitari di destinazione della partita infestata. Così come si possono ricordare, sempre nel dopoguerra, le invasioni di cavallette in Sardegna che furono contrastate solo con il diretto impiego da parte dello Stato di elicotteri per spargere i necessari insetticidi.
      Va ricordato del resto che già dal 1931, con la legge 18 giugno 1931, n. 987, furono stabilite le norme per la difesa delle piante
 

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coltivate e dei prodotti agrari dalle cause nemiche e per la organizzazione dei relativi servizi. Quel provvedimento traeva, fra l'altro ed in larga misura, impostazione ed esperienze da disposizioni emanate nel 1917 sulla lotta alla fillossera e sui consorzi antifillosserici, che riordinavano ed unificavano le normative recate in materia da ben dieci leggi succedutesi dal 1874 al 1917. Di fatto quel provvedimento ed il relativo regolamento (approvato con regio decreto n. 1700 del 1933) stabilivano gli organi incaricati del servizio della difesa delle piante, costituiti da:

          a) Comitato per la difesa contro le malattie delle piante (poi sostituito da una apposita sottosezione del Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste);

          b) istituti di ricerca e di sperimentazione scientifica per la fitopatologia;

          c) osservatori per le malattie delle piante;

          d) commissariati provinciali per le malattie delle piante.

      Le disposizioni della legge citata prevedono, inoltre, la nomina di delegati e delegati speciali incaricati di svolgere la vigilanza oltre che sui vivai e sugli stabilimenti orticoli anche sulle importazioni e sulle coltivazioni in campo. Prevedono, infine, la costituzione di consorzi obbligatori volontari di difesa contro le malattie delle piante e per il miglioramento delle coltivazioni, costituiti dagli operatori interessati.
      Di fatto la legge n. 987 del 1931 presenta tuttora, in genere, una sua persistente validità e ciò malgrado che da allora molte situazioni siano cambiate non solo sul piano tecnico ma anche sul piano economico e su quello organizzativo. Per il primo aspetto sembra superfluo ricordare come la ricerca pubblica e privata, internazionale e nazionale, abbia messo a disposizione dell'agricoltura nuovi prodotti in grado di combattere i parassiti con crescente efficienza. Si tratta peraltro spesso di prodotti di troppo alta tossicità per l'uomo e per l'ambiente, soprattutto se usati in dosi eccessive, tanto che nel corso degli anni alcuni di essi sono stati ritirati dal commercio. Spesso, comunque, il frequente mancato rispetto dei protocolli di uso (eccessivo numero di trattamenti, trattamenti fuori stagione, eccessivo prodotto utilizzato) da un lato rende le lotte troppo costose e dall'altro lato determina rischi di residui tossici dannosi per la salute umana, ancorché la legislazione comunitaria e nazionale determini i limiti di tolleranza dei residui di antiparassitari.
      Dal punto di vista economico l'accelerato, vigoroso sviluppo del commercio internazionale di prodotti vegetali, ivi compresi le piante, gli ortaggi e la frutta, si è posto come strumento di rapida diffusione dei parassiti dall'uno all'altro Paese e dall'uno all'altro continente. Gli istituti di ricerca e le università italiani, ad esempio, hanno dovuto constatare la presenza in Italia di numerose specie di insetti, anche dannose, provenienti da altre aree mondiali ed una volta assenti dal nostro Paese. Questa facilità di diffusione è alimentata, d'altra parte, dalle modifiche intervenute nei sistemi di controllo delle importazioni. Da un lato, infatti, la normativa comunitaria ha progressivamente ridotto, fino ad abolirli del tutto, i controlli fitosanitari al passaggio delle frontiere tra l'uno e l'altro Paese membro dell'Unione europea, prevedendo, altresì, che i prodotti destinati all'esportazione siano controllati all'origine ed accompagnati da una sorta di «passaporto fitopatologico». Ciò, fra l'altro, rende più facile l'introduzione di parassiti attraverso operazioni di triangolazione, vale a dire di importazione di prodotti provenienti da Paesi terzi in Paesi dell'Unione europea, ad essi scarsamente interessati e qui nazionalizzati per essere trasferiti poi ad altri Paesi membri che ne sono invece produttori. Va anche aggiunto, inoltre, che già con il decreto del Presidente della Repubblica n. 11 del 1972 gli osservatori fitopatologici passarono alla competenza delle regioni, le quali, come è noto, hanno piena disponibilità di organizzare le loro strutture interessanti l'agricoltura talché, talvolta, tale delicatissima branca dell'amministrazione si trova in condizioni di difficoltà

 

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ad operare con efficienza. Problema questo che, fra l'altro, suggerirebbe una considerazione sulla opportunità di dare una nuova struttura organica e moderna a tali servizi che si devono attivare con unicità legislativa e fitosanitaria. Sta di fatto, comunque, che per effetto dei fattori sopra ricordati, vale a dire la più facile possibilità di trasferimento di agenti patogeni e la minore efficienza dei servizi di controllo e di vigilanza, sono accentuati rispetto al passato i rischi di fitopatologie e di danno alle coltivazioni nazionali. Particolarmente grave è, ad esempio, la diffusione, iniziata alla fine degli anni settanta, del fuoco batterico delle drupacee (Erwinia Amylovora) che infesta soprattutto giovani piante di drupacee e per il quale, dopo vari tentativi, si è stati costretti a stabilire, sentito il Consiglio superiore dell'agricoltura e delle foreste, la lotta obbligatoria con la conseguente distruzione dei frutteti infettati. A tutt'oggi è particolarmente grave la presenza della malattia in Emilia con 715 focolai, nel Veneto ed in Lombardia. Così come è grave la recente diffusione del virus sharka che, apparso per la prima volta in Piemonte sulle pomacee, si è poi rapidamente diffuso, costringendo anche in questo caso alla lotta obbligatoria, con la previsione della distruzione dei frutteti che presentano l'infezione. In questa situazione, quindi, si rende necessario un intervento pubblico rivolto a venire incontro agli operatori i quali dalle infezioni parassitarie subiscono danni gravi alle loro colture ed al loro reddito, ed in tal caso si può assumere come indice della gravità del danno il 30 per cento del reddito aziendale, così come va stabilito nel caso di verificarsi di calamità naturali di diversa natura che danneggiano le aziende agricole. Ovviamente in tale caso sarà peraltro necessario, da un lato, che le zone colpite siano individuate e delimitate da parte degli organi competenti e, dall'altro lato e soprattutto, che gli operatori siano in grado di dimostrare di avere effettuato tutte le operazioni preventive e difensive necessarie per evitare il danno ed il raggiungimento di tali limiti di dannosità.
      Si può peraltro verificare anche il caso in cui proprio la gravità dei danni e la difficoltà della lotta conseguente, fra l'altro, alla natura stessa degli agenti, nonché la necessità di impedire comunque la diffusione di questi, postula la determinazione di rendere obbligatorio l'uso dei mezzi di difesa e l'applicazione di specifici rimedi, ivi compresa la distruzione delle coltivazioni infette. È ovvio che tale ultima misura determina soprattutto nei confronti di aziende a coltivazione specializzata, in particolare arborea, danni gravissimi ed irreversibili.
      Si pone quindi un duplice problema. Da un lato quello di favorire la ripresa delle aziende gravemente danneggiate da attacchi parassitari ma, dall'altro lato ancora, quello di indennizzare le aziende le quali, non solo nel loro interesse ma nell'interesse pubblico, sono chiamate a distruggere ed eventualmente a ricostruire le loro coltivazioni e gli impianti di frutteti.
      A questi scopi, appunto, è diretta la presente proposta di legge.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Le dotazioni del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, trovano impiego, ai sensi degli interventi ed in base alle procedure di cui alla presente legge, anche al fine di favorire la continuità e la ripresa dell'attività delle aziende agricole singole od associate le cui coltivazioni risultino gravemente danneggiate da attacchi parassitari.
      2. Ai fini della presente legge si intendono per attacchi parassitari le infezioni di carattere virosico o batterico e le infestazioni di insetti.
      3. Hanno titolo a beneficiare degli interventi di cui alla presente legge le aziende agricole singole o associate ricadenti nelle zone delimitate ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2 che abbiano subìto nel corso dell'annata agraria, a causa di attacchi parassitari, danni non inferiori al 30 per cento della produzione lorda vendibile, esclusa quella zootecnica, e siano in grado di dimostrare, ove ritenuto necessario dalle competenti autorità regionali, di avere provveduto alle opportune operazioni di difesa antiparassitaria, anche preventiva, nel rispetto dei protocolli prescritti dalle autorità regionali medesime. Nel calcolo della percentuale dei danni possono essere comprese le perdite derivanti da eventuali eventi calamitosi subìte dalla stessa azienda anche a carico delle medesime colture.

Art. 2.

      1. Ai fini dell'attuazione della presente legge, le regioni provvedono a delimitare, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla fine della o delle campagne di produzione delle colture interessate, il territorio

 

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colpito e a deliberare le proposte di declaratoria della eccezionalità degli attacchi nonché, tenendo conto della natura dell'agente dannoso e delle caratteristiche dell'attacco, di individuazione delle provvidenze da concedere fra quelle previste dagli articoli 3 e 4 e le relative richieste di spesa.
      2. Nel caso in cui il danno sia provocato, oltre che da attacchi parassitari, anche da eccezionali calamità atmosferiche, si applicano i termini e le procedure di cui al comma 1 dell'articolo 2 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
      3. Per la dichiarazione, da parte del Ministro delle politiche agricole e forestali, dell'esistenza di danni di eccezionale gravità provocati da attacchi parassitari e per l'attribuzione delle somme da prelevare dal Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, e da trasferire alle regioni, si applicano le procedure di cui ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 2 della citata legge n. 185 del 1992.

Art. 3.

      1. Le aziende agricole singole od associate di cui all'articolo 1 della presente legge hanno titolo agli interventi di cui alle lettere b), c), d) ed f) del comma 2 dell'articolo 3 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
      2. Nelle zone delimitate ai sensi dell'articolo 2 della presente legge si applicano altresì le disposizioni di cui agli articoli 4 e 5 della legge 14 febbraio 1992, n. 185.
      3. Le domande di intervento devono essere presentate alle autorità regionali competenti entro il termine perentorio di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto di declaratoria e di individuazione delle zone interessate di cui all'articolo 2, comma 1.

Art. 4.

      1. In alternativa a quanto disposto dall'articolo 3 gli oneri conseguenti all'estirpazione e all'eventuale reimpianto di

 

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colture vegetali situate in zone soggette alla lotta obbligatoria in attuazione dei relativi decreti del Ministro delle politiche agricole e forestali in quanto riconosciute contaminate da agenti nocivi di particolare gravità dai servizi fitosanitari regionali sono posti a carico del Fondo di solidarietà nazionale di cui alla legge 14 febbraio 1992, n. 185, secondo i seguenti criteri:

          a) le regioni territorialmente competenti possono concedere contributi in conto capitale a parziale copertura dei costi di estirpazione e di reimpianto delle colture interessate nonché per il mancato reddito ai soggetti che abbiano ottemperato alle prescrizioni imposte dai competenti uffici regionali. Gli importi dei contributi sono determinati dal Ministro delle politiche agricole e forestali sentiti gli assessorati regionali all'agricoltura competenti per territorio, nonché i soggetti interessati anche in relazione all'età dell'albero e nei limiti di un tetto massimo di spesa per superficie coltivata;

          b) in presenza di estirpazione totale degli impianti, i reimpianti possono essere effettuati anche su altre particelle della impresa beneficiaria. Nelle aree nelle quali non è possibile procedere al reimpianto, in quanto dichiarate ad alto rischio fitosanitario dal competente ufficio regionale, il contributo è concesso a parziale indennità del danno nella misura dell'80 per cento.

      2. In sede di prima attuazione della presente legge, gli interventi di cui al presente articolo sono attuati nelle zone sottoposte a lotta obbligatoria contro la Erwinia Amylovora, la Pseudomonas Avellanae, il virus sharka ed il «malsecco» degli agrumi (Phoma Tracheiphila) secondo gli importi riportati nella tabella A allegata alla presente legge.
      3. Le misure previste dal presente articolo si applicano anche nel caso di soggetti che, in presenza delle fitopatie di cui al comma 2, hanno già provveduto alla distruzione delle piante in ottemperanza alle prescrizioni imposte dai servizi fitosanitari regionali.

 

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Art. 5.

      1. Il Servizio fitosanitario centrale presso il Ministero delle politiche agricole e forestali provvede, sentiti gli istituti sperimentali e di ricerca interessati, a definire i limiti massimi di uso dei prodotti antiparassitari ai quali devono attenersi gli uffici fitopatologici regionali nella determinazione dei protocolli da adottare nelle diverse realtà ambientali nei confronti dei diversi agenti nocivi.

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Tabella A.
(Articolo 4, comma 2).

        Importo massimo dei contributi in conto capitale concessi a parziale copertura dei costi di estirpazione in impianti specializzati di reimpianto e per il mancato reddito situati in zone soggette alla lotta obbligatoria e riconosciuti contaminati dai servizi fitosanitari regionali:

            1) in caso di alberi di drupacee e rosacee colpiti rispettivamente dalle infezioni di sharka e di Erwinia Amylovora:

                a) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, nel primo anno dell'impianto;

                b) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 22 milioni per ettaro, nel secondo anno;

                c) lire 90 mila per albero, con un massimo di lire 27 milioni per ettaro, nel terzo anno;

                d) lire 95 mila per albero, con un massimo di lire 36 milioni per ettaro, dal quarto al nono anno;

                e) lire 75 mila per albero, con un massimo di lire 30 milioni per ettaro, nel decimo anno;

                f) lire 60 mila per albero, con un massimo di lire 24 milioni per ettaro, nell'undicesimo anno;

                g) lire 20 mila per albero, con un massimo di lire 18 milioni per ettaro, dal dodicesimo anno;

                h) lire 5 mila per astone, nei casi in cui sia stata disposta l'estirpazione dei vivai;

            2) in caso di alberi di agrumi colpiti dal malsecco degli agrumi (Phoma Tracheiphila) gli stessi contributi sono aumentati fino al 10 per cento in caso di impianti terrazzati;

            3) in caso di alberi di nocciolo o di impianti di noccioli attaccati da Pseudomonas Avellanae gli stessi contributi sono ridotti al 50 per cento.


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