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PDL 5954

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5954



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato ROMOLI

Norme in favore dei volontari combattenti della «divisione Gorizia»

Presentata il 29 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Sono trascorsi sessant'anni dalla fine del secondo conflitto bellico mondiale ma, nonostante larga parte dei protagonisti di allora sia deceduta, vi sono ancora uomini e donne ai quali il Paese deve profonda gratitudine per il ruolo determinante che essi hanno svolto con sacrificio ed eroismo, che attendono almeno un riconoscimento morale, sino a oggi colpevolmente negato.
      La primavera del 1945, con la conclusione del conflitto, ha visto il cessare delle azioni di guerra su tutto il territorio del Paese.
      La città di Gorizia - il cui gonfalone fu insignito dalla medaglia d'oro - e quella di Trieste dovettero, invece, continuare a vivere nella violenza, nella sofferenza e nella lotta. Solo quest'anno, infatti, Trieste ha ricordato i 50 anni del ricongiungimento alla madre Patria.
      I combattimenti continuarono con immutata asprezza prima contro l'occupazione delle truppe del maresciallo Tito e poi contro i tentativi di intimidazione e le violenze che venivano perpetrate da coloro che intendevano estendere la sovranità jugoslava su queste terre.
      I primi nuclei di volontari della «brigata Gorizia», che si era costituita fin dall'inizio dell'aprile 1945, parteciparono, unitamente ad altri cittadini, con sacrifici e largo tributo di sangue, alla difesa dal saccheggio e dalle stragi perpetrati dai reparti cetnici del maresciallo Mihailovich, che negli ultimi giorni del mese seguirono nella ritirata i loro alleati tedeschi.
      In seguito calarono sulla città e negli altri centri della Venezia Giulia le formazioni del IX Corpus del maresciallo Tito eseguendo rappresaglie e perseguendo con indiscriminato accanimento coloro che si rifiutavano di accettare la dominazione jugoslava su quelle terre. Arresti, deportazioni, violenze di ogni genere erano all'ordine del giorno. Furono oltre 600 i cittadini goriziani che, a guerra finita, subirono inermi la deportazione senza
 

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fare mai più ritorno alle loro case. I volontari, allora, non esitarono a sfidare i più gravi pericoli per proteggere l'allontanamento dei cittadini ricercati dai nuovi occupatori e organizzando coloro che, a guerra finita, rientravano, reduci dalla Germania o dalla guerra di liberazione, alle loro case.
      Il 12 giugno del 1945, la città capoluogo e alcuni comuni passavano sotto l'amministrazione del Governo militare alleato.
      La formazione dei volontari era allora approvata, incoraggiata e sostenuta dal Ministero della difesa, dal Ministero degli interni, dal Comitato di liberazione nazionale e da illustri personalità di Stato, e le era affidato il compito di difendere in quell'estremo lembo di territorio nazionale, pericolosamente insidiato, i diritti della Patria.
      Nei primi giorni di luglio la brigata assumeva la denominazione di «divisione volontari Gorizia»; era organizzata su tre brigate di 200 uomini ciascuna, che avevano l'incarico di operare nell'ambito del comune di Gorizia e su distaccamenti esterni e che svolgevano la loro attività nell'ambito del territorio della provincia. La «divisione volontari Gorizia» comprendeva, inoltre, un reparto di polizia divisionale e un altro speciale con compiti di informazione. Un regolare comando di divisione aveva la direzione di tutto il funzionamento della formazione patriottica.
      L'opera meritoria della «divisione volontari Gorizia», che contribuì con tanto sacrificio al ritorno della città di Gorizia e di parte della provincia in seno alla Patria e che fece sì che la medaglia d'oro al valor militare, che fregia il gonfalone comunale di Gorizia, venisse conferita anche per il periodo 1943-1947, è degna di essere legalmente riconosciuta.
      La «divisione volontari Gorizia» seguitò le sue attività sino a tutto dicembre 1947, coadiuvando le autorità civili e militari italiane entrate a Gorizia con il nostro esercito il 15 settembre 1947.
      Dopo sessant'anni di colpevoli silenzi finalmente le tragedie vissute dalle popolazioni del nostro confine nord-orientale sono divenute patrimonio di tutta la nazione, grazie anche alla legge n. 92 del 2004 che ha istituito il 10 febbraio «Giorno del ricordo» delle foibe e dell'esodo dalle terre d'Istria, Fiume e Dalmazia.
      La tragedia vissuta da Gorizia dalla fine dell'aprile del 1945 al 15 settembre 1947, si colloca proprio in questo più ampio ambito.
      Confido, onorevoli colleghi, nel vostro consenso a una richiesta che vuole anzitutto avere un valore di riconoscimento dell'animoso comportamento di tutta una popolazione e in modo particolare dei volontari della «divisione volontari Gorizia».
      La presente proposta di legge non comporta oneri finanziari a carico dello Stato.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. La «divisione volontari Gorizia», di seguito denominata «divisione», è riconosciuta, ad ogni effetto di legge, come corpo militare organizzato, inquadrato nelle Forze armate dello Stato.
      2. Le attività svolte, anche isolatamente, dal mese di aprile 1945 al 31 dicembre 1947, da coloro che nella Venezia Giulia operarono in difesa dei diritti dell'Italia su quei territori sono di diritto considerate come compiute da appartenenti all'esercito regolare in tempo di guerra.

Art. 2.

      1. Per il riconoscimento delle qualifiche di volontario combattente, caduto, mutilato o ferito, di cui agli articoli 3, 5 e 6, è istituita una commissione nominata dal Presidente del Consiglio dei ministri e composta:

          a) dal presidente, designato dal Ministro della difesa;

          b) da un vice presidente, un segretario, due membri ufficiali e due membri volontari semplici della divisione, designati dal prefetto di Gorizia.

      2. La commissione ha facoltà di negare le qualifiche di cui al comma 1 a coloro che se ne sono resi successivamente indegni.
      3. La commissione è incaricata di studiare i modelli dei distintivi per i volontari ed i modelli delle relative decorazioni. L'approvazione di tali modelli è disposta dal Ministro della difesa.
      4. Il giudizio della commissione è inappellabile.

 

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Art. 3.

      1. È riconosciuta la qualifica di volontario combattente della divisione:

          a) ai volontari che sono stati feriti in fatti d'arma della divisione;

          b) ai volontari che hanno militato per almeno sei mesi nella divisione o che hanno partecipato ad almeno tre azioni della divisione stessa;

          c) ai volontari che hanno fatto parte per un periodo di almeno sei mesi di un comando o di un servizio comando con compiti informativi, sanitari o di intendenza;

          d) ai volontari che hanno sofferto il carcere o sono stati deportati in Jugoslavia.

Art. 4.

      1. Sono estese ai volontari combattenti della divisione le disposizioni vigenti in favore dei mutilati e invalidi di guerra, degli orfani e altri congiunti dei caduti in guerra, nonché degli ex combattenti e assimilati.

Art. 5.

      1. È riconosciuta la qualifica di caduto della divisione ai volontari che sono stati sepolti nelle foibe o che in qualsiasi modo sono stati uccisi dagli avversari o sono caduti in fatti d'arma o sono deceduti in seguito ad azioni di guerra della divisione.

Art. 6.

      1. È riconosciuta la qualifica di mutilato o di ferito per la lotta per l'italianità della provincia di Gorizia a tutti i volontari della divisione che hanno riportato ferite che sono guarite dopo quaranta giorni, oppure che hanno riportato mutilazioni o invalidità.

 

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Art. 7.

      1. I riconoscimenti e le qualifiche attribuiti ai sensi della presente legge escludono ogni specifico beneficio economico.


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