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PDL 5579

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5579



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

DUILIO, CASTAGNETTI, BINDI, ANNUNZIATA, MOLINARI, VISCO, INNOCENTI, MICHELE VENTURA, MORGANDO, PASETTO, BANTI, BENVENUTO, GIOVANNI BIANCHI, BOTTINO, BRESSA, CAMO, CARBONELLA, CARRA, COLASIO, DAMERI, FANFANI, FIORONI, FRANCESCHINI, GIACOMELLI, IANNUZZI, LADU, LETTIERI, SANTINO ADAMO LODDO, TONINO LODDO, LUSETTI, MACCANICO, FILIPPO MANCUSO, MANTINI, MARCORA, MARINO, MARIOTTI, MATTARELLA, MAURANDI, MEDURI, MICHELI, MILANA, MONACO, PANATTONI, PINZA, PISTONE, QUARTIANI, REALACCI, REDUZZI, RIA, ROSATO, RUGGERI, RUGGIERI, RUSCONI, RUTA, SINISI, SQUEGLIA, STRADIOTTO, VIGNI, ZACCARIA, ZARA

Modifiche all'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, in materia di gioco

Presentata il 2 febbraio 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge ha lo scopo di introdurre un principio di deterrenza nella pratica del gioco attraverso scommesse che nel nostro Paese va assumendo dimensioni sempre più rilevanti sino a sfiorare, in alcuni casi, forme di vera e propria psicosi collettiva.
      Più concretamente, la proposta di legge punta a rendere edotto il cittadino del rischio di gravi danni personali e familiari in cui può incorrere nel caso in cui perseveri nel tentare la sorte con scommesse reiterate ed eccessive.
      Il fenomeno delle scommesse per mezzo di giochi e di lotterie, secondo i dati che risultano disponibili dal Rapporto Italia-2005 dell'Eurispes, elaborati su fonte dell'Amministrazione autonoma dei Monopoli
 

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di Stato, coinvolge circa 30 milioni di italiani.
      Analizzando il solo parametro degli incassi registrati, gli stessi nel 2004 hanno raggiunto livelli elevatissimi, passando da 14,3 miliardi di euro nel 2000 a 16,6 miliardi di euro nel 2003 e addirittura a 23,1 miliardi di euro nel 2004, con un incremento del 38 per cento rispetto all'anno precedente. Ad essere interessati sono stati quasi tutti i tipi di gioco, con una crescita particolare per il lotto, i cui incassi sono risultati stimati intorno ai 10,5 miliardi di euro nel 2004, con un incremento del 42 per cento rispetto al 2000. In particolare, si calcola che il lotto rappresenta il 60 per cento del volume di gioco legale e che gli scommettitori abituali di questo gioco si aggirano tra gli otto e i dieci milioni.
      Gli italiani, attraverso le diverse scommesse (lotto, superenalotto, lotterie, bingo, casinò, gioco on line, oltre a quelle del mercato nero, per il quale sono stati stimati circa 2.000 centri di scommesse illegali nel 2003), hanno speso una somma corrispondente a poco meno del 2 per cento del prodotto interno lordo nazionale, facendo collocare il Paese, alla fine del 2004, al 3o posto fra i Paesi che giocano di più, preceduto solo da Giappone e da Regno Unito, superando lo stesso Costa Rica che, storicamente, ha rappresentato uno dei Paesi in cui si gioca di più.
      Si tratta, come risulta evidente, di un fenomeno allarmante se si considera, per di più, che il mercato italiano del gioco rappresenta il 9 per cento di quello mondiale e - cosa ancora più preoccupante sotto il profilo sociale - che a giocare sono il 47 per cento degli indigenti, il 56 per cento degli appartenenti al ceto medio-basso e il 66 per cento dei disoccupati.
      L'aggravarsi del fenomeno ha messo in moto una serie di prese di posizioni da parte di numerose associazioni nate a tutela del cittadino, mosse dalla convinzione che nel Paese si starebbe propagando una vera e propria dipendenza da gioco, la quale, come rileva Tonino Cantelmi, docente di psichiatria dell'università gregoriana di Roma, oggi conterebbe 20.000 soggetti «dipendenti», mentre 300.000 sarebbero quelli destinati a diventare «patologici»: a fronte di queste cifre e nella considerazione che il 10 per cento degli stessi sarebbe a rischio di suicidio, ne consegue che 2.000 persone sono sull'orlo dell'abisso e 30.000 potrebbero diventarlo!
      Dinanzi a questa preoccupante realtà, la presente proposta di legge si fonda sulla previsione di un messaggio di natura psicologica, da esporre obbligatoriamente in tutte le sale da gioco e le ricevitorie in genere, che si auspica possa servire a richiamare l'attenzione dello scommettitore sul rischio del gioco, in modo da modificarne la disposizione mentale che, nell'illusione della vincita risolutrice dei suoi problemi finanziari, può alla distanza condurlo alla rovina quando non a forme di vera e propria patologia da giocatore d'azzardo.
      Questo tipo di messaggio è già operante per il consumo di tabacco e, anche se non si posseggono statistiche puntuali che possano misurarne il risultato, la convinzione che ne ha consigliato l'adozione è stata, sicuramente, quella che una tale misura potesse sortire degli effetti positivi.
      In questo medesimo spirito, e ancora più sollecitato dalle disgrazie che si registrano con sempre maggiore frequenza sia in termini di eventi mortali che di lacerazioni patrimoniali di famiglie in conseguenza di scommesse eccessive, si è maturata la decisione di presentare la proposta di legge che invitiamo ad approvare con sollecitudine.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. All'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) dopo il comma 2 è inserito il seguente:

          «2-bis. Nei locali di cui al comma 1 e in prossimità degli apparecchi da gioco è esposto un cartello recante, in caratteri agevolmente leggibili alla distanza di almeno 10 metri, la seguente avvertenza: "Attenzione: il gioco può rovinare"!»;

          b) dopo il comma 10 è inserito il seguente:

          «10-bis. In caso di violazione della disposizione di cui al comma 2-bis, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 100 euro a 500 euro. In caso di reiterazione della violazione ai sensi dell'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689, la sanzione è raddoppiata e, se l'autore dell'illecito è titolare di licenza per pubblico esercizio, la licenza è sospesa per un periodo da uno a tre mesi».

      2. Le disposizioni dei commi 2-bis e 10-bis dell'articolo 110 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, introdotti dal comma 1 del presente articolo, si applicano anche ai punti di raccolta delle scommesse del gioco del lotto e ai punti di vendita dei concorsi pronostici, alle agenzie ippiche e sportive nonché agli ippodromi.


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