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PDL 5930

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 5930



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

PENNACCHI, RUZZANTE, INNOCENTI, GUERZONI

Accesso al futuro, contrasto della precarietà. Misure a sostegno dei lavoratori parasubordinati

Presentata il 21 giugno 2005


      

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Onorevoli Colleghi! - Negli ultimi anni vi è stata, in Italia e in altri Paesi europei, una crescente diffusione di forme atipiche di lavoro. In particolare, nel nostro Paese il lavoro parasubordinato ha trovato larga diffusione determinata da diversi fattori. Anzitutto, esso è applicabile a mansioni sia di tipo intellettuale che manuale, senza vincolo di subordinazione, e dunque senza orari e luoghi di lavoro rigidamente prefissati. Inoltre il lavoro parasubordinato è molto meno oneroso per il committente rispetto a un contratto di lavoro dipendente sotto l'aspetto contributivo.
      Di conseguenza, queste forme di lavoro atipico sembrano presentare alcune prerogative per affiancare rapporti di lavoro tradizionali per determinate fasi e in determinate circostanze. Esse appaiono in grado di agevolare l'ingresso dei giovani sul mercato del lavoro e la loro formazione professionale, il superamento di brevi periodi di disoccupazione o l'uscita graduale dal mondo del lavoro verso il pensionamento. Questi contratti sembrano costituire, inoltre, una risposta alle esigenze di flessibilità di orario e di localizzazione che provengono da svariate parti della forza lavoro: si pensi a molti professionisti o consulenti, ma anche a molte donne che, spesso, sono costrette a rinunciare a un impiego «tipico» per accudire i figli.
      Eppure, quello del lavoro parasubordinato è un universo che rimane ancora sconosciuto sotto molti aspetti. Infatti con esso ci si riferisce a un mondo variegato al proprio interno e contraddistinto da profonde differenze in relazione al tipo di lavoro, ai livelli professionali, alle condizioni materiali e di vita. Così, se invece di affiancare forme contrattuali tipiche nelle fasi di transizione, forme di lavoro parasubordinato si sostituissero stabilmente ad
 

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esse, allora potrebbe nascere una porzione di occupati a rischio di esclusione sociale. Infatti i collaboratori che rimangano stabilmente tali potrebbero essere destinati a percepire un basso e saltuario reddito durante la vita lavorativa e una bassa pensione alla fine di essa. La riforma del sistema pensionistico del 1995 ha introdotto il calcolo delle pensioni con il metodo contributivo per il quale ogni lavoratore vedrà determinata la propria pensione in base all'effettivo ammontare dei contributi versati. L'entità della pensione dipenderà quindi dalla continuità della carriera lavorativa, dal livello dei salari percepiti e dall'aliquota di contribuzione. Certamente anche forme di previdenza integrativa possono essere utili, ma rimangono accessibili solo a chi percepisce un reddito sufficientemente elevato.
      Pertanto, le forme di lavoro atipico richiedono il rinnovamento, in un'ottica inclusiva, dei modelli organizzativi del welfare state, e quindi delle tutele del lavoro e del reddito, delle politiche abitative e di sostegno alla famiglia, dell'accesso al credito: si tratta quindi di estendere le tutele a chi oggi ne ha maggiormente bisogno al di fuori di ogni visione del tipo «meno ai padri, più ai figli».
      Occorre dare risposte a esigenze di tipo professionale ma anche e soprattutto di ordine personale.
      Scopo della presente proposta di legge è fornire tutele a quelle figure realmente indicative di posizioni lavorative «fragili» nell'universo ben più complesso dei lavoratori iscritti alla gestione dell'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), migliorando e al contempo mantenendo l'impianto e l'ispirazione della legge n. 335 del 1995, in una visione tutt'altro che assistenzialistica, radicalmente diversa da ipotesi di «pensione di base». Tra le maggiori problematiche dei lavoratori parasubordinati, vi sono quelle da porre in relazione a una avvertita mancanza di riconoscimento, di chiara identificazione nel mondo del lavoro. Questo disagio, unito al breve orizzonte temporale dei contratti, li situa in una condizione di indeterminatezza costante, che impedisce loro di pianificare la propria vita. Basti pensare all'assenza totale di misure di sostegno al reddito nei periodi di disoccupazione, all'impossibilità di accedere a un mutuo o persino a un regolare contratto di affitto in assenza di una garanzia esterna.
      Ma per intervenire rispetto a tutto ciò è necessario conoscere meglio chi sono i lavoratori parasubordinati. Stabilire quanti siano realmente i parasubordinati effettivi è piuttosto arduo. Secondo un recente rapporto campionario dell'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) sui collaboratori coordinati e continuativi i parasubordinati effettivi sono 407 mila nel IV trimestre 2004. Secondo l'Istituto di ricerche economiche e sociali (IRES) (che si basa sul casellario INPS) il numero di collaboratori «puri», (né pensionati, né professionisti, né amministratori o sindaci) è compreso tra 724 mila e 965 mila, a seconda delle ipotesi, mentre a quest'ultima cifra è vicina la stima del NIDIL, il sindacato dei lavoratori atipici appartenente alla CGIL. Infatti, si devono considerare i contribuenti INPS, non gli iscritti alla IV Gestione separata. Nel 2003 gli iscritti superavano i 3 milioni di unità, ma questo è solo il numero cumulato di chi è stato collaboratore almeno una volta fra il 1996 e il 2001 e non si è mai cancellato dall'archivio (si tenga presente che la cancellazione è possibile ma non c'è alcuna ragione pressante per farlo). Inoltre dai contribuenti INPS si deve escludere chi svolge collaborazioni come seconda attività (il 30 per cento dei contribuenti alla IV Gestione) ma anche i professionisti e gli amministratori di società, che versano i contributi previdenziali nella Gestione, senza essere parasubordinati (un altro 30 per cento circa). Il rimanente 40 per cento dei contribuenti INPS è l'insieme dei parasubordinati «veri», quello a cui la proposta di legge principalmente si rivolge. Si tratta di un collettivo che non è cambiato molto dal 1999 a oggi, né in termini numerici né sotto l'aspetto qualitativo. Si tratta infatti di una tipologia contrattuale che riguarda soprattutto i giovani e, in particolare, le donne. Sempre secondo
 

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l'ISTAT il lavoro parasubordinato si concentra prevalentemente nei servizi alle imprese e per un terzo dei parasubordinati il contratto dura meno di dodici mesi. Nove collaboratori su dieci lavorano per un solo committente (all'incirca lo stesso valore si riscontra nei dati INPS per il 1999), otto su dieci lavorano fisicamente presso l'azienda committente, sei lavorano secondo un orario prestabilito dall'azienda. In totale, sono il 55 per cento quelli che presentano tutte e tre le caratteristiche.
      Purtroppo, data la scarsità dei dati a disposizione, qualsiasi valutazione è molto imprecisa e non permette di comprendere se quella di parasubordinato sia una condizione transitoria o permanente, con le ovvie ricadute in termini di carriera lavorativa e di sicurezza e di stabilità del reddito.
      Ragionamenti più fondati saranno possibili solo quando l'INPS renderà disponibili dati più aggiornati.
      È per questo che all'articolo 1 della presente proposta di legge viene prevista l'istituzione di un Osservatorio permanente presso l'INPS sui percorsi professionali degli iscritti alla Gestione separata, il cui scopo è il monitoraggio costante delle carriere di tali lavoratori. Compito dell'Osservatorio è anche la predisposizione ogni due anni del piano nazionale di azione per la tutela dei diritti e il miglioramento della formazione professionale degli iscritti, specie di coloro che non hanno altre forme di contribuzione. Spetta all'Osservatorio anche predisporre ogni due anni la relazione sui percorsi professionali degli iscritti alla Gestione separata.
      All'articolo 2 si stabilisce il diritto a un compenso proporzionale alla qualità e alla quantità del lavoro svolto.
      L'articolo 3 modifica la disciplina vigente in materia di riscatto di annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione svolti in anni precedenti l'istituzione della Gestione separata. Viene concessa all'interessato la possibilità di riscattare tali annualità con un'aliquota contributiva a scelta fra quella in vigore per la Gestione separata al momento della sua istituzione e quella in vigore, sempre nella medesima Gestione, al momento in cui si chiede il riscatto, a prescindere dal fondo a cui il richiedente appartiene al momento della domanda.
      Con l'articolo 4 si attribuisce agli iscritti alla Gestione separata non coperti da altre forme previdenziali obbligatorie un'aliquota di computo del 20 per cento già a decorrere dall'anno di istituzione della Gestione.
      All'articolo 5 si prevede la possibilità per gli iscritti alla Gestione separata di stabilire annualmente una maggiorazione dell'aliquota contributiva da sommare all'aliquota di computo.
      L'articolo 6 estende agli iscritti alla Gestione separata non coperti da altre forme previdenziali obbligatorie il trattamento di disoccupazione. A tale fine si prevede un contributo pari all'1,61 per cento a carico del committente. Per gli associati in partecipazione il contributo si ripartisce fra associato e associante nella stessa misura del contributo pensionistico. Da tali disposizioni sono esclusi i professionisti, gli amministratori e i sindaci di società.
      L'articolo 7 prevede l'istituzione presso la Gestione separata di un Fondo di garanzia. Scopo del Fondo è fornire garanzie agli istituti di credito in caso di erogazione di mutui ai soggetti iscritti alla Gestione. Analoghe garanzie sono assicurate ai proprietari in caso di contratti di locazione. La garanzia consiste nella disponibilità del Fondo a erogare, sotto forma di prestito, al lavoratore in temporanea difficoltà gli importi mensili del mutuo o dell'affitto. In entrambi i casi è possibile usufruire della garanzia solo per immobili da adibire ad abitazione principale e qualora non si abbiano altre proprietà né altre agevolazioni.
      L'articolo 8 introduce la contribuzione figurativa sull'indennità di maternità e sull'indennità per le lavoratrici e per i lavoratori iscritti alla Gestione separata.
      L'articolo 9 adegua la percentuale della rivalsa che il lavoratore può addebitare ai propri committenti.
      L'articolo 10 provvede alla copertura finanziaria.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Istituzione dell'Osservatorio permanente sui percorsi professionali degli iscritti alla Gestione separata presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale).

      1. È istituito, presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS), l'Osservatorio permanente sui percorsi professionali degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, di seguito denominato «Osservatorio».
      2. L'Osservatorio conduce un monitoraggio costante della carriera dei lavoratori che transitano presso la Gestione pensionistica dei lavoratori parasubordinati allo scopo di meglio definire l'entità e la qualità del fenomeno del lavoro subordinato.
      3. L'Osservatorio predispone ogni due anni il piano nazionale di azione e di interventi per una migliore tutela dei diritti e il miglioramento della formazione professionale degli iscritti al Fondo speciale, con particolare riguardo ai soggetti che non abbiano altre forme di contribuzione. Il piano è trasmesso al Ministro del lavoro e delle politiche sociali che, a sua volta, lo trasmette, corredato di proprie osservazioni e proposte, alle Commissioni parlamentari competenti che si esprimono su di esso entro due mesi dalla data di trasmissione. Il piano è adottato ai sensi dell'articolo 1 della legge 12 gennaio 1991, n. 13, e successive modificazioni, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, entro tre mesi dalla data di trasmissione alle Commissioni parlamentari. Il primo piano nazionale di azione e di inteventi è adottato entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge.
      4. L'Osservatorio predispone ogni due anni la relazione sui percorsi professionali

 

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degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

Art. 2.
(Diritto al compenso).

      1. Le lavoratrici e i lavoratori di cui alla presente legge hanno diritto a un compenso proporzionato alla quantità e alla qualità del lavoro svolto, secondo quanto stabilito negli accordi e contratti collettivi di lavoro applicabili o comunque in uso per prestazioni analoghe o comparabili.
      2. Se il compenso non è determinato o determinabile contrattualmente, e comunque se non è conforme a quanto stabilito al comma 1, il suo ammontare è stabilito dal giudice secondo equità.

Art. 3.
(Riscatto di anni precedenti all'iscrizione alla Gestione separata presso l'INPS).

      1. All'articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, il comma 2 è sostituito dal seguente:

      «2. Per i lavoratori iscritti alla Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di riscattare annualità di lavoro prestato attraverso rapporti di collaborazione coordinata e continuativa, risultanti da atti aventi data certa, svolti in periodi precedenti alla data di entrata in vigore dell'assoggettamento all'obbligo contributivo di cui alla predetta legge. Tale facoltà di riscatto è posta a carico dell'interessato e può essere fatta a valere fino a un massimo di cinque annualità. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di riscatto, in coerenza con la disciplina di cui al decreto legislativo 16 settembre 1996, n. 564, e successive modificazioni, tenendo

 

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conto della parametrazione con le retribuzioni del periodo considerato e valutando quale aliquota di riferimento un'aliquota contributiva a scelta dell'assicurato compresa fra quella in vigore al momento dell'istituzione della citata Gestione di cui all'articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, e quella in vigore al momento della domanda».

Art. 4.
(Integrazione dei contributi previdenziali e totalizzazione e ricongiunzione ai fini pensionistici per i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS).

      1. I lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, hanno diritto ad un'integrazione dei versamenti contributivi effettuati presso tale Gestione a decorrere dal 1o gennaio 1996, inclusi i versamenti effettuati per il riscatto delle annualità di cui all'articolo 51, comma 2, della legge 23 dicembre 1999, n. 488, come sostituito dall'articolo 3 della presente legge.
      2. L'integrazione prevista al comma 1 riguarda la parte di reddito da lavoro soggetta a contribuzione ed è pari alla differenza tra le aliquote contributive della Gestione separata di cui al medesimo comma e l'aliquota del 20 per cento.
      3. L'integrazione dei versamenti contributivi si applica ai soggetti iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con l'esclusione dei soggetti iscritti ad altre forme previdenziali obbligatorie e ai titolari di pensione diretta o di reversibilità.
      4. Trovano applicazione, per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, le disposizioni sulla totalizzazione e sulla ricongiunzione dei periodi assicurativi a fini previdenziali di cui all'articolo 71 della legge 23 dicembre 2000, n. 388, all'articolo 1 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 184, alla legge

 

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7 febbraio 1979, n. 29, alla legge 5 marzo 1990, n. 45, e alla legge 23 agosto 2004, n. 243, e successive modificazioni.

Art. 5.
(Modifica temporanea dell'aliquota contributiva).

      1. Per i lavoratori iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è prevista la facoltà di stabilire volontariamente anno per anno una maggiorazione dell'aliquota contributiva che si aggiunge all'aliquota di computo di cui all'articolo 4 della presente legge.
      2. Con successivo decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, è stabilita la disciplina della facoltà di maggiorazione volontaria e temporanea dell'aliquota contributiva di cui al comma 1.

Art. 6.
(Trattamento di disoccupazione per i lavoratori iscritti alla Gestione separata presso l'INPS).

      1. Agli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, non coperti da altre forme obbligatorie di previdenza né titolari di pensione diretta o di reversibilità, con l'esclusione dei soggetti di cui al comma 2 del presente articolo, si applicano le disposizioni vigenti in materia di assicurazione contro la disoccupazione involontaria.
      2. Dall'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 sono esclusi gli esercenti professioni intellettuali per l'esercizio delle quali è necessaria l'iscrizione ad appositi albi professionali, i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società nonché i partecipanti a collegi e a commissioni.
      3. La durata del rapporto e l'ammontare del corrispettivo devono essere determinati

 

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nel contratto di lavoro o nella lettera di incarico o in altro documento scritto trasmesso dal committente, anche per il tramite del prestatore di lavoro, ai servizi per l'impiego competenti alla data di inizio della attività lavorativa.
      4. Qualora il compenso previsto, su base mensile, risulti inferiore al minimale di reddito mensile stabilito per la gestione degli esercenti attività commerciali ai fini previdenziali, la durata è riproporzionata sulla base del rapporto tra il compenso pattuito e l'importo del predetto minimale.
      5. Costituisce presupposto per l'erogazione del trattamento di disoccupazione lo stato di disoccupazione di cui al decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni, causato da recesso del committente, da recesso per giusta causa del prestatore di lavoro, ovvero dalla scadenza del termine apposto alla durata del contratto.
      6. Il contributo che il committente è tenuto a versare per l'assicurazione contro la disoccupazione involontaria è pari all'1,61 per cento. Per i soggetti di cui all'articolo 43, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, e successive modificazioni, il contributo è posto per il 55 per cento a carico dell'associante e per il 45 per cento a carico dell'associato.

Art. 7.
(Istituzione del Fondo di garanzia).

      1. Presso la Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, è istituito un Fondo di garanzia sui contratti di locazione per unità immobiliari da adibire ad abitazione principale stipulati dai soggetti iscritti alla medesima Gestione non coperti da altre forme obbligatorie di previdenza né titolari di pensione diretta o di reversibilità.
      2. La garanzia di cui al comma 1 consiste nel pagamento da parte del Fondo

 

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di cui al medesimo comma delle mensilità del canone di locazione per conto del conduttore. Tale pagamento è erogato a titolo di prestito e non può essere utilizzato per più di sei mesi anche non consecutivi nell'arco di cinque anni.
      3. Il Fondo di cui al comma 1 fornisce garanzie anche in caso di mutui per l'acquisto di unità immobiliari da adibire ad abitazione principale erogati dagli istituti di credito a favore dei soggetti iscritti alla Gestione di cui al medesimo comma 1 non coperti da altre forme obbligatorie di previdenza né titolari di pensione diretta o di reversibilità.
      4. Per fruire dei benefìci di cui ai commi 1, 2 e 3 i soggetti beneficiari non devono fruire di agevolazioni previste da leggi regionali o da provvedimenti di enti locali per l'acquisto o la locazione e, nel caso di acquisto, non devono essere proprietari di altro immobile sull'intero territorio nazionale.
      5. Con proprio decreto da emanare entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Ministro del lavoro e delle politiche sociali stabilisce le modalità operative del Fondo di cui al presente articolo, i limiti di reddito e le altre condizioni per l'accesso alla garanzia e le modalità di restituzione del prestito.

Art. 8.
(Sostegno alla maternità).

      1. Alle lavoratrici e ai lavoratori di cui all'articolo 6, comma 1, della presente legge si applicano in materia di trattamento previdenziale le disposizioni stabilite dagli articoli 25 e 30 del testo unico delle disposizioni legislative in materia di tutela e sostegno della maternità e della paternità, di cui al decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151.
      2. Gli oneri derivanti dall'attuazione del comma 1 sono posti a carico della Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335.

 

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Art. 9.
(Incremento della percentuale di rivalsa).

      1. La misura della percentuale della rivalsa stabilita nell'articolo 1, comma 212, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, addebitabile in via definitiva ai committenti da parte degli iscritti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, titolari di reddito di lavoro autonomo di cui all'articolo 53, comma 1, del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e successive modificazioni, è aumentata al 40 per cento dell'aliquota contributiva di cui al citato articolo 2, comma 26, della legge n. 335 del 1995, secondo le modalità stabilite dall'articolo 59, comma 16, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 51 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e dall'articolo 45 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326.

Art. 10.
(Copertura finanziaria e omogeneizzazione delle aliquote dell'imposta sostitutiva sulle rendite finanziarie).

      1. Gli oneri derivanti alla Gestione separata di cui all'articolo 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, dall'attuazione delle disposizioni di cui alla presente legge sono posti a carico dello Stato che provvede annualmente alla loro copertura con la legge finanziaria, tenuto conto di quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo.
      2. Agli oneri di cui al comma 1 si provvede, fino a concorrenza degli importi, mediante le maggiori entrate derivanti dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3.

 

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      3. Sono stabilite nella misura del 20 per cento le aliquote relative ai redditi di capitale di cui alle seguenti disposizioni:

          a) articoli 26, 26-ter e 27 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, e successive modificazioni;

          b) articolo 1 del decreto-legge 2 ottobre 1981, n. 546, convertito, con modificazioni, dalla legge 1o dicembre 1981, n. 692, e successive modificazioni;

          c) articoli 5 11-bis del decreto-legge 30 settembre 1983, n. 512, convertito, con modificazioni, dalla legge 25 novembre 1983, n. 649;

          d) articolo 9 della legge 23 marzo 1983, n. 77, e successive modificazioni;

          e) articolo 14 del decreto legislativo 25 gennaio 1992, n. 84, e successive modificazioni;

          f) articolo 2 del decreto legislativo 1o aprile 1996, n. 239, e successive modificazioni;

          g) articoli 5 e 7 del decreto legislativo 21 novembre 1997, n. 461, e successive modificazioni.


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