|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5523 |
attentato contro il Presidente della Repubblica (articolo 276 del codice penale), punito con l'ergastolo;
offesa alla libertà del Presidente della Repubblica (articolo 277 del codice penale), punito con la reclusione da cinque a quindici anni;
offesa all'onore o al prestigio del Presidente della Repubblica (articolo 278 del codice penale), punito con la reclusione da uno a cinque anni.
La mancanza di disposizioni specifiche che tutelino l'incolumità, la libertà e il prestigio del Presidente del Consiglio dei ministri è certamente una lacuna ordinamentale che va colmata. La persona del Capo del Governo, per il ruolo e le responsabilità che ricopre nella politica interna e internazionale, necessita certamente di una più solida tutela giuridica, similarmente a quanto avviene negli altri Paesi.
Con la presente proposta di legge, in pratica, si vogliono estendere al Capo del Governo le disposizioni che tutelano la figura del Capo dello Stato.
1. Agli articoli 276, 277 e 278 del codice penale dopo le parole: «del Presidente della Repubblica», ovunque ricorrono, sono inserite le seguenti: «e del Presidente del Consiglio dei ministri».
|