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PDL 6360-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6360-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 15 febbraio 2006 (v. stampato Senato n. 3768)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle infrastrutture e dei trasporti
(LUNARDI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 15 febbraio 2006

(Relatore: STRADELLA)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione) e VI (Finanze) sul disegno di legge n. 6360. L'VIII Commissione permanente (Ambiente, territorio e lavori pubblici), il 16 febbraio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente. Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. n. 6360.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

        esaminato il disegno di legge n. 6360 e rilevato che:

            reca un contenuto omogeneo, volto ad intervenire in materia di locazioni ad uso abitativo, con disposizioni finalizzate principalmente a sospendere, in alcune realtà urbane (Milano, Roma, Napoli), le procedure esecutive di rilascio di immobili da parte di conduttori che versano in condizioni di particolare disagio, nonché ad introdurre benefici fiscali per i proprietari di immobili ed agevolazioni per nuclei familiari aventi particolari requisiti;

            incide su una materia già oggetto di precedenti provvedimenti, volti principalmente a differire la sospensione delle procedure di rilascio degli immobili (disposta, originariamente, dalla legge finanziaria per l'anno 2001 - articolo 80, comma 22 - e poi prorogata più volte e, da ultimo, con il decreto-legge n. 86 del 2005, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 luglio 2005, n. 148, limitatamente ad alcune realtà urbane); in riferimento ad una eventuale nuova proroga degli sfratti, la Corte Costituzionale, nella sentenza n. 155 del 2004, si era riservata un giudizio sfavorevole nei confronti di ulteriori mere proroghe che non stabilissero «alcuna congrua misura che, addossando alla collettività l'onere economico inerente alla protezione degli inquilini appartenenti alle categorie svantaggiate, allevii il sacrificio dei locatori (...) anche in considerazione del vulnus che il protrarsi delle proroghe arreca al principio della ragionevole durata del processo e alla coerenza dell'ordinamento»;

            la tecnica della novellazione, all'articolo 2, comma 3, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

            non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

            non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 1, comma 2 - ove si richiama il decreto del Ministro dei lavori pubblici di cui all'articolo 11, comma 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di specificarne la data di emanazione;

 

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        sotto il profilo della specificità e omogeneità di contenuto:

            sia valutata dalla Commissione l'opportunità di modificare il titolo del provvedimento al fine di integrarlo - in conformità a quanto previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988, secondo cui il contenuto dei decreti-legge deve essere corrispondente al titolo - con il riferimento alle disposizioni di cui al comma 2 dell'articolo 2, relative a benefici fiscali applicabili ai proprietari di immobili ubicati in tutti i comuni, nonché a quelle del comma 3 del medesimo articolo 2, volte invece a favorire la destinazione di alloggi a nuclei familiari con particolari requisiti e residenti in determinati comuni (Torino, Milano, Venezia, Genova, Bologna, Firenze, Roma, Bari, Napoli, Palermo, Messina, Catania, Cagliari e Trieste, nonché nei comuni ad alta tensione abitativa con essi confinanti).


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge C. 6360 Governo, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 1o febbraio 2006, n. 23, recante misure urgenti per i conduttori di immobili in condizioni di particolare disagio abitativo, conseguente a provvedimenti esecutivi di rilascio in determinati comuni;

            considerato che le disposizioni recate dal provvedimento possono essere ricondotte nell'alveo della competenza legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettere l) e m), della Costituzione, atteso che, nel caso di specie, assumono rilievo sia la materia «giurisdizione e ordinamento civile» e sia la materia «determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti ì diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale», in quanto che risultano beneficiari del provvedimento in esame categorie particolarmente svantaggiate;

            rilevato inoltre che, limitatamente all'articolo 2, che reca benefici fiscali in favore dei proprietari degli immobili locati, può altresì essere richiamata la materia «sistema tributario e contabile dello Stato», anch'essa riconducibile alla potestà legislativa esclusiva dello Stato, ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera e), della Costituzione;

esprime

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui:

            la quantificazione degli oneri derivanti dall'attuazione del provvedimento è basata su criteri prudenziali e pertanto non si ravvisa la necessità di integrare le disposizioni di cui all'articolo 3 con una clausola di salvaguardia;

            risultano effettivamente disponibili le risorse di cui si prevede l'utilizzo per la copertura dei medesimi oneri;

esprime

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

PARERE FAVOREVOLE


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