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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6359 |
1. È convertito in legge il decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, recante misure urgenti per garantire l'approvvigionamento di gas naturale.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Decreto-legge 25 gennaio 2006, n. 19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 26 gennaio 2006.
Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;
Visto il decreto legislativo 16 marzo 1999, n. 79, per l'attuazione della direttiva 96/92/CE recante norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica;
Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, per l'attuazione della direttiva 98/30/CE recante norme comuni per il mercato interno del gas naturale, ed in particolare l'articolo 28;
Visto il decreto legislativo 29 dicembre 2003, n. 387, per l'attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità;
Vista la direttiva 2003/87/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 ottobre 2003, che istituisce un sistema per lo scambio di quote di emissioni dei gas a effetto serra nella Comunità, ed in particolare l'articolo 29;
Visto il decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 dicembre 2005, recante aggiornamento della procedura di emergenza per far fronte alla mancanza di copertura del fabbisogno di gas naturale, in caso di eventi climatici sfavorevoli, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005;
Considerato che le condizioni climatiche eccezionalmente fredde degli ultimi mesi hanno interessato e ancora interessano l'Italia e l'Europa, determinando uno straordinario incremento della domanda di gas naturale ed una riduzione delle importazioni dall'estero;
Considerato che, al fine di salvaguardare la continuità delle forniture di gas naturale e di energia elettrica alle famiglie e alle imprese, sono state adottate misure di emergenza per la salvaguardia delle condizioni di sicurezza di funzionamento del sistema nazionale del gas naturale;
Considerato che le misure di emergenza finora attivate, tra cui la massimizzazione delle importazioni e della produzione nazionale di
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare immediate e più incisive disposizioni per fare fronte all'emergenza, al fine di garantire, per un periodo strettamente transitorio, la sicurezza di funzionamento del sistema del gas naturale e delle forniture, riducendo la quota dell'offerta nazionale di gas naturale attualmente destinata alla produzione di energia elettrica;
Ritenuta altresì la straordinaria necessità ed urgenza di controllare e contenere le emissioni di sostanze inquinanti nell'atmosfera;
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 24 gennaio 2006;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio;
1. Al fine di ridurre il consumo di gas naturale nel settore termoelettrico e di garantire la sicurezza delle forniture alle famiglie e alle imprese, è autorizzato in via di urgenza il riavvio, per il solo periodo di tempo necessario e fino al 31 marzo 2006, nel rispetto dei limiti di emissioni in atmosfera previsti dalla normativa vigente, degli impianti di produzione di energia elettrica con potenza termica nominale superiore a 300 MW alimentabili con olio combustibile, qualora tali impianti non siano attualmente in esercizio a motivo di specifiche prescrizioni contenute nelle relative autorizzazioni ministeriali.
2. Il titolare di ciascun impianto di cui al comma 1 invia, contestualmente al riavvio dell'impianto, la documentazione sui tempi e sulle modalità delle operazioni e sull'alimentazione dell'impianto al Ministero delle attività produttive ed al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio, i quali possono impartire, con provvedimento adottato d'intesa, eventuali prescrizioni di esercizio entro cinque giorni dal ricevimento della documentazione stessa.
3. Per le finalità di cui al comma 1, con decreto del Ministro delle attività produttive, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e con il Ministro della salute, può essere autorizzata in via di urgenza la sospensione, non oltre il 31 marzo
1. Per il contenimento dei consumi di gas del settore termoelettrico possono essere istituiti con decreto del Ministro delle attività produttive, sentiti il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e l'Autorità per l'energia elettrica e il gas, corrispettivi addizionali a carico dei produttori di energia elettrica, a valere sui punti di prelievo delle reti di trasporto e di distribuzione di gas naturale connessi a centrali di produzione di energia elettrica che utilizzano gas naturale e sui prelievi di gas naturale dal sistema degli stoccaggi.
2. I corrispettivi sono versati sul fondo istituito con deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas in data 29 dicembre 2005, n. 297/05, per essere utilizzati ai fini dell'incentivazione dell'offerta di interrompibilità della domanda aggiuntiva rispetto alla interrompibilità di cui alla fase 2 della procedura di emergenza climatica di cui al decreto del Ministro delle attività produttive in data 12 dicembre 2005, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 297 del 22 dicembre 2005.
1. Le disposizioni di cui al presente decreto si applicano non oltre il 31 marzo 2006.
2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.
Dato a Roma, addì 25 gennaio 2006.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Scajola, Ministro delle attività produttive.
Matteoli, Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio.
Visto, il Guardasigilli: Castelli.
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