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PDL 6352-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6352-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 9 febbraio 2006 (v. stampato Senato n. 3723)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro delle politiche agricole e forestali
(ALEMANNO)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

con il ministro del lavoro e delle politiche sociali
(MARONI)

con il ministro per gli affari regionali
(LA LOGGIA)

con il ministro per le politiche comunitarie
(LA MALFA)

e con il ministro per lo sviluppo e la coesione territoriale
(MICCICHÈ)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 10 febbraio 2006

(Relatore: MISURACA)


NOTA:  Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), VI (Finanze), VIII (Ambiente, territorio e lavori pubblici), IX (Trasporti, poste e telecomunicazioni) e X (Attività produttive, commercio e turismo) sul disegno di legge n. 6352. La XIII Commissione permanente (Agricoltura), il 14 febbraio 2006, ha deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge nel testo trasmesso dal Senato. In pari data, la Commissione ha chiesto di essere autorizzata a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato A.C. 6352.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6352 e rilevato che:

                esso reca un contenuto che, anche a seguito delle numerose ulteriori disposizioni inserite presso il Senato, risulta complessivamente eterogeneo in quanto sono presenti norme di disciplina di materie diverse, sia pure afferenti al settore dell'agricoltura e della pesca;

                all'articolo 4-bis, comma 8, reca una disposizione il cui contenuto è simile, ma non pienamente identico, all'articolo 8 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera, circostanza che è suscettibile di produrre una sovrapposizione di fonti normative ed incertezze sull'individuazione di quella effettivamente vigente; peraltro, nella disposizione in esame è presente un riferimento errato ad una risoluzione dell'Assemblea generale dell'ONU, citata invece correttamente nel decreto-legge n. 4 del 2006 (il riferimento infatti dovrebbe essere alla risoluzione n. 198 e non alla risoluzione n. 197 della 53a Sessione);

                interviene su fonti di rango secondario, modificando contenuti (articolo 5-ter, comma 7) ovvero differendo termini di norme contenute in regolamenti o, ancora, procrastinandone l'entrata in vigore (articolo 1, comma 4, ultimo periodo e articolo 5);

                presenta profili critici in ordine alle esigenze di corretto coordinamento con l'ordinamento vigente, in quanto contiene disposizioni di deroga generica (l'articolo 4-bis, comma 5, reca una «deroga alle norme e ai criteri che disciplinano i rispettivi ordinamenti» per i Vice Alto Commissari per la lotta alla contraffazione, da collocare fuori ruolo o in aspettativa retribuita) ovvero dispone abrogazioni implicite e modifiche non testuali di norme esistenti (l'articolo 01, comma 19 abroga «tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 18»);

                la tecnica della novellazione - agli articoli 1, comma 6; 2-quater, comma 11; 3; 4, comma 2; 4-bis, comma 6; 5-bis, comma 1; 5-ter, comma 4, lettere a) e c) e comma 6; 5-quater; 6; 7; 7-bis, comma 2 - non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

 

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                reca una rubrica, all'articolo 4-bis, non pienamente rispondente al contenuto dell'articolo, il cui comma 8 concerne il Comitato nazionale per il microcredito;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

        ritiene che, per la conformità ai parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento, debba essere rispettata la seguente condizione,

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            si sopprimano le disposizioni che incidono su norme regolamentari - ovvero gli articoli 1, comma 4, ultimo periodo, 5 e 5-ter, comma 7) - in quanto l'uso dello strumento della fonte normativa di rango primario non appare congruo in relazione alla finalità di differire termini stabiliti con regolamento ovvero procrastinare l'entrata in vigore o modificare il contenuto di disposizioni presenti in provvedimenti non aventi natura legislativa;

        il Comitato osserva altresì quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 01, comma 19 - che dispone l'abrogazione di «tutte le disposizioni incompatibili con i commi da 1 a 18» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di sostituire la formula abrogativa ivi prevista (cosiddetta «esplicita innominata»), con riferimenti normativi più puntuali, tenendo conto di quanto raccomandato dalla circolare sulla formulazione tecnica dei testi legislativi, che considera tale clausola «superflua, essendo una inutile e, al limite, equivoca ripetizione del principio stabilito, in via generale, sulla abrogazione implicita dall'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale» (paragrafo 3, lettera g);

            all'articolo 1-ter, comma 1, primo periodo - ove si prevede che con decreto ministeriale «sono definiti i criteri per la riduzione dei contributi previdenziali e dei premi assicurativi» relativi alle imprese ubicate nelle province di Catania, Siracusa e Ragusa - dovrebbe valutarsi l'opportunità di procedere ad un coordinamento con la disciplina derivante dal combinato disposto dell'articolo 9, comma 17, della legge n. 289 del 2002 (richiamato nel testo) e dell'articolo 1, comma 363, della legge n. 266 del 2005 (non richiamato nel testo); in particolare dovrebbe chiarirsi se resti fermo il meccanismo previsto dalle norme citate, secondo cui la definizione automatica della posizione contributiva si perfeziona con il versamento di quanto dovuto a titolo di capitale, diminuito del 10 per cento, ovvero se la

 

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definizione di tale meccanismo sia adesso rimesso al decreto ministeriale previsto dalla disposizione in esame, determinando così una sostanziale delegificazione della materia; peraltro, andrebbe verificata la portata normativa del secondo periodo della norma in esame, che fissa termini identici a quelli già previsti dal citato articolo 1, comma 363, della legge n. 266 del 2005;

            all'articolo 1, comma 3 - ove si demanda ad un provvedimento dirigenziale le modalità attuative dell'articolo 3-bis del decreto legislativo n. 463 del 1997 - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella al citato decreto legislativo n. 463;

            analogamente all'articolo 2-quater - ove «ai fini dell'articolo 21, comma 5 del testo unico di cui al decreto legislativo 26 ottobre 1995, n. 504, il biogas è equiparato al gas naturale» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella al citato articolo 21;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4-bis, comma 2 - ove si consente all'Alto Commissario per la lotta alla contraffazione di avvalersi di «esperti di comprovata qualificazione in materia, ivi compresi quelli di cui alla legge 24 aprile 1980, n. 146» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di precisare il richiamo normativo alla legge n. 146 del 1980 (si tratta di una legge finanziaria) indicando la norma specifica, contenuta nella citata legge n. 146 del 1980, cui ci si intende riferire.

        Il Comitato raccomanda infine:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            con riferimento all'articolo 4-bis, comma 8, del decreto in esame in rapporto all'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2006, attualmente all'esame della Camera, si abbia cura di evitare la sovrapposizione tra le fonti normative, che può persistere fino al momento della conversione dei decreti legge.


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni)

        La I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 6352, approvato dal Senato, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto legge n. 2 del 2006, recante «Interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»,

 

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            considerato che le disposizioni recate dal provvedimento possono essere prevalentemente ricondotte ad una pluralità, di materie attribuite alla potestà legislativa esclusiva dello Stato e, ira particolare, alle materie «previdenza sociale», «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato c degli enti pubblici nazionali», «rapporti dello Stato con l'Unione europea», «sistema tributario e contabile dello Stato», di cui all'articolo 117, secondo comma, lettere o), g) e a), della Costituzione,

            considerato inoltre che, in relazione a singole disposizioni, appaiono altresì rilevare le materie «ordine pubblico e sicurezza», «tutela della concorrenza», «coordinamento informativo e statistico dei dati dell'amministrazione«, «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «tutela dell'ambiente», che le lettere h), e), r), a) e s) del già richiamato secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva statale,

            ritenuto altresì che il comma 1-bis dell'articolo 5, che autorizza la costituzione di un Fondo di assistenza per le famiglie dei pescatori, destinato alla corresponsione di un contributo agli eredi di ciascuna deceduto in mare, sia riconducibile, soprattutto ove si consideri la relazione tra la causa del decesso ed il rischio proprio dell'attività professionale in questione, alla materia della «previdenza sociale», riservata, come già precedentemente osservato, alla potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'articolo 117, secondo comma, lettera o) della Costituzione,

            rilevato inoltre che le disposizioni recate dall'articolo 2-bis e, per alcuni aspetti, dall'articolo 4, appaiono riconducibili alla materia «alimentazione», rimessa alla potestà concorrente Stato-regioni, secondo quanto disposto dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione,

            considerato, infine, che l'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame da parte del Senato, reca, al comma 8, una disposizione finalizzata alla trasformazione del Comitato nazionale italiano per il microcredito per il 2005 in Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, il cui contenuto normativo è analogo a quello recato dall'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2006, in materia di «Organizzazione e funzionamento della pubblica amministrazione», già in vigore e attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            con riferimento al comma 8 dell'articolo 4-bis, introdotto nel corso dell'esame presso il Senato, che dispone la trasformazione del Comitato nazionale italiano per il microcredito per il 2005 in Comitato nazionale italiano permanente per il Microcredito, si richiama l'attenzione della Commissione di merito sulla circostanza che una

 

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disposizione di analogo contenuto è recata anche dall'articolo 8 del decreto-legge n. 4 del 2006, già in vigore ed attualmente all'esame dell'Assemblea della Camera.


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis, del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 6352, approvato dal Senato, concernente la conversione in legge del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante «Interventi in agricoltura, agroindustria, pesca, e in materia di fiscalità d'impresa»,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere l'ultimo periodo del comma 4 dell'articolo 1, che differisce al 2 maggio 2006 il termine, fissato in via generale al 31 marzo, per l'applicazione degli studi di settore, ovvero di assicurare che l'approvazione dei medesimi studi di settore avvenga comunque entro il 31 marzo, al fine di evitare disagi per i contribuenti e gli operatori del settore interessati.


PARERE DELLA VIII COMMISSIONE PERMANENTE
(Ambiente, territorio e lavori pubblici)

        La VIII Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6352, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa», approvato dal Senato;

            valutata, in particolare, la strategica rilevanza delle disposizioni di cui all'articolo 2-quater, recanti norme di incentivazione allo

 

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sviluppo di biocarburanti di origine agricola, anche ai fini del raggiungimento degli obiettivi fissati dal Protocollo di Kyoto;

            esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            all'articolo 2-quater, considerato che il comma 2 reca norme per l'immissione in consumo di biocarburanti di origine agricola a partire dal 1o luglio 2006, valuti il Governo l'opportunità di incentivare la produzione e la commercializzazione di bioetanolo, di cui al comma 1, già a partire dall'esercizio in corso, considerati gli attuali problemi di approvvigionamento del gas e l'esigenza di agevolare il ricorso a fonti energetiche alternative al petrolio.


PARERE DELLA IX COMMISSIONE PERMANENTE
(Trasporti, poste e telecomunicazioni)

        La IX Commissione,

            esaminato il disegno di legge: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa» (C. 6352 Governo, approvato dal Senato),

            delibera di esprimere:

PARERE FAVOREVOLE


PARERE DELLA X COMMISSIONE PERMANENTE
(Attività produttive, commercio e turismo)

        La X Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6352, approvato dal Senato, recante «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 2, recante interventi urgenti per i settori dell'agricoltura, dell'agroindustria, della pesca, nonché in materia di fiscalità d'impresa»,

            esprime

PARERE FAVOREVOLE


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