PDL 6307
XIV LEGISLATURA
CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6307
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PROPOSTA DI LEGGE
d'iniziativa del deputato GIACOMO VENTURA
Disposizioni in materia di servizi integrativi
antincendio portuale
Presentata il 31 gennaio 2006
Onorevoli Colleghi! - Al fine di conseguire più rilevanti livelli di efficienza e di flessibilità nell'espletamento delle funzioni di prevenzione ambientale in tutti i porti, in particolar modo in quelli petroliferi, compiti spettanti in modo rilevante al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e agli addetti alla protezione ambientale, ritengo che con la presente proposta di legge si possa giungere a un significativo miglioramento dell'attuale livello di tutela di tutto il territorio, valorizzando quelle risorse umane che già sapientemente operano, ai sensi del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, e delle altre norme vigenti che regolano la materia, consentendo l'espletamento di tali compiti a chi già svolge i servizi integrativi antincendio portuale.
Al fine di assicurare le più urgenti esigenze del servizio (in particolare mi riferisco ai servizi antincendio dei porti petroliferi aeroportuali), credo sia opportuno procedere alla modifica dell'articolo 5 del citato decreto legislativo n. 272 del 1999 e dell'articolo 2 della legge 13 maggio 1940, n. 690, favorendo il conseguente miglioramento degli attuali
standard di sicurezza ambientale.
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PROPOSTA DI LEGGE
Art. 1.
1. All'articolo 5 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) la lettera b) del comma 1, è sostituita dalla seguente:
«b) avvalersi del "servizio integrativo antincendio portuale" di cui alla legge 13 maggio 1940, n. 690, e successive modificazioni, e alla legge 27 dicembre 1973, n. 850, e successive modificazioni, per tutte le operazioni di carico e di scarico di merci pericolose, sia a terra che a bordo»;
b) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. Ai "servizi integrativi antincendio portuale" di cui alla lettera b) del comma 1, è altresì affidato il servizio di prevenzione ambientale nei porti, da effettuare presso tutti i terminali petroliferi con navi in operazione».
Art. 2.
1. All'articolo 2 della legge 13 maggio 1940, n. 690, sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«In tutti i porti petroliferi di 3a categoria, i servizi integrativi antincendio portuale devono essere forniti di idonei mezzi navali e terrestri.
Al fine di svolgere il servizio integrativo antincendio, il servizio di guardia ai fuochi e il servizio di prevenzione ambientale, i servizi integrativi antincendio portuale sono tenuti ad adeguare i propri organici, provvedendo alle relative assunzioni.
La consistenza numerica dell'organico del personale dei servizi integrativi antincendio
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portuale e la determinazione delle caratteristiche e del numero dei mezzi navali e terrestri di cui devono dotarsi sono stabilite in ogni porto dal comandante del porto, con proprio provvedimento, sentito il competente comandante provinciale dei vigili del fuoco e d'intesa con i servizi integrativi antincendio operanti nell'ambito portuale.
Qualora i servizi integrativi antincendio portuale non adeguino i loro organici e le loro dotazioni in conformità a quanto previsto dai commi quinto, sesto e settimo, entro sei mesi dalla data di adozione del provvedimento di cui al settimo comma, il comandante del porto ordina agli stessi di provvedere. Se, decorsi quattro mesi i servizi risultano ancora inottemperanti, il comandante del porto ne dà comunicazione al Ministero dell'interno per le opportune misure disciplinari, procedendo, comunque, alla sospensione dei servizi stessi».