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PDL 6288

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6288



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato PISAPIA

Modifica all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, in materia di trattamento rieducativo del condannato e dell'internato

Presentata il 20 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - La presente proposta di legge, recante modifiche in materia di trattamento rieducativo, scaturisce da un progetto elaborato dal dottor Lo Cascio, autore del progetto nazionale «Il carcere con le ali», e vuole fornire un parziale contributo a una più organica riforma dell'ordinamento penitenziario, ormai necessaria.
      Nell'ottica di una progressiva elaborazione di programmi di rieducazione e di reinserimento sociale dei condannati, la proposta di legge - che trae spunto da un esperimento, rivelatosi estremamente positivo, coordinato dalla polizia penitenziaria - è tesa a garantire la partecipazione della popolazione detenuta a iniziative di utilità sociale, con ciò fornendo uno strumento ulteriore per il reinserimento dei detenuti.
      In particolare, la presente proposta di legge reca una modifica all'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, tesa a promuovere e ad assicurare lo scambio di esperienze tra popolazione detenuta e società civile. Il proponente, nonostante sia ormai prossima la fine della legislatura, ritiene tuttavia utile sottoporre all'attenzione del Parlamento la presente proposta di legge al fine di sollecitare sin da ora una riflessione su un tema fondamentale, qual è quello relativo alle iniziative in grado di rendere concreta la possibilità di reinserimento dei detenuti, con l'auspicio che possa trovare adeguata trattazione nella prossima legislatura.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Al secondo comma dell'articolo 15 della legge 26 luglio 1975, n. 354, sono aggiunte le seguenti parole: «nonché la partecipazione a iniziative di utilità sociale che favoriscano il reciproco scambio di esperienze tra la popolazione detenuta e la comunità esterna, nelle quali il detenuto può sviluppare un contatto con i soggetti liberi durante il periodo di lavoro in favore della società secondo le modalità previste dalla presente legge».


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