Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riacquisto della cittadinanza italiana e la sua acquisizione da parte dei discendenti di connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, e modifica alla legge 14 dicembre 2000, n. 379, in materia di riconoscimento della cittadinanza italiana alle persone nate e già residenti nei territori appartenuti all'impero austro-ungarico e ai loro discendenti.
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Modifiche alla legge 5 febbraio 1992, n. 91, concernenti il riconoscimento della cittadinanza italiana ai connazionali dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia e ai loro discendenti.
Art. 1.
(Modifica all'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
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Soppresso.
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1. Al comma 1 dell'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, le parole: «entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
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Art. 2.
(Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter della legge 5 febbraio 1992, n. 91).
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Art. 1.
(Introduzione degli articoli 17-bis e 17-ter nella legge 5 febbraio 1992, n. 91).
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1. Dopo l'articolo 17 della legge 5 febbraio 1992, n. 91, sono inseriti i seguenti:
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1. Identico:
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«Art. 17-bis. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto alle persone di lingua e cultura italiane che hanno o hanno avuto un genitore o un ascendente in linea retta che sia o sia stato cittadino italiano e che abbia risieduto nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di
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«Art. 17-bis. - 1. Il diritto alla cittadinanza italiana è riconosciuto:
a) ai soggetti che siano stati cittadini italiani, già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre 1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73, alle condizioni
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Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73.
| previste e in possesso dei requisiti per il diritto di opzione di cui all'articolo 19 del Trattato di pace di Parigi e all'articolo 3 del Trattato di Osimo;
b) alle persone di lingua e cultura italiane che siano figli o discendenti in linea retta dei soggetti di cui alla lettera a).
| Art. 17-ter. - 1. Il diritto al riconoscimento della cittadinanza italiana di cui
| Art. 17-ter. - 1. Identico.
| all'articolo 17-bis è esercitato dagli interessati mediante la presentazione di una istanza all'autorità comunale italiana competente per territorio in relazione alla residenza dell'istante, ovvero, qualora ne ricorrano i presupposti, all'autorità consolare, previa produzione da parte dell'istante di idonea documentazione, ai sensi di quanto disposto con circolare del Ministero dell'interno, emanata di intesa con il Ministero degli affari esteri.
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| 2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza è allegata la seguente documentazione:
| 2. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la certificazione comprovante il possesso, all'epoca, della cittadinanza italiana e della residenza nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis.
| 3. Al fine di attestare la sussistenza dei requisiti di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 17-bis, all'istanza deve essere comuque allegata la seguente documentazione:
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a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e l'ascendente di cui al comma 1 dell'articolo 17-bis;
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a) i certificati di nascita attestanti il rapporto di discendenza diretta tra l'istante e il genitore o l'ascendente;
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b) la certificazione attestante la cittadinanza italiana, attuale o pregressa, del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza del Trattato di pace firmato a Parigi il 10 febbraio 1947, reso esecutivo dal decreto legislativo del Capo provvisorio dello Stato 28 novembre
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b) la certificazione storica, prevista per l'esercizio del diritto di opzione di cui alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 17-bis, attestante la cittadinanza italiana del genitore dell'istante o del suo ascendente in linea retta e la residenza degli stessi nei territori facenti parte dello Stato italiano e successivamente ceduti alla Repubblica jugoslava in forza dei Trattati di cui al medesimo comma 1 dell'articolo 17-bis;
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1947, n. 1430, ratificato dalla legge 25 novembre 1952, n. 3054, ovvero in forza del Trattato di Osimo del 10 novembre 1975, reso esecutivo dalla legge 14 marzo 1977, n. 73».
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c) la documentazione atta a dimostrare il requisito della lingua e della cultura italiane dell'istante».
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2. La circolare di cui all'articolo 17-ter, comma 1, della legge 5 febbraio 1992, n. 91, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanata entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
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2. Identico.
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Art. 3.
(Modifica all'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379).
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Soppresso.
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1. Al comma 2 dell'articolo 1 della legge 14 dicembre 2000, n. 379, le parole: «entro cinque anni dalla data di entrata in vigore della presente legge» sono soppresse.
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Art. 4.
(Disposizione finanziaria).
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Art. 2.
(Disposizione finanziaria).
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1. Dall'attuazione della presente legge non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.
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Identico. | | | |