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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6230-A |
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo del disegno di legge n. 6230, approvato dal Senato, recante «Ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001», come risultante dagli emendamenti approvati dalle Commissioni di merito;
rilevato che le disposizioni da esso recate appaiono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale» che l'articolo 117, secondo comma, lettere a) e l), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato;
considerato che il provvedimento reca norme, sia di carattere sostanziale che processuale, le quali, sulla base del presupposto del carattere transnazionale del reato come definito all'articolo 3 del disegno di legge, introducono nell'ordinamento interno un regime differenziato, con particolare riferimento agli articoli 10, 11, 12 e 13;
osservato inoltre, con riguardo all'articolo 7, che il rinvio ad accordi internazionali, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 della Convenzione, ai quali affidare il compito di individuare la sede del processo penale, potrebbe anche configurare una deroga al principio del giudice naturale, sancito al comma 1 dell'articolo 25 della Costituzione, qualora gli eventuali accordi tra gli Stati in materia non riguardassero esclusivamente procedimenti iniziati dopo la ratifica degli Accordi,
esprime
con le seguenti osservazioni:
a) valutino le Commissioni di merito la congruità, sotto il profilo del rispetto del principio costituzionale di ragionevolezza, delle disposizioni dettate dagli articoli 10, 11, 12 e 13, le quali introducono nell'ordinamento interno un regime differenziato, con riguardo ad aspetti sia sostanziali che processuali;
b) valutino inoltre le Commissioni di merito, con riguardo all'articolo 7, se il rinvio ad accordi internazionali ai quali affidare il compito di individuare la sede del processo penale, secondo quanto stabilito dall'articolo 21 della Convenzione, sia conforme al principio costituzionale del giudice naturale di cui all'articolo 25 della Costituzione.
Sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo, per cui l'attuazione del provvedimento non determina nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica,
TESTO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare la Convenzione ed i Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, adottati dall'Assemblea generale il 15 novembre 2000 ed il 31 maggio 2001. |
Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Piena ed intera esecuzione è data alla Convenzione ed ai Protocolli di cui all'articolo 1, di seguito denominati rispettivamente: «Convenzione» e «Protocolli», a decorrere dalla data della loro rispettiva entrata in vigore. |
Identico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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1. Ai fini della presente legge si considera reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, nonché:
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali risulti implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.
1. Per i reati puniti con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni nella commissione dei quali abbia dato il suo contributo un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato la pena è aumentata da un terzo alla metà.
1. L'autorità centrale ai sensi dell'articolo 18, paragrafo 13, della Convenzione, è il Ministro della giustizia.
Identico.
1. Con cadenza annuale il Ministro della giustizia informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 16 della Convenzione, in merito alla collaborazione tra Stati Parte in materia di estradizione.
Identico.
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge del Parlamento.
1. Il trasferimento dei procedimenti penali previsto dall'articolo 21 della Convenzione avviene esclusivamente nelle forme e nei limiti degli Accordi internazionali. Tali Accordi sono ratificati previa autorizzazione data con legge.
1. Con cadenza annuale il Ministro dell'interno informa le Camere sullo stato di attuazione delle previsioni dell'articolo 27 della Convenzione, con specifico riferimento alle azioni intraprese sulla base di tale disposizione ed al quadro delle intese o accordi conclusi ai sensi del paragrafo 2 del medesimo articolo.
Identico.
1. Fermo quanto disposto dall'articolo 51 del codice penale, non sono punibili:
1. Identico:
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
a) gli ufficiali di polizia giudiziaria della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri
b) gli ufficiali di polizia giudiziaria appartenenti agli organismi investigativi della Polizia di Stato e dell'Arma dei carabinieri specializzati nell'attività di contrasto al terrorismo e all'eversione e del Corpo della guardia di finanza competenti nelle attività di contrasto al finanziamento del terrorismo, i quali, nel corso di specifiche operazioni di polizia e, comunque, al solo fine di acquisire elementi di prova in ordine ai delitti commessi con finalità di terrorismo, anche per interposta persona, compiono le attività di cui alla lettera a).
b) identica.
2. Negli stessi casi previsti dal comma 1, gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria
2. Identico.
a) gli articoli 97 e 98 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, e successive modificazioni;
soppressa;
b) l'articolo 10 del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172, e successive modificazioni;
a) identica;
c) l'articolo 12-quater del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356;
b) identica;
d) l'articolo 12, comma 3-septies, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286;
c) identica;
e) l'articolo 14, comma 4, della legge 3 agosto 1998, n. 269;
d) identica;
f) l'articolo 4 del decreto-legge 18 ottobre 2001, n. 374, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 dicembre 2001, n. 438;
e) identica;
g) l'articolo 10 della legge 11 agosto 2003, n. 228.
f) identica.
1. Dopo l'articolo 25-sexies del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, sono inseriti i seguenti:
1. In relazione alla responsabilità amministrativa degli enti per i reati previsti dall'articolo 3, si applicano le disposizioni di cui ai commi seguenti.
«Art. 25-septies. - (Delitti di associazione per delinquere). - 1. In relazione alla commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote.
2. Nel caso di commissione dei delitti previsti dagli articoli 416 e 416-bis del codice penale, dall'articolo 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, e dall'articolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da quattrocento a mille quote.
Art. 25-octies. - (Riciclaggio). - 1. In relazione ai reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria da duecento a ottocento quote.
5. Nel caso di reati concernenti il riciclaggio, per i delitti di cui agli articoli 648-bis e 648-ter del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria da duecento a ottocento quote.
Art. 25-decies. - (Intralcio alla giustizia). - 1. In relazione ai reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377, 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione pecuniaria fino a cinquecento quote».
9. Nel caso di reati concernenti intralcio alla giustizia, per i delitti di cui agli articoli 377-bis e 378 del codice penale, si applica all'ente la sanzione amministrativa pecuniaria fino a cinquecento quote.
1. Dopo l'articolo 240 del codice penale, è inserito il seguente:
Soppresso.
«Art. 240-bis. - (Ipotesi speciali di confisca obbligatoria e confisca per equivalente). - Nel caso di condanna o di applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per uno dei delitti di cui agli articoli 270-bis, 314, 316, 316-bis, 316-ter, 317, 318, 319, 319-ter e 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis, primo comma, 321, anche se commesso ai sensi dell'articolo 322-bis, secondo comma, 416-bis, 640, secondo comma, numero 1), 640-bis, 640-ter, secondo comma, con esclusione dell'ipotesi in cui il fatto è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema, 644, 648-bis e 648-ter, ovvero per uno dei delitti
1. Dopo l'articolo 430-bis del codice di procedura penale è inserito il seguente:
«Art. 430-ter. - (Attività di indagine a fini di confisca). - 1. Il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 240-bis del codice penale e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni».
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge, il pubblico ministero può compiere, nel termine e ai fini di cui all'articolo 430, ogni attività di indagine che si rende necessaria circa i beni, il denaro o le altre utilità soggette a confisca a norma dell'articolo 11 della presente legge e dell'articolo 12-sexies del decreto-legge 8 giugno 1992, n. 306, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 1992, n. 356, e successive modificazioni.
1. All'articolo 2-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, dopo le parole: «di una misura di prevenzione» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;
b) al comma 4, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;
c) al comma 6, le parole: «e il questore» sono sostituite dalle seguenti: «, il questore e il procuratore distrettuale antimafia».
1. In relazione ai reati di cui all'articolo 3 della presente legge sono attribuite anche al procuratore distrettuale antimafia le competenze attribuite al procuratore della Repubblica e al questore dall'articolo 2-bis, commi 1, 4 e 6, dall'articolo 2-ter, commi 2, 6 e 7, dall'articolo 3-bis, comma 7, dall'articolo 3-quater, commi 1 e 5 e dall'articolo 10-quater comma 2, della legge 31 maggio 1965, n. 575.
2. All'articolo 2-ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al secondo comma, dopo le parole: «del questore» sono inserite le seguenti: «, del procuratore distrettuale antimafia»;
c) al settimo comma, dopo le parole: «ultima dimora dell'interessato» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia».
3. All'articolo 3-bis della legge 31 maggio 1965, n. 575, al settimo comma, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia».
a) al comma 1, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia»;
b) al comma 5, dopo le parole: «o il questore» sono inserite le seguenti: «ovvero il procuratore distrettuale antimafia».
5. All'articolo 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, al secondo comma, dopo le parole: «o del questore» sono inserite le seguenti: «ovvero del procuratore distrettuale antimafia».
Soppresso.
1. Gli articoli 322-ter e 640-quater, il quarto comma dell'articolo 270-bis, il settimo comma dell'articolo 416-bis e il sesto comma dell'articolo 644 del codice penale sono abrogati.
1. La rubrica dell'articolo 377 del codice penale è sostituita dalla seguente: «(Intralcio alla giustizia)».
Identico.
«Chiunque usa violenza o minaccia ai fini indicati al primo comma, soggiace, qualora il fine non sia conseguito, alle pene stabilite in ordine ai reati di cui al medesimo primo comma, diminuite in misura non eccedente un terzo.
3. All'articolo 7, primo comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, dopo la parola: «353,» sono inserite le seguenti: «377, terzo comma,».
1. Al secondo comma dell'articolo 35 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, la parola: «cinque» è sostituita dalla seguente: «dieci».
Identico.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Identico. |
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