|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 6323-A |
Il Comitato per la legislazione,
esaminato il disegno di legge n. 6323, nel testo trasmesso dal Senato;
ritenuto che, in relazione ai parametri stabiliti dall'articolo 16-bis e 96-bis del Regolamento;
il complesso del provvedimento si configura in contrasto con un ordinato e coerente impiego delle fonti normative, nonché con le esigenze di semplificazione e di riordinamento della legislazione vigente e dei connessi parametri di omogeneità, chiarezza e proprietà di formulazione, presentando altresì una non conformità alle regole sui limiti dì contenuto dei decreti legge, ed in particolare:
esso reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità - peraltro già presenti nella originaria formulazione di 40 articoli - sono stati notevolmente accentuati a seguito dell'inserimento di ben 43 nuovi articoli e di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in un numero elevato di nuovi commi e capoversi) durante il procedimento di conversione presso il Senato, così da rendere impossibile rinvenire una ratio unificante del complesso dell'articolato;
assorbe, per effetto dell'approvazione al Senato di un maxi-emendamento su cui il Governo ha posto la questione di fiducia, numerose disposizioni già contenute in decreti legge attualmente all'esame delle Camere (in particolare: gli articoli 1 e 2 del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6 e l'intero decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, i cui disegni di legge di conversione sono stati già trasmessi dal Senato alla Camera, nonché i decreti legge 17 gennaio 2006, n. 9 e 10 ed ulteriori disposizioni analoghe a quelle già presenti negli articoli 2 e 29 del decreto-legge 10 gennaio 2006, n. 4, i cui disegni di legge di conversione sono attualmente all'esame della Camera); tale confluenza in un unico testo di più articolati attualmente vigenti - che originano da distinte delibere del Consiglio dei Ministri e distinti decreti del Presidente della Repubblica - produce una sostanziale alterazione della procedura parlamentare di esame dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, come definita a livello costituzionale e specificata negli stessi regolamenti parlamentari;
contiene all'articolo 1, commi 2 e 3, del disegno di legge di conversione, come modificato dal Senato, la proroga di termini di esercizio di due deleghe, circostanza questa che, per costante giurisprudenza, il Comitato ritiene contrastante con il disposto dell'articolo 15, comma 2, lettera a), della legge n. 400 del 1988;
reca norme, anche presenti nel testo originario del decreto legge, i cui effetti finali sono destinati a prodursi in un momento differito rispetto all'entrata in vigore della legge di conversione, suscitando perplessità in ordine alla rispondenza al requisito - previsto dall'articolo 15, comma 3, della legge n. 400 del 1988 - della «immediata applicabilità» delle misure disposte dal decreto e, per costante giurisprudenza del Comitato, delle disposizioni introdotte in sede di conversione, (ad esempio agli articoli 4, 4-bis, 10, comma 1, lettera a), n. 2), 16, 19 e 38, comma 1);
modifica, sia direttamente che indirettamente, numerose norme di rango secondario (ad esempio agli articoli 23-quinquies, commi 1 e 3, 25, 28, 31, comma 1, 39-ter, 39-duodevicies, 39-vicies septies);
reca numerose disposizioni che incidono su norme precedenti e che non sono formulate in termini di novella, determinando così modifiche implicite all'ordinamento vigente (come ad esempio agli articoli 3, comma 1, 4, 5, 8, 9, 11, 13, comma 2, 19-bis, 23, comma 1, 23-bis, 23-ter, 23-quinquies, comma 1, 24, 24-bis, 28-bis, 31, comma 2, 31-bis, 37, 39-septies);
apporta modificazioni a norme di recente approvazione, circostanza che costituisce una modalità di produzione normativa sicuramente non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente (ad esempio, gli articoli 19-bis e 31-bis, incidono su disposizioni del codice del consumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206; l'articolo 24-bis, incide su disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262);
reca riferimenti normativi errati o imprecisi: ad esempio, l'articolo 23-quinquies, comma 1, richiama il comma 5 dell'articolo 1-bis del decreto legge n. 220 del 2004, mentre il termine di cui si prevede la proroga è al comma 6 del medesimo articolo; l'articolo 25 proroga di un anno «il termine da ultimo stabilito con provvedimento adottato ai sensi dell'articolo 7 della legge 15 marzo 1997, n. 59», senza indicare esplicitamente il provvedimento cui ci si intende riferire;
utilizza espressioni generiche o contraddittorie ovvero dal significato normativa non immediatamente comprensibile: ad esempio, l'articolo 19, nel modificare il comma 5 dell'articolo 2-bis del decreto-legge n. 5 del 2001, prevede genericamente l'individuazione di aree nelle quali la trasmissione televisiva avverrà all digital, senza chiarire né i tempi né le modalità dell'individuazione delle suddette aree e senza alcun coordinamento con il comma 572 dell'articolo 1 della legge finanziaria 2006, che a sua volta prevede «quattro ulteriori aree all digital da individuare con decreto del Ministro delle comunicazioni»;
reca, all'articolo 4-quater ed all'articolo 18, comma 3, disposizioni che appaiono essere di interpretazione autentica, e che pertanto andrebbero formulate in modo conforme a quanto prescritto dalla circolare dei Presidenti delle Camere e del Presidente del Consiglio sulla formulazione tecnica dei testi normativi al paragrafo 3, lettera l);
non utilizza, in numerose disposizioni, la tecnica di novellazione conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;
non è corredato né della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN), né della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);
invita la Commissione a valutare quanto sopra detto ai fini delle successive determinazioni nel prosieguo dell'iter del provvedimento.
Il Comitato raccomanda altresì quanto segue:
sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente, nonché sotto il profilo dei limiti di contenuto del decreto-legge:
ribadendo il rilievo già più volte formulato sulla necessità che ciascuno strumento normativa sia utilizzato in modo coerente rispetto alle proprie caratteristiche, siano valutate le modalità attraverso cui assicurare la coerenza degli strumenti normativi impiegati con particolare riguardo all'esigenza di garantire - anche durante l'iter di conversione - il rispetto delle norme ordinamentali che definiscono i limiti di contenuto della decretazione d'urgenza e le modalità di esame parlamentare dei relativi disegni di legge di conversione, anche al fine di evitare fenomeni dì sovrapposizioni di fonti normative.
La IV Commissione,
esaminato il disegno di legge n. 6323, approvato dal Senato: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative»;
premesso che:
gli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis riproducono il contenuto, rispettivamente, del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 10, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana a missioni internazionali» e del decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 9, recante «Disposizioni urgenti per la partecipazione italiana alla missione internazionale in Iraq»;
i citati decreti-legge sono stati emanati dopo la scadenza del termine di autorizzazione della partecipazione italiana a missioni internazionali e alla missione internazionale in Iraq (31 dicembre 2005);
i predetti decreti, per effetto della recezione del loro contenuto nel presente disegno di legge, saranno lasciati decadere;
considerato che, al fine di evitare eventuali problemi interpretativi, appare opportuno inserire nel presente provvedimento una clausola di salvaguardia che preveda, con riferimento alla proroga del termine di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui agli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis, la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2006 fino alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge;
rilevata la particolare rilevanza della disposizione di cui all'articolo 4-quater, comma 3, che, tra l'altro, assegna al Ministero della difesa risorse per 200 milioni di euro da destinare a consumi intermedi e a investimenti fissi lordi;
valutata positivamente la disposizione di cui all'articolo 39-undetricies, commi 1 e 2, che ripristina le indennità di trasferta per le forze di polizia ad ordinamento civile e militare e per le forze armate;
esprime
con la seguente osservazione:
la Commissione valuti l'opportunità di inserire, con riferimento alla proroga del termine di autorizzazione della partecipazione italiana alle missioni internazionali di cui agli articoli 39-vicies semel e 39-vicies bis, una clausola di salvaguardia che preveda la convalida degli atti adottati, delle attività svolte e delle prestazioni effettuate dal 1o gennaio 2006 fino alla data di entrata in vigore del presente disegno di legge.
La V Commissione,
sul testo del provvedimento:
preso atto dei chiarimenti del Governo, per cui:
sussistono risorse adeguate a far fronte all'attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 8;
nello stato di previsione del Ministero della giustizia sussistono gli stanziamenti necessari a far fronte agli oneri derivanti dalla proroga di cui all'articolo 18, comma 1;
all'attuazione delle previsioni di cui al comma 4 dell'articolo 18 il Consiglio di Stato può far fronte a valere delle risorse ad esso già assegnate in base alla legislazione vigente;
la clausola di invarianza di cui al comma 4-ter del medesimo articolo 18 è idonea a garantire che dalla revisione del numero dei componenti degli organi di giustizia tributaria e delle relative sezioni non derivino nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica;
dalla previsione dell'istituzione e dal funzionamento della Commissione di cui all'articolo 27, comma 3, non derivano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
le disposizioni in materia di concessioni di garanzie, di cui all'articolo 39-octies, non comportano nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
esprime
La VI Commissione,
esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 6323, approvato dal Senato, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante «Definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative»,
esprime
La XIII Commissione,
esaminato, per le parti di propria competenza, il disegno di legge n. 6323 Governo, approvato dal Senato, recante: «Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 273, recante definizione e proroga di termini, nonché conseguenti disposizioni urgenti. Proroga di termini relativi all'esercizio di deleghe legislative»;
esprime
con le seguenti osservazioni:
1) valuti la Commissione di merito l'opportunità di sopprimere la disposizione di cui al comma 1 dell'articolo 27 del decreto-legge in esame, concernente la (determinazione della composizione degli organi delle liquidazioni dei consorzi agrari in liquidazione coatta amministrativa o in amministrazione straordinaria, e di differire al 31 dicembre 2006 il termine previsto dall'articolo 5, comma 4, della legge 28 ottobre 1999, n. 410, per la revoca dell'autorizzazione all'esercizio provvisorio dell'impresa da parte dei suddetti consorzi;
2) valuti la Commissione di merito di prevedere una disposizione che proroghi alcuni termini concernenti i confidi e i confidi agricoli, in particolare prevedendo che le disposizioni di cui ai commi 22 e 23 dell'articolo 13 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito con modificazioni dalla legge 24 novembre 2003, n. 326, si applichino a decorrere dall'anno 2007, anziché dall'anno 2004, e fissando al 31 dicembre 2007 il termine per l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 52 dell'articolo 13 del citato decreto-legge n. 269 del 2003;
3) valuti la Commissione di merito l'opportunità di prevedere una norma che proroghi l'entrata in vigore delle disposizioni relative agli accessi rurali alle strade e agli accessi stradali in generale.
|