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PDL 6286

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6286



 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato RAMPONI

Disposizioni per la determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare

Presentata il 20 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - L'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, che sostituisce l'articolo 53 del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti militari dello Stato, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1973, n. 1092, così, tra l'altro, recita: «(...) la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sottoindicati, integralmente percepiti, è aumentata del 18 per cento (...)» e, dopo aver elencato alcuni assegni oggi non più esistenti, «(...) nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile». Successivamente all'entrata in vigore del suddetto articolo, l'indennità di ausiliaria, da fissa che era, è diventata emolumento rapportato all'andamento della dinamica salariale. In quanto tale, si è posto il problema della sua maggiorazione, problema sfociato in un robusto contenzioso. Sulla base della disposizione di legge citata, è emersa, nell'ambito della giurisprudenza contabile, una duplice linea interpretativa.
      La prima (Corte dei conti - regione Lazio - Sentenza n. 601 del 27 gennaio 2004), favorevole all'aumento del 18 per cento, così si esprime: «La maggiorazione del 18 per cento dell'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 35 della legge n. 113 del 1954 non è in contrasto con la limitazione di cui all'ultimo comma dell'articolo 43 del testo unico n. 1092 del 1973, come sostituito dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, in quanto detto emolumento, non rivestendo carattere accessorio ma retributivo, fisso e generalizzato, attribuito per anzianità e rivalutabile in base ad essa (condividendo, pertanto, con il trattamento economico fondamentale, alcune caratteristiche essenziali, quali la previsione normativa
 

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in misura fissa e l'attribuzione generalizzata ed incondizionata all'intera categoria) non è da includere tra gli assegni accessori tassativamente previsti dalla legge n. 177 del 1976, ma - di per sé - va ricompreso nella base pensionabile, ai sensi del comma 1 del medesimo articolo 16 citato, con la prevista maggiorazione del 18 per cento». Su tale posizione sono allineate anche altre sedi regionali della Corte dei conti.
      La seconda linea interpretativa (Corte dei conti - seconda sezione giurisdizionale centrale - sentenza n. 130/2005/A del 10 febbraio 2005), contraria al citato aumento, è così argomentata: «L'elenco, riportato nell'articolo 16 delle indennità (tra le quali non figura l'indennità di ausiliaria) ha natura tassativa, provenendo tale elencazione da una norma specifica (quale il citato articolo 16) innovativa in senso più rigoroso del principio generale di cui all'articolo 53 del testo unico 29 dicembre 1973, n. 1092, e pertanto non suscettibile di applicazione estensiva. Nessun assegno o indennità, anche se pensionabile, può essere preso in considerazione ai fini perequativi se la relativa disposizione di legge non ne prevede la valutazione nella base pensionabile, ritenendo nella discrezionalità del legislatore stabilire, con apposite norme rivolte a categorie di personale chiaramente individuate, i modi, i tempi ed i limiti della perequazione, secondo il momento storico e le necessità economiche. Ne consegue che l'indennità di ausiliaria, prevista dall'articolo 69 della 10 aprile 1954, n. 113, non può essere assoggettata all'aumento del 18 per cento di cui all'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973 (come sostituito dall'articolo 16 di cui trattasi), sia perché, come detto, è emolumento non incluso tra quelli accessori previsti dal medesimo articolo 16, sia perché non conglobato nella base pensionabile, che risulta soltanto "maggiorata" nella misura prestabilita».
      La prima impostazione trova fondamento nel criterio logico-sistematico e, basata sulla natura giuridica che identifica la posizione di stato dell'ausiliaria (articolo 55 della legge n. 115 del 1954), riconosce alla relativa indennità carattere retributivo equiparato allo stipendio e non accessorio, come la denominazione del beneficio induce a credere.
      La seconda impostazione è di ordine strettamente letterale, nel senso che non accoglie il riconoscimento in questione perché la legge istitutiva dell'indennità di ausiliaria (legge n. 224 del 1986) non ne ha previsto l'inclusione nella base pensionabile.
      La natura giuridica dell'indennità di ausiliaria, così come emerge dalla ratio della norma istitutiva, inquadra inoppugnabilmente tale emolumento quale componente del trattamento economico avente carattere retributivo, traendo esso origine dagli aumenti stipendiali attribuiti al personale in servizio.
      È significativo il fatto che, come dispone l'articolo 3, comma 6, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 «Sull'indennità di ausiliaria non si applicano gli aumenti a titolo di perequazione automatica delle pensioni (...)». E lo stesso articolo 3, al comma 4, impone che il personale, all'atto della cessazione dal servizio, ai fini della corresponsione dell'indennità di ausiliaria, «manifesti con apposita dichiarazione scritta, la propria disponibilità all'impiego presso l'amministrazione di appartenenza e le altre pubbliche amministrazioni».
      Ma, come se tutto ciò non bastasse, è stato emanato successivamente il decreto legislativo 30 dicembre 1997, n. 498, che reca una normativa riferita esclusivamente alla posizione di ausiliaria. Tale provvedimento non solo conferma le disposizioni sopra riportate ma, nel quadro di una disciplina puntualmente dettata, introduce un nuovo vincolo, così formulato: «Il personale collocato in ausiliaria transita anticipatamente nella riserva qualora non accetti l'impiego, ovvero revochi l'accettazione degli impieghi assegnati, per due volte».
      Se a ciò si aggiunge quanto previsto dal già citato articolo 55 della legge n. 113 del 1954 e cioè l'impossibilità da parte dell'ufficiale in ausiliaria di assumere impieghi,
 

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tutta questa serie di vincoli non può essere riconosciuta che mediante adeguata retribuzione.
      Una ulteriore dimostrazione della natura stipendiale dell'indennità è data dalla riduzione, di norma dell'80 per cento, che viene operata all'atto dell'incorporazione della stessa nella pensione per effetto del passaggio nella riserva. Con ciò considerandola, come detto, a tutti gli effetti, di natura stipendiale. Dunque, da qualsiasi verso la si consideri, l'indennità di ausiliaria è legittimata quale emolumento avente natura retributiva. Ma, al di là di tutte queste pur valide considerazioni, resta il fatto determinante che la posizione di ausiliaria esiste per garantire al personale militare, penalizzato da più bassi limiti di età per la cessazione dal servizio, le stesse opportunità economiche dei pubblici dipendenti civili che godono di un rapporto d'impiego ben più lungo. E tutto ciò è tanto vero da poter seriamente ipotizzare che il legislatore dell'epoca non ha espressamente formulato in proposito una specifica previsione normativa, considerandola in re ipsa, in quanto, giova ripetere, trattasi sostanzialmente non di assegno o indennità, ma di un emolumento stipendiale e, quindi, retributivo per sua natura.
      Il legislatore della normativa sopra richiamata (legge n. 113 del 1954), infatti, può averlo considerato automaticamente incluso nella base pensionabile, essendo evidente la sua non riconducibilità sia alla natura di assegno che a quella d'indennità.
      E ciò anche nella determinante considerazione, ben rimarcata da diverse sedi regionali della Corte dei conti, che l'amministrazione ha riconosciuto la maggiorazione del 18 per cento agli aumenti biennali maturati nella posizione di ausiliaria, pure non essendo gli stessi ricompresi nel dettato della legge n. 177 del 1976, per il semplice fatto che hanno natura stipendiale.
      Aumenti biennali e indennità di ausiliaria sono entrambi frutto della permanenza nella suddetta posizione di stato e non possono che essere informati, quindi, alla stessa natura giuridica.
L'articolo 69 della legge n. 113 del 1954, come sostituito dall'articolo 44 della legge n. 224 del 1986, infatti, dispone che, allo scadere del periodo di permanenza nella posizione di ausiliaria, sia liquidato un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili muti sia degli aumenti biennali relativi al periodo trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di ausiliaria.
      Poiché la legge dispone inequivocabilmente che base pensionabile, al termine dell'ausiliaria, sia comprensiva anche di due ben individuati assegni, gli aumenti biennali e l'indennità di ausiliaria, appare, a dire poco, illogico, consentire detta maggiorazione del 18 per cento al primo di tali assegni e non anche al secondo.
      Ne consegue con evidenza che, con la suddetta formulazione della norma, il legislatore ha inteso ottemperare a quanto disposto dall'articolo 53, secondo comma, del citato testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 1092 del 1973, e successive modificazioni, che prevede l'inclusione nella base pensionabile degli aumenti di natura stipendiale.
      E di ciò il legislatore ha sicuramente tenuto conto anche in sede di copertura finanziaria, per cui, di riflesso, gli oneri risultano ricompresi negli stanziamenti dei capitoli di bilancio competenti degli anni successivi fino ad oggi, in quanto trattasi di capitoli di spesa vincolata e non discrezionale.
      Giova, infine, richiamare un precedente che, mutatis mutandis, presenta analoga natura e riguarda sempre l'ausiliaria.
      Allorché la sezione di controllo della Corte dei conti, con deliberazione n. 1 del 1998, aveva ritenuto che non dovessero essere esclusi dal procedimento di calcolo dell'indennità di ausiliaria gli importi percepiti per effetto delle perequazioni di cui alle leggi n. 730 del 1983 e n. 41 del 1986, per ovviare a tale decisione, basata su un'interpretazione che, rispetto a quella dell'amministrazione, era meno aderente alla ratio normativa, fu necessario un intervento del legislatore (numero 5-bis della lettera b) del comma 2 dell'articolo 6 della legge 27 dicembre 1990, n. 404, introdotto
 

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dall'articolo 14, comma 6, della legge 28 luglio 1999, n. 266).
      In tale quadro complessivo, la presente proposta di legge intende colmare un vuoto legislativo e rendere palese ciò che il legislatore dal 1986 ha ritenuto implicito (articolo 1).
      Il relativo onere, valutato in 42.222.000 euro annui a decorrere dal 2006, è posto a carico dell'accantonamento del «Fondo speciale» di parte corrente di competenza del Ministero del lavoro e delle politiche sociali e sarà monitorato dal Ministro dell'economia e delle finanze, ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e della trasmissione alle Camere degli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, n. 2), della citata legge n. 468 del 1978 (articolo 2).
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.
(Determinazione del trattamento di quiescenza del personale militare).

      1. Al termine del periodo di ausiliaria stabilito dall'articolo 56 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, il trattamento di quiescenza del personale militare è determinato includendo tra le indennità previste dall'articolo 53 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, come sostituito dall'articolo 16 della legge 29 aprile 1976, n. 177, anche l'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 69 della legge 10 aprile 1954, n. 113, e successive modificazioni, e all'articolo 46 della legge 10 maggio 1983, n. 212, e successive modificazioni.
      2. Le norme della presente legge si applicano a decorrere dal 1o gennaio 1983 e producono i relativi benefìci economici a decorrere dal 1o gennaio 2006.

Art. 2.
(Copertura finanziaria).

      1. All'onere derivante dall'attuazione dell'articolo 1, valutato in 42.222.000 euro annui a decorrere 2006, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio degli

 

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oneri derivanti dall'articolo 1, anche ai fini dell'applicazione dell'articolo 11, comma 3, lettera i-quater), e dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti emanati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della citata legge n. 468 del 1978.


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