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PDL 6297-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6297-A



 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 26 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3716)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro dell'interno
(PISANU)

di concerto con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro per la funzione pubblica
(BACCINI)

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 26 gennaio 2006

(Relatori: ANEDDA, per la II Commissione;
Giulio CONTI, per la XII Commissione)


NOTA: Il presente stampato contiene i pareri espressi dal Comitato per la legislazione e dalle Commissioni permanenti I (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni), V (Bilancio, tesoro e programmazione), VI (Finanze), XI (Lavoro pubblico e privato) e XIV (Politiche dell'Unione europea) sul disegno di legge n. 6297.
Le Commissioni permanenti II (Giustizia) e XII (Affari sociali), il 2 febbraio 2006, hanno deliberato di riferire favorevolmente sul disegno di legge, nel testo trasmesso dal Senato. In pari data le Commissioni hanno chiesto di essere autorizzate a riferire oralmente.
Per il testo del disegno di legge si rinvia allo stampato n. 6297.
 

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PARERE DEL COMITATO PER LA LEGISLAZIONE

        Il Comitato per la legislazione,

            esaminato il disegno di legge n. 6297 e rilevato che:

                esso reca un contenuto i cui elementi di eterogeneità - peraltro già presenti nella originaria formulazione di 5 articoli (concernenti il personale della polizia di Stato e prefettizio, l'istituzione di una lotteria connessa ai giochi olimpici, una norma dedicata all'esecuzione di pene detentive per i tossicodipendenti ed, infine, il finanziamento delle attività di aggiornamento degli schedari consolari per l'esercizio del voto dei cittadini italiani residenti all'estero) - sono stati notevolmente accentuati a seguito dell'inserimento, durante il procedimento di conversione presso il Senato, di una vasta mole di ulteriori disposizioni (recate in 25 nuovi articoli) riguardanti principalmente, ma non esclusivamente, misure di contrasto alla diffusione degli stupefacenti, mutuate da un disegno di legge da tempo all'esame del Senato (S. 2953); tale circostanza si pone in contrasto con l'esigenza di garantire la specificità e l'omogeneità dei contenuti normativi recati nei provvedimenti di urgenza anche nella fase di esame parlamentare, esigenza il cui rispetto è stata oggetto di richiamo anche nel messaggio del Presidente della Repubblica di rinvio alle Camere della legge di conversione del decreto-legge n. 4 del 2002 (doc. I, n. 1);

                contiene disposizioni che - in ordine al requisito della «immediata applicabilità» - rinviano all'emanazione di decreti ministeriali (articolo 1-ter, comma 4) o prorogano termini la cui scadenza non è imminente (articolo 2);

                abroga, all'articolo 4, una disposizione introdotta recentemente dalla legge 5 dicembre 2005, n. 251 ed, inoltre, modifica all'articolo 5-bis una disposizione presente nel decreto-legge n. 35 del 2005, ma già modificata dall'articolo 2 del decreto-legge n. 203 del 2005, circostanze che rappresentano una modalità di produzione normativa sicuramente non conforme alle esigenze di semplificazione e di riordino della normativa vigente;

                reca, all'articolo 3, una rubrica non più rispondente al contenuto principale dell'articolo, a seguito dei commi aggiuntivi introdotti al Senato;

                reca disposizioni che contengono richiami normativi che appaiono effettuati in forma generica, per le quali sarebbe invece opportuno, ove possibile, specificare la normativa oggetto del rinvio (ad esempio, l'articolo 4-ter, comma 1, capoverso 12, richiama in

 

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quanto compatibili «le norme della sezione II del capo I e il secondo comma dell'articolo 62 della legge 24 novembre 1981, n. 689»; l'articolo 4-septies, comma 1, lettera e), capoverso 4-bis, richiama «per quanto non diversamente stabilito ed ove compatibile, la disciplina prevista dalla legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni»);

                utilizza, in relazione ai programmi di recupero dei tossicodipendenti presso le strutture pubbliche, espressioni normative disomogenee che sarebbe invece opportuno uniformare (a titolo esemplificativo, all'articolo 4, il comma 2 si riferisce ad «un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti»; all'articolo 4-sexies, comma 1, lettera a), il capoverso 1 si riferisce ad «un programma terapeutico di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti» ed il capoverso 2 ad «un programma di recupero presso i servizi pubblici per l'assistenza ai tossicodipendenti; all'articolo 4-septies, comma 1, lettera a), il capoverso 1 si riferisce ad «un programma terapeutico e socio-riabilitativo eseguito presso una struttura sanitaria pubblica»);

                reca, all'articolo 1-bis, un riferimento al Fondo unificato per le vittime dell'usura di cui all'articolo 51 della legge 28 dicembre 2001, n. 448, che sarebbe opportuno sostituire con un più corretto riferimento all'articolo 18-bis della legge 23 febbraio 1999, n. 44;

                la tecnica della novellazione - all'articolo 1-ter, commi 1, lettera a), 2 e 3, lettere a) e b), all'articolo 2, comma 1, all'articolo 4-bis, comma 1, lettera d), all'articolo 4-sexies, comma 1, lettera c), all'articolo 4-septies, comma 1, lettere b) e d), all'articolo 4-novies, all'articolo 4-undevicies, comma 1, lettere a), b) e d), all'articolo 4-vicies semel, all'articolo 4-vicies ter, commi 5, 7, 8, 11, 12, lettere c) e d), 15, 16, 17, 26 28, 29, lettera b), 30, lettere b) e c), all'articolo 5-bis, non è utilizzata conformemente a quanto previsto dalla circolare congiunta dei Presidenti di Camera e Senato e del Presidente del Consiglio del 20 aprile 2001, al punto 9), secondo cui l'unità minima di testo da sostituire con una novella dovrebbe essere il comma (o comunque un periodo o una lettera), anche nel caso in cui si modifichi una singola parola, per consentire una più agevole comprensione della modifica;

                non è corredato della relazione sull'analisi tecnico-normativa (ATN);

                non è corredato della relazione sull'analisi di impatto della regolamentazione (AIR);

            alla luce dei parametri stabiliti dagli articoli 16-bis e 96-bis del Regolamento osserva quanto segue:

        sotto il profilo dell'efficacia del testo per la semplificazione e il riordinamento della legislazione vigente:

            all'articolo 4, comma 2 - che incide sull'applicazione dell'articolo 656, comma 9, lettera c) del codice di procedura penale -

 

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dovrebbe valutarsi l'opportunità di riformulare la disposizione come novella del citato articolo 656;

            all'articolo 4-undevicies, comma 1, lettera d) - che novella il comma 9 lettera a) dell'articolo 656 del codice di procedura penale, introducendo un'eccezione al divieto assoluto di sospensione dell'esecuzione della pena nei confronti di imputati per i gravi delitti di terrorismo e criminalità organizzata di cui all'articolo 4-bis dell'ordinamento penitenziario - dovrebbe valutarsi la congruità della collocazione della novella nell'ambito dell'articolo 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, che concerne esclusivamente i condannati;

        sotto il profilo della chiarezza e della proprietà della formulazione:

            all'articolo 4-bis, comma 1, lettera c) - che introduce un nuovo comma 1-bis nell'articolo 73 del testo unico in materia di stupefacenti diretto a prevedere una nuova fattispecie di reato - dovrebbe valutarsi l'opportunità di chiarire se la previsione della punibilità della condotta riferita ad una «quantità, in particolare se superiore ai limiti massimi indicati con decreto del Ministro della salute» comporta che il superamento di determinati limiti quantitativi di sostanze stupefacenti o psicotrope configuri necessariamente l'inquadrabilità della condotta nella fattispecie di reato ivi prevista ovvero se tale elemento costituisca solo uno degli elementi di valutazione dai quali desumere che le medesime sostanze appaiono destinate ad un uso non esclusivamente personale;

            all'articolo 4-ter, comma 1, capoverso articolo 75, comma 8 - ove si fa riferimento genericamente allo «straniero» - dovrebbe valutarsi l'opportunità di adottare l'espressione «cittadino extracomunitario», usando una dizione omologa a quella utilizzata al medesimo articolo 75, comma 1, lettera d)».

        


PARERE DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari Costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il testo del disegno di legge n. 6297, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge n. 272 del 2005, approvato dal Senato, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi»,

 

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            rilevato che il provvedimento appare nel suo complesso principalmente riconducibile alle materie «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali», «ordine pubblico e sicurezza», «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale; giustizia amministrativa», che le lettere g), h) e l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione riservano alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            rilevato altresì che, con riferimento a singole disposizioni, rilevano anche le materie «sistema tributario e contabile dello Stato» e «cittadinanza, stato civile e anagrafi», anch'esse rimesse alla competenza legislativa esclusiva statale ai sensi delle lettere e) e i) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            considerato, inoltre, che il nuovo articolo 116 del testo unico in materia di disciplina degli stupefacenti e delle sostanze psicotrope, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nel garantire la libertà di scelta del singolo utente tra le strutture pubbliche e le strutture private accreditate, fa espressamente riferimento ai livelli essenziali delle prestazioni, materia che l'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione riserva alla potestà legislativa esclusiva dello Stato,

            considerato altresì che il nuovo articolo 113 del predetto D.P.R n. 309 del 1990, nello stabilire che spetta alle regioni e alle province autonome la disciplina dell'attività di prevenzione, cura e riabilitazione delle tossicodipendenze nel rispetto dei principi indicati dal testo unico, appare riconducibile alla materia «tutela della salute» che, invece, è demandata alla potestà legislativa concorrente tra lo Stato e le regioni, ai sensi del terzo comma dell'articolo 117 della Costituzione,

            considerato che il comma 1-ter dell'articolo 3, nel prevedere che, al fine di fronteggiare le urgenti esigenze del servizio antincendio aeroportuale derivanti dalla riclassificazione dello scalo di Cuneo Levaldigi, sia bandito un concorso straordinario a venticinque posti nella qualifica di vigile del fuoco, dispone altresì che tale procedura concorsuale sia integralmente riservata al personale della società che attualmente assicura il servizio antincendio presso il medesimo scalo aeroportuale,

            rilevato, in proposito, che la predetta riserva non appare pienamente conforme al dettato costituzionale (artt. 51, primo comma, e articolo 97, terzo comma), ai sensi del quale il diritto di accesso agli uffici pubblici è regolato ed esercitato in condizioni di eguaglianza, anche alla luce della giurisprudenza costituzionale in materia (sentt. 34/2004, 194/2002, 141/1999, 1/1999, 333/1993, 453/1990, 81/1983), in forza della quale la Corte costituzionale ha precisato che il concorso pubblico, quale forma generale ed ordinaria di reclutamento per il pubblico impiego, è strumentale al canone di efficienza dell'amministrazione solo qualora la relativa selezione non sia caratterizzata da arbitrarie ed irragionevoli forme

 

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di restrizione dei soggetti legittimati a parteciparvi, fatta salva la presenza di peculiari situazioni giustificatrici,

            considerato, inoltre, che l'articolo 4-bis, al comma 1, lettera c), nel prevedere, mediante l'introduzione di un nuovo comma 1-bis all'articolo 73 del già richiamato decreto del Presidente della Repubblica n. 309 del 1990, la nuova fattispecie penale dell'importazione, esportazione, acquisto e illecita detenzione di sostanze stupefacenti o psicotrope, ne collega, almeno in parte, l'effettiva qualificazione come reato a prescrizioni quantitative contenute in un decreto del Ministro della salute,

            ritenuto, in proposito, che il predetto decreto ministeriale, fonte normativa secondaria, non sembrerebbe limitarsi a specificare elementi del fatto già contemplati dalla legge che configura il reato, ma apparirebbe altresì suscettibile di concorrere, proprio mediante l'indicazione quantitativa allo stesso rimessa, a determinare la condotta punibile, rendendo quindi dubbia la sua conformità al principio di legalità di cui all'articolo 25, secondo comma, della Costituzione,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

con le seguenti osservazioni:

            a) all'articolo 3, comma 1-ter, valutino le Commissioni di merito se la previsione di una procedura concorsuale integralmente riservata a determinati soggetti sia pienamente conforme rispetto a quanto disposto dagli articoli 51, primo comma, e 97, terzo comma, della Costituzione, verificando, in particolare, se, nel caso di specie, sussistano le peculiari situazioni giustificatrici in forza delle quali potrebbe risultare legittima un'eventuale deroga ai principi stabiliti dalla giurisprudenza costituzionale richiamata in premessa in materia di diritto accesso agli uffici pubblici;

            b) all'articolo 4-bis, comma 1, lettera c), capoverso «1-bis», lettera a), valutino le Commissioni di merito se il rinvio ad un decreto del Ministro della salute, fonte normativa secondaria, per la individuazione di limiti massimi di quantità delle sostanze stupefacenti o psicotrope, da assumere quali elementi attestanti la sussistenza o meno del reato ivi previsto, possa considerarsi meramente finalizzato a specificare elementi del fatto già contemplati dalla legge che configura il reato stesso, ovvero appaia suscettibile di concorrere a determinare la condotta punibile, in tal caso rendendo dubbia la sua conformità al principio di legalità di cui all'articolo 25, comma 2, della Costituzione.

 

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PARERE DELLA V COMMISSIONE PERMANENTE
(Bilancio, tesoro e programmazione)

        La V Commissione,

        sul testo del provvedimento:

            preso atto dei chiarimenti forniti dal Governo per cui gli oneri derivanti dall'attuazione dell'articolo 2 sono interamente attribuibili alle disposizioni di cui al comma 1-bis;

        considerato che:

            la formulazione del comma 1-ter dell'articolo 2, non appare pienamente conforme alla prassi consolidata per quanto riguarda le autorizzazioni di spesa;

            l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente del Ministero degli affari esteri reca le necessarie risorse per far fronte agli oneri di cui all'articolo 5 senza pregiudicare l'adempimento di obblighi di carattere internazionale;

            l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, di cui all'articolo 4-duodecies, comma 6-ter, si prevede il parziale utilizzo per finalità di copertura, non reca, limitatamente all'anno 2008, le disponibilità sufficienti a far fronte agli oneri indicati, in quanto le relative risorse risultano già prenotate con riferimento ad altri provvedimenti legislativi il cui iter parlamentare non è ancora tuttavia concluso;

            nel presupposto che non vengano approvati alcuni dei provvedimenti che utilizzano, per l'anno 2008, l'accantonamento del Fondo speciale di parte corrente di competenza del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

      con la seguente osservazione:

            valutino le Commissioni l'opportunità di sopprimere il comma 1-ter dell'articolo 2 e, conseguentemente, al medesimo articolo, al comma 1-quinquies, di sostituire le parole: «dall'attuazione dei commi 1-ter e 1-quater si provvede» con le seguenti: «dall'attuazione del comma 1-bis, valutato in 3.764.000 euro per l'anno 2006, in 9.525.000

 

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euro per l'anno 2007 e in 13.752.000 euro a decorrere dall'anno 2008, si provvede» e, conseguentemente, di inserire, in fine, il seguente comma:

            1-sexies. Il Ministro dell'economia e delle finanze provvede al monitoraggio dell'attuazione del comma 1-bis, anche ai fini dell'applicazione- dell'articolo 11-ter, comma 7, della legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette alle Camere, corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti adottati ai sensi dell'articolo 7, secondo comma, numero 2, della medesima legge n. 468 del 1978.

        


PARERE DELLA VI COMMISSIONE PERMANENTE
(Finanze)

        La VI Commissione,

            esaminato, ai sensi dell'articolo 73, comma 1-bis del regolamento, per gli aspetti attinenti alla materia tributaria, il disegno di legge n. 6297, approvato dal Senato, concernente la conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 272, recante «Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi»,

        esprime

NULLA OSTA


PARERE DELLA XI COMMISSIONE PERMANENTE
(Lavoro pubblico e privato)

PARERE FAVOREVOLE
 

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PARERE DELLA XIV COMMISSIONE PERMANENTE
(Politiche dell'Unione europea)

        La XIV Commissione,

            esaminato il disegno di legge n. 6297, di conversione in legge del decreto-legge n. 272 del 2005, recante misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti per le prossime Olimpiadi invernali, nonché la funzionalità dell'Amministrazione dell'interno. Disposizioni per favorire il recupero di tossicodipendenti recidivi;

            rilevato che il contenuto del provvedimento appare compatibile con la normativa comunitaria,

        esprime

PARERE FAVOREVOLE


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