|
|
CAMERA DEI DEPUTATI
|
N. 5955 |
Onorevoli Colleghi! - Il nuovo scenario geoeconomico e geopolitico, che vede uno sviluppo dirompente di alcune importanti economie asiatiche e della Russia, e l'entrata nell'Unione europea dei Paesi dell'Est, propone e consente una nuova centralità del Mediterraneo.
1. All'articolo 3, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le parole: «attribuite al Ministero dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «attribuite al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti; a tali fini i Corpi delle capitanerie di porto hanno funzioni di polizia giudiziaria ai sensi dell'articolo 57 del codice di procedura penale per concorrere a svolgere funzioni e servizi rientranti nell'ambito della sicurezza e dell'ordine pubblico di cui all'articolo 16 della legge 1o aprile 1981, n. 121».
1. L'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:
«Art. 4. (Classificazione dei porti). - 1. I porti marittimi aventi funzioni economiche si dividono in:
a) porti di particolare rilevanza nazionale e internazionale costituenti nodi delle grandi reti di trasporto e di navigazione di rilevanza transeuropea o di interesse strategico per il Paese;
b) altri porti di rilevanza nazionale e internazionale, compresi nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali istituite ai sensi dell'articolo 6 e da esse amministrati;
c) porti di rilevanza regionale e infraregionale, di competenza delle regioni, le quali esercitano, in materia di infrastrutturazione, di amministrazione delle aree demaniali marittime e di regolazione delle operazioni e dei servizi portuali, esclusi i servizi tecnico-nautici, la funzione legislativa e quella regolamentare, nel rispetto
2. Il passaggio di un porto sede di autorità portuale dalla categoria di cui alla lettera b) del comma 1 alla categoria di cui alla lettera a) del medesimo comma avviene al superamento nell'ultimo triennio di almeno una delle seguenti soglie:
a) più di 12 milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide;
b) più di 600.000 unità di carico equivalenti tra contenitori e trailer imbarcati su navi Ro/Ro. Per trailer si intende una unità di carico equivalente, con l'esclusione del traffico locale di corto raggio, in particolare dei collegamenti con le isole minori e nello stretto di Messina;
c) più di 1,4 milioni di passeggeri tra croceristi e imbarcati su navi traghetto, con l'esclusione del traffico locale di corto raggio, ai sensi della lettera b).
3. La prima classificazione dei porti è effettuata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.
4. I porti di cui al comma 1 possono avere, anche congiuntamente, funzione commerciale, di servizio passeggeri, industriale e petrolifera, peschereccia, turistica e da diporto. Le funzioni di ciascun porto sono determinate o rideterminate nel piano regolatore portuale di cui all'articolo 5.
5. Nei porti di cui al comma 1, lettere a) e b), con decreto del Ministro della difesa, di intesa con il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e con la competente autorità portuale, possono essere individuate specifiche aree finalizzate alla difesa militare dello Stato. Con provvedimento dell'autorità portuale sono individuate adeguate aree poste a servizio delle esigenze del Corpo delle capitanerie di porto, delle Forze dell'ordine e dei vigili del fuoco.
6. Nei porti di cui al comma 1, lettera c), con decreto del Ministro della difesa, di intesa con la regione, possono essere individuate
2. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti previsto dal comma 3 dell'articolo 4 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, introdotto dal comma 1 del presente articolo, è emanato entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.
1. All'articolo 5 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole da: «Nei porti» fino a: «lettera e)» sono sostituite dalle seguenti: «Nei porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b)»;
b) i commi 3, 4 e 5 sono sostituiti dai seguenti:
«3. Nei porti di cui al comma 1 nei quali è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore e le eventuali varianti sono adottati dal comitato portuale, con la maggioranza dei voti espressi da regioni, province e comuni interessati, e sono trasmessi al comune o ai comuni interessati. I comuni, entro il termine di novanta giorni, definiscono previa intesa con l'autorità portuale le eventuali modifiche da apportare al piano. Qualora entro il termine fissato le modifiche non vengano accolte o comunque non si raggiunga l'intesa o i comuni non si esprimano, la regione, entro trenta giorni, convoca una conferenza di servizi tra la regione stessa, il comune o i comuni interessati e l'autorità portuale. La conferenza di servizi, entro novanta giorni, assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale o alle eventuali varianti.
4. Nei porti di cui al comma 1 nei quali non è istituita l'autorità portuale, il piano regolatore e le eventuali varianti sono adottati dall'autorità marittima previa intesa con il comune o i comuni interessati. Qualora non si raggiunga l'intesa, la regione, su iniziativa di una delle parti, entro trenta giorni dalla richiesta, convoca una conferenza di servizi tra la regione stessa, il comune o i comuni interessati e l'autorità marittima. La conferenza di servizi, entro novanta giorni, assume a maggioranza le determinazioni in ordine al piano regolatore portuale o alle eventuali varianti.
5. Esperita la procedura di cui al comma 3, il piano regolatore portuale o le eventuali varianti sono sottoposti alla valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale effettuata da un'apposita commissione istituita con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio. La commissione è composta da tre membri del Consiglio superiore dei lavori pubblici, da tre membri della Commissione per la valutazione di impatto ambientale del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e da tre rappresentanti designati dalla regione, e si esprime sul piano regolatore portuale o sulle eventuali varianti entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. Qualora la commissione disponga l'acquisizione di pareri da parte di altri enti o amministrazioni, il suddetto termine è prorogato una sola volta e fino a un massimo di trenta giorni. Decorso inutilmente il termine, la valutazione integrata tecnica e di impatto ambientale si intende effettuata in senso favorevole. Nei successivi sessanta giorni la regione emana il provvedimento di approvazione del piano regolatore portuale o delle eventuali varianti; decorso inutilmente tale termine il piano o le sue varianti si intendono comunque approvati.
5-bis. Esperita la procedura di cui al comma 4, il piano regolatore o le eventuali varianti sono sottoposti alla valutazione, integrata tecnica di un'apposita commissione istituita con decreto del Ministro
c) il comma 7 è abrogato;
d) il comma 8 è sostituito dal seguente:
«8. Fino a tutto l'esercizio finanziario 2005, spetta allo Stato l'onere per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione nei porti di rilevanza nazionale. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base delle proposte contenute nei piani operativi triennali predisposti da ciascuna autorità portuale e nei programmi triennali adottati ai sensi dell'articolo 14 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni, individua le risorse da attribuire alle stesse autorità portuali»;
e) al comma 9, primo periodo, dopo le parole: «dei fondali» sono aggiunte le seguenti: «e le opere di connessione con il sistema ferroviario e stradale»; l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Sui relativi progetti è acquisito il parere di cui all'articolo 6, comma 5, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni. Tali progetti, se costituenti adeguamenti
f) il comma 10 è sostituito dal seguente:
«10. Ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'articolo 3 del decreto-legge 27 aprile 1990, n. 90, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 giugno 1990, n. 165, in porti già esistenti, l'ammodernamento e la riqualificazione di opere previste nel piano regolatore portuale e nelle relative varianti che non prevedono l'ampliamento di superfici o volumi superiori al 10 per cento si qualificano come adeguamenti tecnico-funzionali del piano stesso e pertanto non richiedono la sua variante»;
g) il comma 11 è sostituito dal seguente:
«11. I manufatti da realizzare in ambito portuale, in conformità alle destinazioni d'uso delle aree e degli specchi acquei e con le prescrizioni tecniche stabilite dal piano regolatore portuale, non richiedono alcun provvedimento abilitativo per la loro realizzazione».
1. All'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. L'autorità portuale è ente pubblico non economico di rilievo nazionale ad ordinamento speciale disciplinato dalla presente legge; essa è dotata di autonomia amministrativa salvo quanto disposto dall' articolo 12, nonché di autonomia di bilancio, finanziaria e gestionale nei limiti previsti dalla presente legge. Ad essa non si applicano le disposizioni di cui alla legge 20 marzo 1975, n. 70, e successive modificazioni, di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni,
b) il comma 7 è sostituito dal seguente:
«7. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con proprio decreto e di intesa con la regione, individua o modifica i limiti della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale, ivi compresi gli specchi acquei esterni alle difese foranee, perché interessati dal traffico portuale, dalla prestazione di servizi portuali e dalla realizzazione di impianti destinati a operazioni di imbarco e sbarco. Con lo stesso procedimento può essere disposto l'inserimento nella circoscrizione di una autorità portuale esistente di uno o più porti della medesima regione che non sono sedi di autorità portuale. Nel caso il procedimento venga richiesto da un'autorità portuale o dalla regione, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti si pronuncia entro centottanta giorni»;
c) dopo il comma 7, è inserito il seguente:
«7-bis. Su iniziativa delle autorità portuali, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di intesa con la regione o le regioni interessate, può autorizzare la costituzione di organismi comuni, al fine di realizzare forme di cooperazione rafforzata tra autorità portuali operanti in ambiti territorialmente contigui e tra autorità portuali e porti regionali contigui al fine di indirizzare, programmare, coordinare e promuovere lo sviluppo degli ambiti portuali. Tali organismi comuni possono godere degli incentivi di cui all'articolo 28-bis, comma 4. Con le stesse procedure e finalità, sentito il Ministero degli affari esteri, può essere autorizzata la costituzione di organismi comuni tra autorità portuali italiane ed enti di gestione portuale stranieri operanti in ambiti territorialmente contigui. Dall'applicazione del presente comma non possono derivare
d) al comma 8, primo periodo, le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»; le parole da: «possono» fino a: «comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «di intesa con il presidente della regione interessata può essere disposto il passaggio nella categoria di cui alla lettera b) del comma 1 dell'articolo 4 dei porti di rilevanza nazionale, con conseguente istituzione dell'autorità portuale, di porti di rilevanza regionale» e le parole da: «tre milioni» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «quattro milioni di tonnellate annue al netto del 90 per cento delle rinfuse liquide o a 300.000 Twenty Feet Equivalent Unit (TEU), volumi la cui metà deve essere riferita al traffico internazionale».
1. All'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «cinque» e le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) dopo il comma 2-bis, è inserito il seguente:
«2-ter. La carica di presidente è incompatibile con il possesso del controllo societario, la titolarità di cariche sociali o l'assunzione di incarichi professionali in enti o società che esercitano attività portuali o marittime»;
c) al comma 3, la lettera h) è sostituita dalla seguente:
«h) amministra in via esclusiva le aree e i beni del demanio marittimo compresi nell'ambito della circoscrizione territoriale di cui all'articolo 6, comma 7, sulla base delle disposizioni di legge in
d) al comma 3, la lettera m) è sostituita dalla seguente:
«m) assicura la navigabilità nell'ambito portuale provvedendo al mantenimento e all'approfondimento dei fondali nonché alla rimozione dei relitti e delle navi abbandonati, nel rispetto della normativa sulla tutela ambientale, anche adottando, nei casi indifferibili di necessità ed urgenza, provvedimenti di carattere coattivo. Nei siti oggetto di interventi di bonifica di interesse nazionale ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 5 febbraio 1997, n. 22, e successive modificazioni, il cui perimetro comprende in tutto o in parte un'area portuale, le operazioni di dragaggio possono essere svolte anche nelle more dell'attività di bonifica. Al fine di evitare che tali operazioni possano pregiudicare la futura bonifica del sito, le predette operazioni di dragaggio devono essere autorizzate, su istanza tecnicamente documentata del presidente dell'autorità portuale, entro novanta giorni, termine prorogabile una sola volta e fino a un massimo di trenta giorni, con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela
1. Dopo l'articolo 8 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo modificato dall'articolo 5 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 8-bis. (Funzioni delegate alle regioni). - 1. Per l'esercizio delle funzioni delegate dalla presente legge, le amministrazioni regionali si avvalgono delle capitanerie di porto e degli uffici da esse dipendenti in conformità ad una apposita convenzione gratuita stipulata con il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, sulla base di una convenzione tipo approvata di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, salvo maggiori poteri previsti negli statuti delle regioni a statuto speciale».
1. All'articolo 9 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, la lettera l) è sostituita dalla seguente:
«l) da sei rappresentanti dei lavoratori designati dalle organizzazioni sindacali
b) al comma 3 è aggiunta la seguente lettera:
«n-quater) approva, su proposta del presidente, la relazione annuale di cui all'articolo 18, comma 9-ter»;
c) dopo il comma 4 è inserito il seguente:
«4-bis. Le deliberazioni assunte dal comitato portuale sono pubbliche. La loro pubblicità viene garantita anche con la pubblicazione delle delibere stesse sul sito INTERNET dell'autorità portuale stessa, e con la trasmissione all'albo pretorio del comune o dei comuni della circoscrizione territoriale dell'autorità portuale presso il quale devono essere affisse entro cinque giorni dall'approvazione e per i quindici giorni successivi».
1. All'articolo 10, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, le parole: «, rinnovabile per una volta sola» sono soppresse, e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e comunque decade automaticamente dall'incarico in caso di cessazione per qualsiasi motivo del presidente dell'autorità stessa».
1. All'articolo 11, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti», e le parole: «Ministro del tesoro» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro dell'economia e delle finanze, e un membro effettivo e un membro supplente sono nominati su designazione del presidente della regione interessata».
1. All'articolo 12 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 2 è sostituito dal seguente:
«2. Sono sottoposte all'approvazione dell'autorità di vigilanza le delibere del presidente e del comitato portuale relative all'approvazione del bilancio di previsione, delle eventuali note di variazione e del conto consuntivo»;
b) al comma 3, le parole: «, lettera a),» sono soppresse;
c) dopo il comma 4, è aggiunto il seguente:
«4-bis. Il comitato portuale può essere sciolto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti nel caso di gravi violazioni di legge, di intesa con la regione interessata. Con il decreto di scioglimento, previa intesa con la regione interessata, si provvede alla nomina di un commissario, che esercita le attribuzioni conferitegli con il decreto stesso. Entro sei mesi dalla emanazione del decreto, deve essere nominato il nuovo presidente e costituito il nuovo comitato portuale».
1. All'articolo 13, comma 1, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera a), le parole da: «delle aree» fino a: «proventi di» sono sostituite dalle seguenti: «dei beni del demanio marittimo e del mare territoriale compresi nella circoscrizione territoriale, nonché dai canoni per le» e dopo la parola: «operazioni» sono inserite le seguenti: «e servizi»;
b) alla lettera «b), dopo le parole: «all'articolo 18, comma 1, lettere a) e b)»
c) alla lettera c), le parole: «salvo quanto previsto all'articolo 28, comma 6,» sono soppresse;
d) alla lettera d), dopo le parole: «dai contributi» sono inserite le seguenti: «dello Stato,»;
e) sono aggiunte le seguenti lettere:
«e-bis) dalla quota dei tributi diversi dalle tasse e dai diritti portuali riscossi dall'Agenzia delle dogane per conto dell'autorità portuale al netto di quanto previsto dall'articolo 28-bis, commi 3 e 4;
e-ter) a decorrere dall'esercizio finanziario 2006, dal gettito della tassa erariale sulle merci imbarcate e sbarcate nei porti, nelle rade e nelle spiagge dello Stato, e dal gettito delle tasse di ancoraggio con le modalità di cui all'articolo 28-bis, comma 2».
1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ferme restando le competenze attribuite dalla presente legge alle autorità portuali e,» sono soppresse, e le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
b) al comma 1-bis, le parole da: «Per il pilotaggio» fino alla fine del comma sono sostituite dalle seguenti: «Fatta salva, fino a disposizione contraria, la validità dei vigenti provvedimenti definitivi emanati a riguardo, l'obbligatorietà dei suddetti servizi è stabilita, su proposta dell'autorità marittima, con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti che ne fissa i limiti, sentite l'autorità portuale e le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei
c) al comma 1-ter, dopo le parole: «di intesa con l'Autorità portuale» sono inserite le seguenti: «, sentite le rappresentanze unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti stessi», e le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti»;
d) sono aggiunti, in fine, i seguenti commi:
«1-quater. Le tariffe dei servizi tecnico-nautici sono stabilite, in ottemperanza ai criteri e ai meccanismi di cui al comma 1-bis, dall'Autorità portuale di intesa con l'autorità marittima e sentite le rappresentanze nazionali unitarie dei soggetti erogatori dei servizi e degli utenti stessi. Per le tariffe di pilotaggio resta ferma l'approvazione ministeriale di cui all'articolo 91 del codice della navigazione.
1-quinquies. Per urgenti motivi di sicurezza, limitatamente alle competenze di cui all'articolo 62 del codice della navigazione, l'autorità marittima può procedere anche senza l'intesa prevista dal comma 3, lettera h), dell'articolo 8 della presente legge, informando tempestivamente l'Autorità portuale».
1. All'articolo 15 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, le parole: «Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «Ministro delle infrastrutture e dei trasporti per i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettere a) e b), o con decreto del presidente della regione per i porti di cui all'articolo 4, comma 1, lettera c)»; le parole : «da cinque rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto, da un rappresentante dei dipendenti dell'Autorità portuale o dell'organizzazione portuale» sono sostituite dalle seguenti: «da sei rappresentanti dei lavoratori delle imprese che operano nel porto di cui agli articoli 16, 17 e 18 e dei dipendenti dell'Autorità portuale, designati dalle organizzazioni di categoria nell'ambito delle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative a livello nazionale»;
b) al comma 1-bis, le parole: «al Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o al presidente della regione»;
c) dopo il comma 1-bis, è inserito il seguente:
«1-ter. La commissione consultiva può richiedere la sua integrazione con rappresentanti di nuove categorie interessate all'attività del porto. La relativa delibera, su proposta del presidente, è assunta dal comitato portuale»;
d) dopo il comma 3, è aggiunto il seguente:
«3-bis. La commissione consultiva centrale può richiedere la sua integrazione con rappresentanti di nuove categorie interessate all'attività del porto. Il relativo provvedimento è assunto con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione».
1. All'articolo 16 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 2, le parole: «al Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti o alla regione in base alla competenza di cui all'articolo 4, comma 1»;
b) al comma 4, le parole: «il Ministro dei trasporti e della navigazione» sono sostituite dalle seguenti: «il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano».
1. All'articolo 17 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 1 è sostituito dal seguente;
«1. Il presente articolo disciplina la fornitura di lavoro temporaneo alle imprese di cui agli articoli 16 e 18 per l'esecuzione delle operazioni portuali e dei servizi portuali autorizzati ai sensi del medesimo articolo 16, comma 3, in conformità alle norme sulla somministrazione di lavoro stabilite dal decreto legislativo 10 settembre 2003, n. 276, e successive modificazioni. La fornitura di lavoro temporaneo, da parte dell'impresa di cui al presente articolo, può comportare la somministrazione di mezzi e attrezzature al committente di cui agli articoli 16 e 18, purché, da parte di quest'ultimo, sia esercitato il potere organizzativo e direttivo nei confronti dei lavoratori utilizzati e venga assunto dallo stesso il rischio d'impresa»;
b) il comma 15 è sostituito dai seguenti:
«15. Ai lavoratori appartenenti alle società derivate dalla trasformazione delle
1. All'articolo 18 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al comma 1, alinea, le parole: «dal Ministro dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministro delle finanze» sono sostituite dalle seguenti: «dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e di intesa con la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano»;
b) al comma 7, il secondo periodo è sostituito dai seguenti: «Su motivata richiesta dell'impresa concessionaria, in base a ragioni quali la mancanza di risorse tecnico-organizzative adeguate, che non siano comunque risolvibili mediante l'utilizzo delle società autorizzate ai sensi dell'articolo 17, l'autorità concedente può autorizzare l'affidamento ad altre imprese portuali, già autorizzate ai sensi dell'articolo 16 per lo svolgimento di operazioni portuali, purché ciò avvenga
c) dopo il comma 7 è inserito il seguente:
«7-bis. Il comitato portuale, o l'autorità marittima, entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, adotta un regolamento per disciplinare i casi in cui, in presenza di circostanze tecniche che impediscano l'accosto di una nave o l'esecuzione delle operazioni portuali alle banchine assentite in concessione e su richiesta dei terminalisti interessati, l'autorità portuale o, laddove non istituita, l'autorità marittima, valutate le condizioni tecnico-operative, può disporre l'uso transitorio delle banchine non in concessione al fine di accelerare l'ottimale espletamento delle operazioni portuali, applicando una addizionale sul canone concessorio, proporzionata all'uso del suolo pubblico»;
d) è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«9-ter. Con riferimento agli obblighi di cui al comma 8, il presidente dell'autorità portuale presenta annualmente al comitato portuale una relazione analitica sul permanere dei requisiti e sull'attuazione degli investimenti da parte dei concessionari. Il Comitato portuale approva la relazione in sede di esame del conto consuntivo e la trasmette al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e alla regione. Nei porti non sede di autorità portuale la stessa relazione, con la medesima scadenza temporale, è trasmessa
1. All'articolo 24 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, dopo il comma 2-ter sono inseriti i seguenti:
«2-quater. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, in sede locale l'autorità portuale istituisce i comitati di igiene e sicurezza del lavoro di cui all'articolo 7 del decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 272. Tale obbligo è esteso anche ai porti dove esiste la sola autorità marittima. A tali comitati sono affidati i seguenti compiti:
a) aquisiscono dai datori di lavoro i dati statistici connessi alle tipologie degli infortuni e delle malattie professionali denunciati e dagli enti preposti i relativi dati epidemiologici;
b) ferme restando le responsabilità fissate dalla legislazione vigente in materia, formulano proposte in ordine alle misure di prevenzione e di tutela da adottare in ambito portuale;
c) propongono e promuovono campagne di educazione alla sicurezza;
d) verificano che la formazione e l'aggiornamento professionale dei lavoratori e degli addetti alle operazioni e ai servizi in ambito portuale siano effettuate e che le relative certificazioni siano rilasciate secondo i contenuti, le modalità e i criteri fissati dalla normativa in vigore;
e) formulano proposte in ordine alle misure di prevenzione e tutela da adottare nelle procedure regolamentari delle attività commerciali ed industriali esercitate nel porto;
f) svolgono trimestralmente e congiuntamente ai datori di lavoro delle imprese autorizzate o ai loro delegati e ai rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza di cui al decreto legislativo 19 settembre
2-quinquies. Il comitato di igiene e sicurezza del lavoro di cui al comma 2-quater si riunisce su convocazione del presidente, di norma una volta al mese o su istanza motivata di una delle parti che lo compongono. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza. Ogni comitato si dota di un regolamento per disciplinare le proprie attività».
1. All'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) il comma 7 è abrogato;
b) al comma 8, le parole: «spettante all'autorità per effetto del comma 7» sono sostituite dalle seguenti: «del loro importo totale».
1. Dopo l'articolo 28 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, come da ultimo modificato dall'articolo 18 della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 28-bis. - (Autonomia finanziaria delle autorità portuali). 1. A decorrere dall'esercizio finanziario 2006, è devoluta a ciascuna autorità portuale, per la circoscrizione territoriale di competenza, il gettito della tassa erariale di cui all'articolo 2, primo comma, del decreto-legge 28 febbraio 1974, n. 47, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 aprile 1974, n. 117. Per i porti non rientranti nelle circoscrizioni territoriali delle autorità portuali il gettito della citata tassa, nonché il gettito della tassa di cui al comma 6 dell'articolo 28, sono devoluti alle rispettive regioni.
2. Al fine di realizzare l'autonomia finanziaria dei porti e consentire agli stessi di sostenere, in luogo dello Stato, l'onere
a) il 75 per cento è attribuito alle autorità portuali e alle regioni, per i porti di competenza regionale, in funzione dei traffici gestiti nei relativi porti;
b) il 20 per cento è attribuito ai porti di particolare interesse nazionale di cui all'articolo 4, comma 1, lettera a), per progetti di infrastrutturazione e sviluppo coerenti al ruolo strategico loro assegnato;
c) il 5 per cento per il primo triennio di applicazione è destinato a incentivare progetti di aggregazione tra porti ai sensi dell'articolo 6, comma 7-bis. Al termine del triennio tale quota è riassorbita nell'attribuzione di fondi in funzione dei traffici, nella misura dell'80 per cento ai porti in funzione dei traffici e nella misura
5. I criteri di ripartizione in base ai traffici e di valutazione dei progetti di cui al comma 4, lettere a) e b), sono fissati con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, tenendo conto delle spese sostenute dalle autorità portuali per la manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni nell'ambito portuale, ivi compresa quella per il mantenimento dei fondali, nonché delle risorse da destinare al fondo per l'occupazione di cui all'articolo 1, comma 7, del decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con modificazioni, dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, a copertura di quanto previsto dal comma 15 dell'articolo 17 della presente legge.
6. Lo Stato, al fine di incentivare e di promuovere lo sviluppo del sistema portuale, finanzia annualmente un fondo destinato al concorso per la realizzazione delle opere di grande infrastrutturazione previste dai piani regolatori portuali. Il fondo è ripartito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, con i criteri di cui al comma 4. Resta ferma la possibilità per lo Stato di finanziare interventi finalizzati e straordinari in uno specifico porto al fine di intervenire nel sostegno a programmi di sviluppo di particolare interesse ed efficacia.
7. Le autorità portuali, a copertura dei costi da esse sostenuti per la realizzazione di opere, possono imporre soprattasse a carico delle merci imbarcate o sbarcate, oppure aumentare l'entità dei canoni di concessione. In tale caso l'autorità portuale deve individuare l'opera interessata, l'ammontare della spesa al netto dei contributi pubblici e la durata del relativo ammortamento; l'addizionale sulla tassa o sui canoni deve cessare al termine del periodo di ammortamento.
8. L'Agenzia delle dogane provvede alla riscossione delle tasse di cui al presente articolo senza alcun onere per gli enti cui è devoluto il relativo gettito».
1. All'articolo 1 della legge 29 ottobre 1984, n. 720, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«Le autorità portuali, istituite ai sensi dell'articolo 6 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, e successive modificazioni, possono effettuare le operazioni di pagamento utilizzando preliminarmente i fondi depositati sulla contabilità infruttifera, anziché su quella fruttifera, ogniqualvolta occorra provvedere ai pagamenti relativi a interventi realizzati con i fondi pubblici del bilancio dello Stato destinati al finanziamento di opere o di infrastrutture e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle parti comuni in ambito portuale, accreditati sulla predetta contabilità infruttifera».
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
|