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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6318 |
1. Il decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, recante differimento dell'efficacia di talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, sulla tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché finanziamento dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.
2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
Allegato
All'articolo 1, al comma 1, la parola: «sessantesimo» è sostituita dalla seguente: «centoventesimo» e sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell'ISVAP».
Dopo l'articolo 1, è inserito il seguente:
«Art. 1-bis. - 1. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto il seguente comma:
"5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa"».
All'articolo 2, comma 1, capoverso «68-bis», alle parole: «L'entità della contribuzione» sono premesse le seguenti: «Fermo restando il comma 66 del presente articolo,».
Decreto-legge 17 gennaio 2006, n. 6, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 13 del 17 gennaio 2006. | |
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Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; | |
Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di differire i termini di efficacia a decorrere dai quali devono ritenersi applicabili talune disposizioni della legge 28 dicembre 2005, n. 262, concernente la tutela del risparmio e la disciplina dei mercati finanziari, nonché di assicurare i necessari finanziamenti alla Autorità per l'energia elettrica e il gas; | |
Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 13 gennaio 2006; | |
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro delle attività produttive; | |
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1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto. |
1. Le disposizioni di cui agli articoli 8, comma 2, 11, comma 2, lettere b) e c), e comma 3, limitatamente, in quest'ultimo caso, ai prodotti assicurativi, e 25, comma 2, della legge 28 dicembre 2005, n. 262, si applicano a decorrere dal centoventesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore del presente decreto ovvero, ove previste, dall'emanazione delle relative disposizioni di attuazione da parte della CONSOB e dell'ISVAP. |
Pag. 6-7 | |
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1. All'articolo 42 della legge 28 dicembre 2005, n. 262, è aggiunto il seguente comma: | |
«5-bis. Le disposizioni regolamentari e quelle di carattere generale di attuazione della presente legge sono adottate dalla CONSOB entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore della legge stessa». | |
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1. Nell'articolo 1, comma 68, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, l'ultimo periodo è soppresso e dopo il medesimo comma è inserito il seguente: | 1. Identico: |
«68-bis. L'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato». | «68-bis. Fermo restando il comma 66 del presente articolo, l'entità della contribuzione a carico dei soggetti operanti nei settori dell'energia elettrica e del gas, già determinata ai sensi dell'articolo 2, comma 38, lettera b), della legge 14 novembre 1995, n. 481, resta fissata in una misura non superiore all'uno per mille dei ricavi risultanti dall'ultimo bilancio approvato prima della data di entrata in vigore della presente legge. Successive variazioni della misura, necessarie ai fini della copertura dei costi relativi al proprio funzionamento, e delle modalità della contribuzione possono essere adottate dalla Autorità per l'energia elettrica e il gas entro il predetto limite massimo dell'uno per mille dei ricavi risultanti dal bilancio approvato relativo all'esercizio immediatamente precedente la variazione stessa, con la medesima procedura disciplinata dal comma 65. L'articolo 2, comma 39, della legge 14 novembre 1995, n. 481, è abrogato». |
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1. Il presente decreto entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge. | |
Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. | |
Dato a Roma, addì 17 gennaio 2006.
Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri. | |
Tremonti, Ministro dell'economia e delle finanze. | |
Scajola, Ministro delle attività produttive. | |
Visto, il Guardasigilli: Castelli. |
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