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PDL 6309

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6309


 

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DISEGNO DI LEGGE

APPROVATO DAL SENATO DELLA REPUBBLICA
il 31 gennaio 2006 (v. stampato Senato n. 3715)

presentato dal presidente del consiglio dei ministri
(BERLUSCONI)

e dal ministro della giustizia
(CASTELLI)

Conversione in legge del decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile

Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica
il 31 gennaio 2006

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

      1. È convertito in legge il decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, recante proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile.
      2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

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Decreto-legge 30 dicembre 2005, n. 271, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 30 dicembre 2005.

Proroga di termini in materia di efficacia di nuove disposizioni che modificano il processo civile

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

        Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione;

        Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare specifiche disposizioni che consentano agli operatori di attuare la piena e corretta applicazione delle norme di riforma del processo civile introdotte sia dal decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, sia dalla legge 28 dicembre 2005, n. 263, ricorrendo ad un breve rinvio della operatività delle norme medesime;

        Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 29 dicembre 2005;

        Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri e del Ministro della giustizia;

emana

il seguente decreto-legge:

Articolo 1.

        1. Ai commi 3-quater, 3-quinquies e 3-sexies dell'articolo 2 del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, come sostituiti ed introdotti dall'articolo 8 del decreto-legge 30 giugno 2005, n. 115, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 agosto 2005, n. 168, e, successivamente, dall'articolo 1, comma 6, della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1o gennaio 2006», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2006».

Articolo 2.

        1. Al comma 4 dell'articolo 2 della legge 28 dicembre 2005, n. 263, le parole: «1o gennaio 2006» sono sostituite dalle seguenti: «1o marzo 2006».

 

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Articolo 3.

        1. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana e sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

        Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

        Dato a Roma, addì 30 dicembre 2005.

CIAMPI

Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri.
Castelli, Ministro della giustizia.

Visto, il Guardasigilli: Castelli.


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