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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 6285 |
L'attuazione dell'Accordo di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti tra Italia e Israele comporta i seguenti oneri, in relazione al sottoindicato articolo.
Al fine di identificare e promuovere le attività operative dell'Accordo, viene prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro congiunto che si riunirà alternativamente a Tel Aviv ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio a Tel Aviv di due funzionari, per un periodo di due giorni nella indicata città, la relativa spesa è così suddivisa:
Spese di missione:
pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 2 giorni) = ....... euro 556
diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 124, cui si aggiungono euro 37, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 124 viene ridotto di euro 41, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 120 + euro 47, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 355, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 167 x 2 persone x 2 giorni) = ....... euro 668
Spese di viaggio:
biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 1.800 x 2 persone = euro 3.600 + euro 180 quale maggiorazione del 5 per cento) = ....... euro 3.780
Totale onere (articolo 4) . . ... euro 5.004
Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, a decorrere dal 2006, e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a euro 5.004, in cifra tonda euro 5.005.
Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti derogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.
1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.
A) Necessità dell'intervento normativo.
L'Accordo di cooperazione nel settore della sicurezza delle reti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele ha lo scopo di sviluppare e migliorare la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica nel settore della sicurezza delle reti.
B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.
Le disposizioni contenute nell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.
C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.
Non si ravvisano inoltre profili di impatto costituzionale, né si prevedono, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento interno.
D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.
Si segnala parimenti che non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali, né sulla struttura amministrativa.
A) Obiettivi e risultati attesi.
L'Accordo di cooperazione nel settore della sicurezza delle reti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele ha lo scopo di sviluppare e migliorare la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica nel settore della sicurezza delle reti. L'amministrazione coinvolta è il Ministero delle comunicazioni.
B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.
L'Accordo si pone parimenti l'obiettivo di promuovere investimenti, società miste ed iniziative congiunte, nonché di favorire lo sviluppo tecnologico. È quindi destinato ad avere un impatto corretto sugli imprenditori - persone fisiche o giuridiche - e sui cittadini delle due Parti, nonché, più in generale, a favorire la collaborazione intergovernativa su tematiche di particolare attualità e gran rilevanza.
1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004.
l. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.
l. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.005 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.
1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
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