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PDL 6285

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6285


 

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DISEGNO DI LEGGE

presentato dal ministro degli affari esteri
(FINI)

e dal ministro delle comunicazioni
(LANDOLFI)

di concerto con il ministro dell'interno
(PISANU)

con il ministro dell'economia e delle finanze
(TREMONTI)

e con il ministro delle attività produttive
(SCAJOLA)

Ratifica ed esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004

Presentato il 20 gennaio 2006
 

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Onorevoli Deputati! - L'Accordo di cooperazione nel settore della sicurezza delle reti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele ha lo scopo di sviluppare e migliorare la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica tra le Parti nel settore della sicurezza delle reti (articolo 1). Il testo definisce le aree in cui tale cooperazione sarà attuata ed ampliata.
      In particolare, tale collaborazione sarà volta a favorire, da un lato, un proficuo scambio di informazioni sulle linee concettuali, sugli standard e sulle legislazioni applicate nei due Paesi e, dall'altro, gli investimenti, la creazione di società miste, una stretta interazione tra agenzie commerciali e normative (articolo 3). Dall'attuazione dell'articolo 3, paragrafi 2, 3, 4 e 5, non derivano oneri aggiuntivi a carico del bilancio dello Stato, in quanto le attività di promozione, ivi previste, rientrano, ai sensi del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366, e del decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2004, n. 176, nella competenza del Ministero delle comunicazioni, che utilizza allo scopo gli stanziamenti previsti dalla vigente legislazione.
      In relazione all'articolo 3, paragrafo 6, concernente la formazione nel campo della sicurezza delle reti, si precisa che l'eventuale richiesta per la partecipazione alle attività di formazione in favore dei dipendenti israeliani potrà essere accolta dal competente Istituto superiore delle comunicazioni e delle tecnologie dell'informazione soltanto in presenza di disponibilità di posti nei corsi indetti e finanziati dall'Istituto medesimo.
      Con l'intento, quindi, di accelerare lo sviluppo nel campo della sicurezza delle reti, i due Paesi concorderanno e realizzeranno, laddove possibile, programmi e progetti specifici, in particolare attraverso un gruppo di lavoro congiunto (articolo 4) che, oltre a rappresentare un punto di incontro e discussione, avrà il compito di individuare e definire le attività da intraprendere, nonché di esaminare i lavori già in corso. Le riunioni del gruppo si svolgeranno di norma una volta l'anno, tuttavia, su richiesta di una delle Parti ed al fine di risolvere problematiche rilevanti e di particolare urgenza, potranno essere convocate riunioni straordinarie.
      L'Accordo prevede dei meccanismi per il superamento di eventuali divergenze di opinione in merito all'interpretazione delle disposizioni, attraverso consultazioni fra le Parti (articolo 7).
      L'Accordo, infine, può essere emendato, su suggerimento di una delle Parti (articolo 10) ed avrà durata illimitata, pur potendo essere denunciato in qualsiasi momento da entrambe le Parti (articolo 11).

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APPENDICE

        L'attuazione dell'Accordo di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti tra Italia e Israele comporta i seguenti oneri, in relazione al sottoindicato articolo.

Articolo 4.

        Al fine di identificare e promuovere le attività operative dell'Accordo, viene prevista la costituzione di un Gruppo di lavoro congiunto che si riunirà alternativamente a Tel Aviv ed a Roma. Nell'ipotesi dell'invio a Tel Aviv di due funzionari, per un periodo di due giorni nella indicata città, la relativa spesa è così suddivisa:

Spese di missione:

pernottamento (euro 139 al giorno x 2 persone x 2 giorni) = ....... euro 556

diaria giornaliera per ciascun funzionario, euro 124, cui si aggiungono euro 37, pari al 30 per cento quale maggiorazione prevista dall'articolo 3 del regio decreto 3 giugno 1926, n. 941; l'importo di euro 124 viene ridotto di euro 41, corrispondente ad 1/3 della diaria (euro 120 + euro 47, quale quota media per contributi previdenziali, assistenziali ed Irpef, ai sensi delle leggi 8 agosto 1995, n. 355, 23 dicembre 1996, n. 662, e del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446) (euro 167 x 2 persone x 2 giorni) = ....... euro 668

Spese di viaggio:

biglietto aereo A/R Roma-Tel Aviv (euro 1.800 x 2 persone = euro 3.600 + euro 180 quale maggiorazione del 5 per cento) = ....... euro 3.780

Totale onere (articolo 4)  .  .  ... euro 5.004


        Pertanto, l'onere da porre a carico del bilancio dello Stato, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero delle comunicazioni, a decorrere dal 2006, e per ciascuno dei bienni successivi, ammonta a euro 5.004, in cifra tonda euro 5.005.
        Si fa presente che le ipotesi assunte per il calcolo degli oneri recati dal disegno di legge, relativamente al numero dei funzionari, delle riunioni e loro durata, costituiscono riferimenti derogabili ai fini della attuazione dell'indicato provvedimento.

 

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        In merito alla eventuale possibilità di poter convocare una riunione straordinaria del Gruppo di lavoro congiunto (articolo 4, secondo paragrafo), si fa presente che tale ipotesi, sulla base della esperienza verificatasi in analoghi precedenti Accordi, riveste carattere del tutto eventuale e non si ravvisa la opportunità di quantificare alcun onere aggiuntivo.
        L'articolo 10 dell'Accordo prevede la possibilità di introdurre emendamenti mediante notifica da parte dei Paesi contraenti. Si rappresenta, al riguardo, che, ove vengano modificate le attuali disposizioni dell'Accordo, con conseguenti oneri aggiuntivi, si renderà necessario predisporre un apposito provvedimento legislativo per la copertura delle relative spese.

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ANALISI TECNICO-NORMATIVA

1. Aspetti tecnico-normativi in senso stretto.

A) Necessità dell'intervento normativo.

        L'Accordo di cooperazione nel settore della sicurezza delle reti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele ha lo scopo di sviluppare e migliorare la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica nel settore della sicurezza delle reti.

B) Analisi della compatibilità dell'intervento con l'ordinamento comunitario.

        Le disposizioni contenute nell'Accordo non presentano profili di incompatibilità con il diritto comunitario.

C) Incidenza delle norme proposte sulle leggi e sui regolamenti vigenti.

        Non si ravvisano inoltre profili di impatto costituzionale, né si prevedono, oltre all'autorizzazione parlamentare di ratifica ed all'ordine di esecuzione, norme di adeguamento interno.

D) Analisi della compatibilità con le competenze delle regioni ordinarie ed a statuto speciale.

        Si segnala parimenti che non si ravvisa alcun impatto sull'assetto normativo regionale e delle autonomie locali, né sulla struttura amministrativa.

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ANALISI DELL'IMPATTO DELLA REGOLAMENTAZIONE (AIR)

A) Obiettivi e risultati attesi.

        L'Accordo di cooperazione nel settore della sicurezza delle reti tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele ha lo scopo di sviluppare e migliorare la cooperazione economica, industriale e tecnico-scientifica nel settore della sicurezza delle reti. L'amministrazione coinvolta è il Ministero delle comunicazioni.

B) Ambito dell'intervento: destinatari diretti e indiretti.

        L'Accordo si pone parimenti l'obiettivo di promuovere investimenti, società miste ed iniziative congiunte, nonché di favorire lo sviluppo tecnologico. È quindi destinato ad avere un impatto corretto sugli imprenditori - persone fisiche o giuridiche - e sui cittadini delle due Parti, nonché, più in generale, a favorire la collaborazione intergovernativa su tematiche di particolare attualità e gran rilevanza.

 

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.
(Autorizzazione alla ratifica).

      1. Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare l'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il Governo dello Stato d'Israele in materia di cooperazione nel campo della sicurezza delle reti, fatto a Roma il 29 settembre 2004.

Art. 2.
(Ordine di esecuzione).

      l. Piena ed intera esecuzione è data all'Accordo di cui all'articolo 1, a decorrere dalla data della sua entrata in vigore, in conformità a quanto disposto dall'articolo 11 dell'Accordo stesso.

Art. 3.
(Copertura finanziaria)

      l. Per l'attuazione della presente legge è autorizzata la spesa di euro 5.005 annui ad anni alterni a decorrere dal 2006. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 2006-2008, nell'ambito dell'unità previsionale di base di parte corrente «Fondo speciale» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2006, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri.
      2. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

 

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Art. 4.
(Entrata in vigore).

      1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.

 

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