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PDL 6303

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 6303


 

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PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del deputato LION

Modifiche alla legislazione elettorale in materia di sottoscrizione delle liste e di semplificazione nella presentazione dei contrassegni

Presentata il 30 gennaio 2006


      

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Onorevoli Colleghi! - Come voi tutti sapete la recente riforma elettorale ha causato non poche polemiche in ordine alla presunta parzialità sull'esonero dalla raccolta delle firme.
      È del tutto evidente, infatti, che risulta incomprensibile il diverso trattamento riservato ai partiti che hanno gruppi parlamentari in entrambe le Camere e a tutti gli altri. Se è vero, per esempio, che un partito, che ha eletto almeno un parlamentare europeo, in caso di collegamento ad almeno due partiti aventi gruppi parlamentari in entrambe le Camere, è esonerato dalla raccolta delle firme, esso non può però modificare nemmeno parzialmente il suo simbolo, perché nella legge è rigorosamente stabilito che deve essere identico, mentre non vi è alcuna specificazione in materia per i partiti con gruppi parlamentari in entrambe le Camere.
      È anche vero che nella coalizione di centro-sinistra i partiti che avrebbero l'esonero sarebbero solo due, i quali, presentandosi insieme con un unico contrassegno, non beneficerebbero più dell'esonero e, di conseguenza, non garantirebbero ai partiti loro collegati, che hanno eletto almeno un parlamentare europeo, di ottenere l'esonero dalla sottoscrizione.
      La coalizione di centro-destra ha invece ben quattro partiti che hanno gruppi parlamentari in entrambe le Camere; pertanto questa condizione per ottenere l'esonero è palesemente discriminatoria.
      Con la piccola modifica contenuta nella presente proposta di legge si creerà una sorta di equilibrio: l'esonero dalla raccolta
 

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delle firme avviene in presenza di almeno un gruppo parlamentare in una delle due Camere. Inoltre la norma prevede che l'esonero per i partiti che abbiano eletto almeno un parlamentare europeo, i quali abbiano effettuato il collegamento con i partiti aventi almeno un gruppo parlamentare, si applichi a prescindere dal simbolo con il quale il parlamentare europeo sia stato eletto. Infatti viene indicata la firma sul mandato per la presentazione del simbolo del presidente o del segretario del partito esonerato come condizione essenziale per ottenere l'esonero: con questo risolvendo anche il problema posto dal partito dei Radicali in questi giorni.
 

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PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

      1. Il comma 2 dell'articolo 18-bis del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «2. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun Ufficio elettorale circoscrizionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. Gli esoneri dalla sottoscrizione si applicano anche in caso di presentazione di contrassegni compositi; è considerata titolo all'esenzione la firma del mandato, per la presentazione

 

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del contrassegno, da parte del rappresentante legale di un partito nelle condizioni di cui al secondo periodo».

Art. 2.

      1. Il comma 3 dell'articolo 9 del testo unico delle leggi recanti norme per l'elezione del Senato della Repubblica, di cui al decreto legislativo 20 dicembre 1993, n. 533, e successive modificazioni, è sostituito dal seguente:

      «3. Nessuna sottoscrizione è richiesta per i partiti o gruppi politici costituiti in gruppo parlamentare in almeno una delle due Camere nella legislatura in corso al momento della convocazione dei comizi. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici che abbiano effettuato le dichiarazioni di collegamento ai sensi dell'articolo 14-bis, comma 1, del testo unico delle leggi recanti norme per la elezione della Camera dei deputati, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 marzo 1957, n. 361, con almeno due partiti o gruppi politici di cui al primo periodo del presente comma e abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per il Parlamento europeo. In tali casi, la presentazione della lista deve essere sottoscritta dal presidente o dal segretario del partito o gruppo politico ovvero da uno dei rappresentanti di cui all'articolo 17, primo comma, del medesimo testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 361 del 1957. Il Ministero dell'interno provvede a comunicare a ciascun ufficio elettorale regionale che la designazione dei rappresentanti comprende anche il mandato di sottoscrivere la dichiarazione di presentazione delle liste. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da un notaio o da un cancelliere di tribunale. Nessuna sottoscrizione è altresì richiesta per i partiti o gruppi politici rappresentativi di minoranze linguistiche che abbiano conseguito almeno un seggio in occasione delle ultime elezioni per la Camera dei deputati o per il Senato della Repubblica. Gli esoneri

 

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dalla sottoscrizione si applicano anche in caso di presentazione di contrassegni compositi; è considerata titolo all'esenzione la firma del mandato, per la presentazione del contrassegno, da parte del rappresentante legale di un partito nelle condizioni di cui al secondo periodo».

Art. 3.

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.


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