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CAMERA DEI DEPUTATI
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N. 2811-A |
LICASTRO SCARDINO, Relatore.
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2811, recante disposizioni in materia di «Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia»;
rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame sono riconducibili, prevalentemente, alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», la cui disciplina è riservata, dalla lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
ricordato, tuttavia, che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;
richiamate, in proposito, la Direttiva 93/7/CEE, che riconosce agli Stati membri dell'Unione Europea il diritto di agire per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal proprio territorio, la Convenzione adottata a Parigi il 14 novembre 1970 dalla Conferenza generale dell'UNESCO, ratificata dall'Italia, e volta a contrastare gli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, nonché la Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, adottata a Roma il 24 giugno 1995, anch'essa ratificata dall'Italia;
rilevato, in proposito, che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame appaiono derogatorie rispetto a quanto sancito dalla normativa comunitaria e dai richiamati impegni assunti in sede internazionale e che, in termini operativi, la loro attuazione potrebbe comportare l'espletamento di attività contrastanti con quelle che il nostro Paese è chiamato a porre in essere in attuazione degli stessi;
osservato, infine, che le disposizioni recate dal testo appaiono problematiche altresì con riferimento ai profili di coerenza con la legislazione generale dello Stato, atteso che, nell'escludere la sequestrabilità di beni di pertinenza di enti stranieri, anche ove i medesimi beni siano stati oggetto di attività illecita, ed in assenza di un'apposita convenzione volta a regolare i rapporti tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dell'ente che ha messo a disposizione il bene culturale esposto in Italia, sembrano introdurre una deroga ai princìpi sostanziali e procedurali che regolano il diritto penale;
esprime
Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2811, recante disposizioni in materia di «non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico», come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;
richiamato il parere contrario espresso in data 2 dicembre 2004 sul precedente testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione di merito, atteso che le disposizioni ivi recate apparivano in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia e derogatorie rispetto agli impegni internazionali assunti dall'Italia e comunque suscettibili di introdurre una deroga irragionevole a princìpi sostanziali e procedurali del diritto penale;
preso atto che le modifiche successivamente introdotte dalla Commissione di merito sono state finalizzate a superare i rilievi espressi nel richiamato parere, chiarendo in particolare che le disposizioni ivi recate si applicano solo qualora non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali e la normativa comunitaria e preso atto che è stato introdotto un nuovo limite, volto ad attenuare il carattere derogatorio delle norme rispetto ai princìpi di diritto penale, specificando che esse non si applicano ai beni che costituiscano corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia, ed è stato, altresì, chiarito che i procedimenti giudiziari concernenti i beni non sequestrabili proseguono secondo le procedure ordinarie e che in caso di sentenza definitiva resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca;
rilevato che le disposizioni recate dall'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dalle lettere a) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;
esprime
con la seguente osservazione:
valuti la Commissione di merito se la prevista non sequestrabilità dei beni culturali stranieri messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato ai soli fini di esposizione temporanea al pubblico nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso sia coerente con i princìpi generali vigenti in materia di sequestro.
Il Comitato permanente pareri della II Commissione,
esaminata la proposta di legge n. 2811, come modificata dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione;
rilevato che il provvedimento in esame dispone, nel rispetto di quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria, la non sequestrabilità e la non requisibilità dei beni culturali messi a disposizione di enti italiani da parte di enti pubblici o privati stranieri, ai fini della esposizione temporanea al pubblico, per il periodo di loro permanenza in Italia;
rilevato che, al fine di contrastare gli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in materia di tutela dei beni culturali, consentono di agire sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal territorio italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati;
ritenuto che il provvedimento in esame si traduce in una deroga ai princìpi sostanziali e procedurali di diritto penale, qualora i rapporti tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dell'ente straniero, che ha messo a disposizione il bene culturale esposto in Italia, non siano regolati da una apposita convenzione, in quanto si escluderebbe la possibilità di sequestrare tale bene nel caso in cui questo sia stato oggetto di attività illecita;
esprime
La II Commissione,
esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2811, in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione;
osservato che il nuovo testo trova applicazione nelle ipotesi marginali in cui alle opere d'arte prestate all'Italia al fine di esporre in Italia opere d'arte ed altri beni di rilevante interesse culturale non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigente;
rilevato che, rispetto al testo sul quale la Commissione si è già espressa, il nuovo testo apporta significative modifiche migliorative, che rispondono adeguatamente ai rilievi formulati nel parere contra
richiamati, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 1, introdotti dalla Commissione di merito nell'ulteriore nuovo testo, che limitano ulteriormente la portata applicativa delle deroghe ai princìpi generali di natura sostanziale e procedurale del diritto civile e penale in materia di sequestro, in quanto escludono che queste operino nel caso che i beni costituiscano corpo di reato commesso in Italia e prevedono che i procedimenti giudiziari concernenti la proprietà o il possesso dei beni stranieri esposti in Italia, fatto salvo il divieto di sequestrabilità, proseguono secondo le ordinarie procedure, restando ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione;
esprime
La III Commissione,
esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2811 Selva ed altri: «Disposizioni in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato o da un'istituzione culturale stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico»;
considerato che iniziative del genere attirano l'attenzione del pubblico italiano in più regioni sul patrimonio artistico esposto, valorizzando per altro verso le possibilità di interscambio culturale e turistico con il Paese interessato;
esprime
TESTO | |||||||
Disposizioni in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato o da un'istituzione culturale stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico. |
Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico. | ||||||
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1. I beni culturali, prestati da uno Stato o da una collettività, ovvero da un'istituzione culturale o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico non possono essere sequestrati per il periodo in cui si trovano a disposizione dello Stato italiano o di un ente dal medesimo designato. |
1. Al fine di favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.
b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;
c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.
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