Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge

Nascondi n. pagina

Stampa

PDL 2811-A

XIV LEGISLATURA

CAMERA DEI DEPUTATI

   N. 2811-A



 

Pag. 1

RELAZIONE DELLA VII COMMISSIONE PERMANENTE
(CULTURA, SCIENZA E ISTRUZIONE)

presentata alla Presidenza il 27 gennaio 2006

(Relatore: LICASTRO SCARDINO)

sulla

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati

SELVA, LANDI di CHIAVENNA, DI LUCA, CALIGIURI, CASERO, LA STARZA, LUPI, MICHELINI, PAGLIARINI, PAOLETTI TANGHERONI, RIZZI, VERRO

Disposizioni in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato o da un'istituzione culturale stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico

Presentata il 3 giugno 2002
 

Pag. 2


      

torna su
Onorevoli Colleghi! - La proposta di legge che giunge oggi all'esame dell'Assemblea persegue l'importante finalità di facilitare lo scambio di opere d'arte a livello internazionale, disponendone la non sequestrabilità, nell'ambito di procedimenti giudiziari, ove siano temporaneamente prestate all'Italia da paesi o istituzioni culturali straniere.
      È evidente la notevole valenza socioculturale delle disposizioni recate dal presente provvedimento, che si pone nella condivisibile direzione di assicurare la diffusione della cultura, dando al grande pubblico la possibilità di ammirare opere d'arte di altissimo pregio e di grande valore storico e artistico, sovente sottratte alla circolazione internazionale, a causa del rischio che alcuni paesi ed istituzioni corrono nel non vedersi restituire i beni temporaneamente ceduti. Emblematico è il caso delle opere artistiche costituenti preziose testimonianze dell'antica civiltà cinese conservate presso il museo nazionale di Taipei, che rappresentano capolavori purtroppo raramente esposti, a causa della richiesta di confisca da parte della Repubblica popolare cinese.
      Nella consapevolezza che le opere d'arte costituiscono patrimonio dell'umanità, la proposta di legge in esame intende favorirne lo scambio, affermando la necessità di assicurare il rispetto del diritto dei cittadini di ammirare capolavori, senza comunque esporre l'Italia al rischio di contenziosi internazionali con altri paesi che ne potrebbero reclamare la titolarità.
      D'altronde, va rilevato che analoghe disposizioni legislative sono già attualmente vigenti in alcuni dei principali paesi occidentali, dalla Francia (articolo 61 della legge 8 agosto 1994, n. 94-679) agli Stati Uniti (legge 19 ottobre 1965, n. 898-259). Sulla base di tali disposizioni, sono state realizzati in questi paesi grandi eventi espositivi, che hanno avuto un'ampia risonanza anche internazionale, e che non è possibile «replicare» nel nostro Paese in mancanza della disciplina che giunge oggi alla nostra attenzione.
      Nel merito, rileva ricordare che il provvedimento è stato oggetto di opportuni approfondimenti nel corso dell'esame svolto in sede referente, che hanno condotto all'introduzione di diverse modifiche rispetto alla sua formulazione originaria, finalizzate ad assicurarne la piena coerenza con la normativa internazionale e nazionale in materia.
      Segnalo innanzitutto che il testo si limitava a disporre, nella sua formulazione originaria, il divieto di sequestro delle opere d'arte temporaneamente prestate all'Italia da paesi e istituzioni culturali straniere, a fini di esposizione al pubblico, attribuendo al Ministro degli affari esteri il compito di predisporre, di concerto con il Ministro per i beni e le attività culturali, in occasione di ogni esposizione, la lista delle opere d'arte ottenute in prestito, la durata del prestito e i responsabili dell'esposizione, che assumono l'impegno alla restituzione del materiale ricevuto.
      La formulazione originaria del provvedimento, per la sua stringatezza, poteva fare sorgere dubbi circa la compatibilità dell'intervento legislativo proposto con la normativa comunitaria e internazionale vigente in materia. Al fine di fugare tali dubbi, la Commissione ha quindi in primo luogo integrato il testo facendo esplicitamente salvo quanto disposto dalle convenzioni, dagli accordi internazionali e dalla
 

Pag. 3

disciplina comunitaria vigenti in materia. Si è altresì riconosciuto il ruolo preminente che in questa materia deve essere attribuito al Ministro per i beni e le attività culturali, con la previsione che i decreti per l'individuazione dei beni prestati all'Italia, e perciò sottratti alla possibilità di sequestro, siano da lui adottati, di concerto con il Ministro per gli affari esteri.
      I pareri contrari espressi dalle Commissioni Affari costituzionali e Giustizia sulla prima versione del testo risultante dall'esame degli emendamenti (pareri motivati dalla preoccupazione di un possibile persistente contrasto con la normativa comunitaria e internazionale vigente, e dalla valutazione che, in ogni caso, esse costituissero una deroga non sufficientemente motivata rispetto ai princìpi sostanziali e procedurali di diritto penale) hanno poi indotto la Commissione ad introdurre ulteriori modifiche, volte proprio a superare tali rilievi.
      Nel nuovo testo (che è quello oggi al nostro esame) si chiarisce più esplicitamente che le disposizioni ivi recate si applicano solo quando non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali e la normativa comunitaria. Viene poi introdotto un nuovo limite, volto ad attenuare il carattere derogatorio delle norme rispetto ai princìpi di diritto penale, specificando che esse non si applicano ai beni che costituiscano corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia. Si specifica inoltre che i procedimenti giudiziari concernenti i beni non sequestrabili proseguono secondo le procedure ordinarie, e in particolare che, in caso di sentenza definitiva, resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca. È altresì indicata espressamente la finalità perseguita, che è quella di favorire l'esposizione in Italia di beni di rilevante interesse culturale.
      Sul nuovo testo, integrato in tal modo, le Commissioni Giustizia e Affari esteri hanno espresso parere favorevole, mentre la Commissione Affari costituzionali ha espresso parere favorevole con un'osservazione. Si devono quindi ritenere superati i problemi che avevano indotto le Commissioni Affari costituzionali e Giustizia a pronunciarsi in senso contrario sul provvedimento, e quindi definitivamente fugato qualsiasi dubbio circa la coerenza dell'intervento proposto con la normativa sovranazionale e con i princìpi di diritto penale.
      Nel sottolineare i meritori obiettivi che il provvedimento in titolo si propone di realizzare, formulo quindi l'auspicio che esso sia sollecitamente approvato, considerato l'apporto che esso può dare alla diffusione della cultura, consentendo l'esposizione nel nostro Paese di opere d'arte di grande importanza.

LICASTRO SCARDINO, Relatore.

 

Pag. 4


torna su
PARERI DELLA I COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari costituzionali, della Presidenza del consiglio e interni)

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato il nuovo testo della proposta di legge n. 2811, recante disposizioni in materia di «Non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia»;

            rilevato che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame sono riconducibili, prevalentemente, alla materia «politica estera e rapporti internazionali dello Stato», la cui disciplina è riservata, dalla lettera a) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

            ricordato, tuttavia, che il primo comma dell'articolo 117 della Costituzione stabilisce che la potestà legislativa sia esercitata dallo Stato nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e dagli obblighi internazionali;

            richiamate, in proposito, la Direttiva 93/7/CEE, che riconosce agli Stati membri dell'Unione Europea il diritto di agire per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal proprio territorio, la Convenzione adottata a Parigi il 14 novembre 1970 dalla Conferenza generale dell'UNESCO, ratificata dall'Italia, e volta a contrastare gli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, nonché la Convenzione UNIDROIT sul ritorno internazionale dei beni culturali rubati o illecitamente esportati, con annesso, adottata a Roma il 24 giugno 1995, anch'essa ratificata dall'Italia;

            rilevato, in proposito, che le disposizioni recate dalla proposta di legge in esame appaiono derogatorie rispetto a quanto sancito dalla normativa comunitaria e dai richiamati impegni assunti in sede internazionale e che, in termini operativi, la loro attuazione potrebbe comportare l'espletamento di attività contrastanti con quelle che il nostro Paese è chiamato a porre in essere in attuazione degli stessi;

            osservato, infine, che le disposizioni recate dal testo appaiono problematiche altresì con riferimento ai profili di coerenza con la legislazione generale dello Stato, atteso che, nell'escludere la sequestrabilità di beni di pertinenza di enti stranieri, anche ove i medesimi beni siano stati oggetto di attività illecita, ed in assenza di un'apposita convenzione volta a regolare i rapporti tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dell'ente che ha messo a disposizione il bene culturale esposto in Italia, sembrano introdurre una deroga ai princìpi sostanziali e procedurali che regolano il diritto penale;

        esprime

PARERE CONTRARIO
(parere espresso il 2 dicembre 2004)
 

Pag. 5

        Il Comitato permanente per i pareri della I Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2811, recante disposizioni in materia di «non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico», come risultante dagli ulteriori emendamenti approvati nel corso dell'esame in sede referente;

            richiamato il parere contrario espresso in data 2 dicembre 2004 sul precedente testo della proposta di legge elaborato dalla Commissione di merito, atteso che le disposizioni ivi recate apparivano in contrasto con la normativa comunitaria vigente in materia e derogatorie rispetto agli impegni internazionali assunti dall'Italia e comunque suscettibili di introdurre una deroga irragionevole a princìpi sostanziali e procedurali del diritto penale;

            preso atto che le modifiche successivamente introdotte dalla Commissione di merito sono state finalizzate a superare i rilievi espressi nel richiamato parere, chiarendo in particolare che le disposizioni ivi recate si applicano solo qualora non siano applicabili convenzioni e accordi internazionali e la normativa comunitaria e preso atto che è stato introdotto un nuovo limite, volto ad attenuare il carattere derogatorio delle norme rispetto ai princìpi di diritto penale, specificando che esse non si applicano ai beni che costituiscano corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia, ed è stato, altresì, chiarito che i procedimenti giudiziari concernenti i beni non sequestrabili proseguono secondo le procedure ordinarie e che in caso di sentenza definitiva resta ferma la possibilità di procedere alla loro confisca;

            rilevato che le disposizioni recate dall'ulteriore nuovo testo della proposta di legge in esame sono riconducibili alle materie «politica estera e rapporti internazionali dello Stato» e «giurisdizione e norme processuali; ordinamento civile e penale», la cui disciplina è riservata, dalle lettere a) ed l) del secondo comma dell'articolo 117 della Costituzione, alla competenza legislativa esclusiva dello Stato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE

        con la seguente osservazione:

            valuti la Commissione di merito se la prevista non sequestrabilità dei beni culturali stranieri messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato ai soli fini di esposizione temporanea al pubblico nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso sia coerente con i princìpi generali vigenti in materia di sequestro.

(parere espresso il 30 novembre 2005)
 

Pag. 6


PARERI DELLA II COMMISSIONE PERMANENTE
(Giustizia)

        Il Comitato permanente pareri della II Commissione,

            esaminata la proposta di legge n. 2811, come modificata dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione;

            rilevato che il provvedimento in esame dispone, nel rispetto di quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria, la non sequestrabilità e la non requisibilità dei beni culturali messi a disposizione di enti italiani da parte di enti pubblici o privati stranieri, ai fini della esposizione temporanea al pubblico, per il periodo di loro permanenza in Italia;

            rilevato che, al fine di contrastare gli illeciti in materia di importazione, esportazione e trasferimento di proprietà dei beni culturali, le convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia, in materia di tutela dei beni culturali, consentono di agire sia per la restituzione dei beni usciti illegittimamente dal territorio italiano sia per assicurare il ritorno in altri Stati dei beni culturali rubati o illecitamente esportati;

            ritenuto che il provvedimento in esame si traduce in una deroga ai princìpi sostanziali e procedurali di diritto penale, qualora i rapporti tra l'Italia e lo Stato di appartenenza dell'ente straniero, che ha messo a disposizione il bene culturale esposto in Italia, non siano regolati da una apposita convenzione, in quanto si escluderebbe la possibilità di sequestrare tale bene nel caso in cui questo sia stato oggetto di attività illecita;

        esprime

PARERE CONTRARIO
(parere espresso l'11 novembre 2004)

        La II Commissione,

            esaminato l'ulteriore nuovo testo della proposta di legge n. 2811, in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate all'Italia, come risultante dagli emendamenti approvati dalla VII Commissione;

            osservato che il nuovo testo trova applicazione nelle ipotesi marginali in cui alle opere d'arte prestate all'Italia al fine di esporre in Italia opere d'arte ed altri beni di rilevante interesse culturale non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali e dalla normativa comunitaria vigente;

            rilevato che, rispetto al testo sul quale la Commissione si è già espressa, il nuovo testo apporta significative modifiche migliorative, che rispondono adeguatamente ai rilievi formulati nel parere contra

 

Pag. 7

rio espresso dalla Commissione Giustizia, in data 11 novembre 2004, su un precedente testo della proposta di legge C. 2811;

            richiamati, in particolare, i commi 3 e 4 dell'articolo 1, introdotti dalla Commissione di merito nell'ulteriore nuovo testo, che limitano ulteriormente la portata applicativa delle deroghe ai princìpi generali di natura sostanziale e procedurale del diritto civile e penale in materia di sequestro, in quanto escludono che queste operino nel caso che i beni costituiscano corpo di reato commesso in Italia e prevedono che i procedimenti giudiziari concernenti la proprietà o il possesso dei beni stranieri esposti in Italia, fatto salvo il divieto di sequestrabilità, proseguono secondo le ordinarie procedure, restando ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 18 gennaio 2006)


PARERI DELLA III COMMISSIONE PERMANENTE
(Affari esteri e comunitari)

        La III Commissione,

            esaminata, per le parti di propria competenza, la proposta di legge C. 2811 Selva ed altri: «Disposizioni in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato o da un'istituzione culturale stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico»;

            considerato che iniziative del genere attirano l'attenzione del pubblico italiano in più regioni sul patrimonio artistico esposto, valorizzando per altro verso le possibilità di interscambio culturale e turistico con il Paese interessato;

        esprime

PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 22 dicembre 2004)

PARERE FAVOREVOLE
(parere espresso il 29 novembre 2005)
 

Pag. 8



TESTO
della proposta di legge
torna su
TESTO
della Commissione

Disposizioni in materia di non sequestrabilità delle opere d'arte prestate da uno Stato o da un'istituzione culturale stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico.

Disposizioni in materia di non sequestrabilità di beni culturali prestati all'Italia da Stati o da altri soggetti stranieri per l'esposizione al pubblico.

Art. 1.

Art. 1.

      1. I beni culturali, prestati da uno Stato o da una collettività, ovvero da un'istituzione culturale o da qualsiasi altro organismo pubblico o privato stranieri all'Italia per l'esposizione al pubblico non possono essere sequestrati per il periodo in cui si trovano a disposizione dello Stato italiano o di un ente dal medesimo designato.

      1. Al fine di favorire l'esposizione in Italia di opere d'arte e di altri beni di rilevante interesse culturale, i beni culturali stranieri cui non si applichi quanto disposto dalle convenzioni e dagli accordi internazionali vigenti per l'Italia e dalla normativa comunitaria vigente non possono essere sottoposti a sequestro nell'ambito di procedimenti giudiziari concernenti la loro proprietà o possesso, per il periodo della loro permanenza in Italia, qualora siano stati messi a disposizione dello Stato italiano o di altro soggetto da esso designato, con le modalità e le procedure di cui al comma 2, da parte di Stati, collettività, enti pubblici o istituzioni culturali stranieri a soli fini di esposizione temporanea al pubblico sotto la supervisione e il controllo del soggetto che mette a disposizione i beni stessi.

      2. Il Ministero degli affari esteri, di concerto con il Ministero per i beni e le attività culturali stabilisce, per ogni esposizione, la lista delle opere d'arte date in prestito, la durata del prestito stesso, i responsabili dell'esposizione e assume l'impegno alla restituzione di tutto il materiale ricevuto.       2. Con decreto del Ministro per i beni e le attività culturali, adottato di concerto con il Ministro degli affari esteri, sulla base degli accordi intercorsi tra i soggetti interessati, sono definiti, per ogni esposizione:
          a) la lista dei beni culturali cui si applicano le disposizioni di cui al comma 1;

          b) il periodo durante il quale tali beni si intendono in esposizione in Italia;

          c) i responsabili dell'esposizione, cui i beni sono affidati e che assumono l'impegno di restituirli al soggetto che li ha messi a loro disposizione.


Pag. 9
        3. Le disposizioni della presente legge non si applicano ai beni che costituiscono corpo di reato qualora il reato sia commesso in Italia.
      4. I procedimenti giudiziari di cui al comma 1, fatto salvo quanto ivi disposto, proseguono secondo le ordinarie procedure. Resta ferma la possibilità di procedere alla confisca dei beni in caso di sentenza non più soggetta a impugnazione.


Frontespizio Relazione Pareri Progetto di Legge
torna su